CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 05298/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3335/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] −l ’ Ordine degli Avvocati di Taranto, con ricorso per ingiunzione di pagamento notificato il 15 ottobre 2019, domandò al Tribunale di Taranto di condannare [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di euro 38.239,87; −i l predetto importo era stato incassato da Miglietta in forza della sentenza del Tribunale di Taranto n. 76/2014 del 15 gennaio 2014, la quale aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti ad un provvedimento disciplinare poi annullato; −l a predetta sentenza del Tribunale fu confermata dalla Corte d ’ appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto con la sentenza n. 591/2016, che dichiarò inammissibile il gravame dell’Ordine e rigettò la domanda di Miglietta relativa ai danni patrimoniali; −a vverso tale decisione l ’ Ordine degli Avvocati propose ricorso per cassazione e questa Corte, con l’ordinanza n. 8347 del 4 aprile 2018, accolse l’impugnazione: affermando il principio secondo cui l’art. 334 c.p.c. consente l’impugnazione incidentale anche oltre i termini ordinari, cassò la sentenza impugnata e rinviò la causa alla Corte d’appello in diversa composizione; −nessuna delle parti riassunse il processo in sede di rinvio; −i l procedimento monitorio successivamente avviato dall ’ Ordine si fondava sul venir meno della causa giustificatrice della percezione della somma incassata, data l’inefficacia, ex art. 393 c.p.c., delle sentenze di condanna rese in favore di Miglietta; −nell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1552 del 2 settembre 2019, il Tribunale di Taranto dichiarò nullo e revocò il provvedimento monitorio, ma, rilevata l’inefficacia della citata sentenza n. 76/2014, riconobbe comunque il diritto dell’Ordine alla restituzione della somma, ritenendo che Miglietta non avesse più una legittima causa per trattenerla; −[OSCURATO:PERSONA] impugnò la decisione; −la Corte d ’ appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 410 del 6 dicembre 2024, rigettò l’appello, confermando la decisione di primo grado: per quanto qui rileva, la Corte di merito ritenne che la mancata riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio avesse comportato – ai sensi dell ’ art. 393 c.p.c., secondo cui l ’ omessa riassunzione determina l’estinzione dell’intero processo e la caducazione di tutte le sentenze di merito pronunciate, salvo quelle già passate in giudicato – l ’ inefficacia della pronuncia condannatoria, senza che alcun giudicato potesse reputarsi formato sul diritto di Miglietta al risarcimento del danno non patrimoniale; di conseguenza, la sentenza favorevole all’odierno ricorrente aveva perduto efficacia e l’Ordine degli Avvocati aveva diritto alla restituzione delle somme versate, trattandosi di indebito oggettivo; −c ontro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi; −ha resistito con controricorso l’Ordine degli Avvocati di Taranto; −l e parti hanno depositato memorie ex art. 380 - bis .1 , primo comma, c.p.c.; −a ll’esito della camera di consiglio del 15 / 1 /202 6 , il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −col primo motivo si deduce « Violazione e falsa applicazione degli artt.392, 393 e 310 c.p.c in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. e 360 co. 1 n° 4. -Nullità della sentenza per motivazione illogica ed apparente ai sensi dell’art. 360 co. 1 n° 4», per avere la Corte d’appello errato nell’applicare gli artt. 392, 393 e 310 c.p.c. e affermato che l’estinzione del processo per mancata riassunzione travolge anche le sentenze di merito non coperte da giudicato; secondo il ricorrente, la sentenza di primo grado, confermata in appello, sarebbe passata in giudicato e non sarebbe stata travolta dall’estin- zione, poiché la Cassazione si era pronunciata solo su un profilo di rito e non sul merito; −i l motivo è infondato ; −l ’ ordinanza di questa Corte n. 8347 del 4 aprile 2018 ha inequivoca- bilmente cassato con rinvio la sentenza d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della condanna risarcitoria emessa in favore di [OSCURATO:PERSONA]: poiché nessuna delle parti ha riassunto il giudizio, trova piena applicazione l’art. 393 c.p.c., a norma del quale «Se la riassun- zione non avviene entro il termine di cui all’articolo precedente, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’in- tero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda»; −l a giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che « La man- cata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 cod. proc. civ., l’estinzione dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affer- mato dalla Corte di cassazione, senza che assuma rilievo che l’eventuale sentenza d’appello, cassata, si sia limitata a definire in rito l’impugnazione della decisione di primo grado ovvero abbia rimesso la causa al primo giu- dice e, dunque, manchi un effetto sostitutivo rispetto a quest’ultima pro- nuncia, rispondendo tale disciplina ad una valutazione negativa del legisla- tore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedi- mento.» (Cass. Sez. 3, 18/03/2014, n. 6188, Rv. 629888-01; analo- gamente: Cass. Sez. 3, 21/09/2023, n. 26970, Rv. 668761-01; Cass. Sez. 3, 13/05/2020, n. 8891, Rv. 657842-01; Cass. Sez. U., 20/03/2025, n. 7405, Rv. 674012-01); −nella fattispecie in esame, dunque, è irrilevante che sia stata cassata una sentenza d’appello priva di effetto sostitutivo della condanna risarcitoria emessa in primo grado, perché quest’ultima non era affatto passata in giu- dicato (stante l’impugnazione incidentale dell’Ordine degli Avvocati, erro- neamente dichiarata inammissibile) e resta, invece, travolta dall’estinzione dell’intero processo; −col secondo motivo il ricorrent e deduc e la « Violazione e falsa applica- zione degli artt. 112-113-115-96-633 c.p.c. in relazione dell’art. 360 primo comma nr. 3 c.p.c.», per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi su specifiche domande e censure, in particolare sulla mancanza di un valido titolo esecutivo per la restituzione delle somme e sulla domanda di risarci- mento per lite temeraria, peraltro mancando di valutare le prove e le argo- mentazioni difensive dell’appellante; −il motivo è manifestamente inammissibile; −a dispetto dell ’ art. 366 c.p.c., il motivo è genericamente formulato, cumula diverse ed eterogenee doglianze, fa riferimento ad atti dei gradi di merito e a domande e difese in essi contenute che sono solo menzionati e non trascritti o riportati; −i n un coacervo di argomentazioni articolate in forma disorganica, as- similabile a un flusso ininterrotto di pensieri, si lamentano, poi, l’«erronea percezione del diritto», l’emissione del d.i. (peraltro, già revocato dal giu- dice di primo grado) in assenza dei presupposti, l’avvio di un processo ese- cutivo che avrebbe provocato «al ricorrente gravi danni morali oltre che patrimoniali», la mancata indicazione delle prove a supporto della decisione, la violazione del principio di non contestazione, la pretesa del Miglietta di ottenere il risarcimento del pregiudizio exart. 96 c.p.c., ecc.; −in conclusione, il ricorso va respinto; ne consegue la condanna del a rifondere al controricorrentele spese del giudizio di legittimità, liquidate – secondo i parametri normativi e in considerazione dell ’ effettiva attività svolta e della nota spese depositata –nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.513,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricor- renteed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricor