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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 08915/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa il 23 dicembre 2025 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'alternativa ricostruzione del fatto mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ritenendo la fattispecie contestata integrata in tutti i suoi elementi costitutivi (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 e pagg. 4 e 5 sui comportamenti posti in essere dall'imputato finalizzati a carpire la fiducia della vittima e convincerla a procedere al versamento anticipato della somma di denaro senza garanzie nonché sulla condotta successiva alla percezione dell'ingiusto profitto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa il 23 dicembre 2025 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'alternativa ricostruzione del fatto mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ritenendo la fattispecie contestata integrata in tutti i suoi elementi costitutivi (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 e pagg. 4 e 5 sui comportamenti posti in essere dall'imputato finalizzati a carpire la fiducia della vittima e convincerla a procedere al versamento anticipato della somma di denaro senza garanzie nonché sulla condotta successiva alla percezione dell'ingiusto profitto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rit
Sentenza Cassazione n. 08915/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris