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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 36539/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1127/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO NAPOLI n. 5111/2019,depositata i l 21/10/2019 ; R.g. n. 1127 del 2020 Ad. 23/11/2023; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 23/11/2023,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle : Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in orario notturno, mentre era alla guida di un’autovettura, s ul tratto di raccordo con l ’ autostrada Avelino – Salerno , impatt ò contro un gregge di pecore e capre e nella collisionel’automezzo riport ò da nni, per oltre sedicimila euro, e perirono dieci capi di bestiame; il [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, i proprietari del gregge , nelle persone di Francesco , Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] , nonché l ’ [OSCURATO:SOCIETA]. , quale custode del tratto di strada; la domanda venne rigettatadal primo giudice; il [OSCURATO:PERSONA] proposeappello alla Corte territoriale di Napoli ; la domanda, nel ricostituito contraddittorio delle parti, venne accolta, con affermazione della responsabilità solidale dell ’ [OSCURATO:SOCIETA]. e dei [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza n. 5119 del 11/10/2019 della Corte territoriale ricorre con due motivi l’[OSCURATO:SOCIETA].; risponde concontroricorso [OSCURATO:PERSONA]; Francesco, [OSCURATO:PERSONA] restano intimati; entrambe le parti hanno depositato memoria per l ’ adunanza camerale del 23/11/2023; Considerato che laricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. pone i seguenti motivi: primo motivo,di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c od . p roc . civ. in relazione agli artt. 115 e 116 cod. p roc . c iv . ed all ’ art. 2051 R.g. n. 1127 del 2020 Ad. 23/11/2023; estensore: C. Valle cod. c iv ., per avere la Corte d ’ a ppello omesso e ( o ) erroneamente valutato il concorso causale dell’attore nel verificarsi dell’evento; secondo motivo, di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c od . p roc . civ. in relazione agli artt. 115 e 116 cod. p roc . c iv . ed all ’ art. 2051 cod. c iv ., per avere la Corte d’appello erroneamente accolto la domanda attrice, omettendo di valutare il caso fortuito che era stato motivo del rigetto della domanda di primo grado; il primo mezzo è inammissibile, prima cheinfondato; la valutazione sulla condotta del [OSCURATO:PERSONA] è stata compiuta dal giudice dell’impugnazione di merito ed essa appare immune da vizi, trattandosi di accertamento di fatto e l ’ [OSCURATO:SOCIETA]. tenta , inutilmente, ossia con prospettazioni inconferenti, di accreditare la tesi di una condotta di guida inappropriata e incauta del [OSCURATO:PERSONA] in via indiretta mediante il riferimento alle circostanze fattuali dell’analogo incidente avuto dal [OSCURATO:PERSONA] nello stesso tratto di strada; il secondo motivo è pure inammissibile, il tema del caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., era stato posto a fondamento della decisione dal Tribunale di Avellino e la Corte territoriale ha, anche in questo caso con accertamento di fatto, escluso che ricorresse, nell’invasione della sede stradale da parte di un gregge, un ’ ipotesi riconducibile al fortuito e ha valorizzato adeguatamente l’assenza di segnali di pericolo specifici, che segnalassero la possibile presenza di bestiame sulla carreggiata, che sarebbero stati necessari in considerazione della posizione dell’autostrada, e del tratto di strada di svincolo, in zona pacificamente rurale, così coerentemente valorizzando anche la mancata adozione da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]. di un adeguato sistema di controllo della sede viaria (si veda, quantomeno a R.g. n. 1127 del 2020 Ad. 23/11/2023; estensore: C. Valle contrario, di recente, Cass. n. 35429 del 01/12/2022 Rv. 666487 - 01); la corte territoriale si è così uniformata ai criteri sul punto elaborati da questa Corte (come puntualizzati a partire da Cass., nn.2478, 2480 e 2482 del 01/02/2018, confermate via via, pure a Sezioni Unite - n. 20943 del 2022 - e, di recente, da Cass. nn. 14228 e 21675del 2023); e, sul punto, la valutazione del giudice del merito sulla sussistenza del nesso causale o del fortuito (come pure sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso)costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 33074 del 28/11/2023) , ove scevro - come nella specie - da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. n. 16502del 2017); il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; le spese di lite seguono la soccombenza dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore del [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.; la decisione di inammissibilità di entrambi i motivi - e quindi dell’impugnazione - comporta che deve darsi atto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1, quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; R.g. n. 1127 del 2020 Ad. 23/11/2023; estensore: C. Valle il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.

P.Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1127/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO NAPOLI n. 5111/2019,depositata i l 21/10/2019 ; R.g. n. 1127 del 2020 Ad. 23/11/2023; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 23/11/2023,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle : Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in orario notturno, mentre era alla guida di un’autovettura, s ul tratto di raccordo con l ’ autostrada Avelino – Salerno , impatt ò contro un gregge di pecore e capre e nella collisionel’automezzo riport ò da nni, per oltre sedicimila euro, e perirono dieci capi di bestiame; il [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, i proprietari del gregge , nelle persone di Francesco , Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] , nonché l ’ [OSCURATO:SOCIETA]. , quale custode del tratto di strada; la domanda venne rigettatadal primo giudice; il [OSCURATO:PERSONA] proposeappello alla Corte territoriale di Napoli ; la domanda, nel ricostituito contraddittorio delle parti, venne accolta, con affermazione della responsabilità solidale dell ’ [OSCURATO:SOCIETA]. e dei [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza n. 5119 del 11/10/2019 della Corte territoriale ricorre con due motivi l’[OSCURATO:SOCIETA].; risponde concontroricorso [OSCURATO:PERSONA]; Francesco, [OSCURATO:PERSONA] restano intimati; entrambe le parti hanno depositato memoria per l ’ adunanza camerale del 23/11/2023; Considerato che laricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. pone i seguenti motivi: primo motivo,di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c od . p roc . civ. in relazione agli artt. 115 e 116 cod. p roc . c iv . ed all ’ art. 2051 R.g. n. 1127 del 2020 Ad. 23/11/2023; estensore: C. Valle cod. c iv ., per avere la Corte d ’ a ppello omesso e ( o ) erroneamente valutato il concorso causale dell’attore nel verificarsi dell’evento; secondo motivo, di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c od . p roc . civ. in relazione agli artt. 115 e 116 cod. p roc . c iv . ed all ’ art. 2051 cod. c iv ., per avere la Corte d’appello erroneamente accolto la domanda attrice, omettendo di valutare il caso fortuito che era stato motivo del rigetto della domanda di primo grado; il primo mezzo è inammissibile, prima cheinfondato; la valutazione sulla condotta del [OSCURATO:PERSONA] è stata compiuta dal giudice dell’impugnazione di merito ed essa appare immune da vizi, trattandosi di accertamento di fatto e l ’ [OSCURATO:SOCIETA]. tenta , inutilmente, ossia con prospettazioni inconferenti, di accreditare la tesi di una condotta di guida inappropriata e incauta del [OSCURATO:PERSONA] in via indiretta mediante il riferimento alle circostanze fattuali dell’analogo incidente avuto dal [OSCURATO:PERSONA] nello stesso tratto di strada; il secondo motivo è pure inammissibile, il tema del caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., era stato posto a fondamento della decisione dal Tribunale di Avellino e la Corte territoriale ha, anche in questo caso con accertamento di fatto, escluso che ricorresse, nell’invasione della sede stradale da parte di un gregge, un ’ ipotesi riconducibile al fortuito e ha valorizzato adeguatamente l’assenza di segnali di pericolo specifici, che segnalassero la possibile presenza di bestiame sulla carreggiata, che sarebbero stati necessari in considerazione della posizione dell’autostrada, e del tratto di strada di svincolo, in zona pacificamente rurale, così coerentemente valorizzando anche la mancata adozione da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]. di un adeguato sistema di controllo della sede viaria (si veda, quantomeno a R.g. n. 1127 del 2020 Ad. 23/11/2023; estensore: C. Valle contrario, di recente, Cass. n. 35429 del 01/12/2022 Rv. 666487 - 01); la corte territoriale si è così uniformata ai criteri sul punto elaborati da questa Corte (come puntualizzati a partire da Cass., nn.2478, 2480 e 2482 del 01/02/2018, confermate via via, pure a Sezioni Unite - n. 20943 del 2022 - e, di recente, da Cass. nn. 14228 e 21675del 2023); e, sul punto, la valutazione del giudice del merito sulla sussistenza del nesso causale o del fortuito (come pure sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso)costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 33074 del 28/11/2023) , ove scevro - come nella specie - da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. n. 16502del 2017); il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; le spese di lite seguono la soccombenza dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore del [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.; la decisione di inammissibilità di entrambi i motivi - e quindi dell’impugnazione - comporta che deve darsi atto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1, quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; R.g. n. 1127 del 2020 Ad. 23/11/2023; estensore: C. Valle il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo
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