CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14271/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani del 22 febbraio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 110 e 582 cod. pen, e vizio di motivazione, è manifestamente infondato, essendo reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e non emergendo l'asserito difetto di motivazione dal provvedimento impugnato; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta mancanza di motivazione con riferimento alla invocata riqualificazione del fatto nel reato di percosse, è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, atteso che questa Corte di legittimità ha più volte affermato che il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale concessogli dalla legge per la determinazione della pena, non è tenuto, se la pena da infliggere non è molto superiore al minimo edittale, a prendere in esame tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. e in tale ipotesi, non potendo il potere discrezionale trasformarsi in arbitrio, è sufficiente l'indicazione delle circostanze che hanno indotto il giudice a determinare la misura della pena, mentre l'omesso esame degli altri elementi non prova che di essi non è stato tenuto conto, ma sta a significare che sono stati implicitamente disattesi, perché irrilevanti o svalutati dalle altre circostanze ritenute prevalenti (ex multiis, Sez. 6, n. 1352 del 23/10/1968, Monaco, Rv. 109946); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così