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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 30010/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 27 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 4 ottobre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta un vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato, nonché all'omessa riqualificazione nel delitto di furto e al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., oltre all'evidente genericità, contiene censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, relative a questioni già vagliate e disattese con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto la responsabilità del prevenuto per ricettazione, non essendo emersi elementi che lo facessero ritenere autore del furto dell'auto (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969) e congruamente negato la particolare tenuità del fatto, sulla base del valore non irrisorio del bene ricettato e della negativa personalità del prevenuto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 27 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 4 ottobre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta un vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato, nonché all'omessa riqualificazione nel delitto di furto e al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., oltre all'evidente genericità, contiene censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, relative a questioni già vagliate e disattese con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto la responsabilità del prevenuto per ricettazione, non essendo emersi elementi che lo facessero ritenere autore del furto dell'auto (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969) e congruamente negato la particolare tenuità del fatto, sulla base del valore non irrisorio del bene ricettato e della negativa personalità del prevenuto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30010/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris