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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 38884/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, proposti congiuntamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e non contrastati dall'allegazione di decisivi elementi, in ipotesi introdotti e rimasti, invece, ignorati o ingiustificatamente disattesi; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, proposti congiuntamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e non contrastati dall'allegazione di decisivi elementi, in ipotesi introdotti e rimasti, invece, ignorati o ingiustificatamente disattesi; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38884/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris