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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 21893/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione "avverso l'ordinanza di revoca dell'ordinanza di ammissione del teste [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ... e il punto della sentenza n. 15146 del 17.12.2024 ... emessa dal Tribunale di Milano... relativo al riconoscimento della penale responsabilità del SANNA per il reato contestato" (pg. 1).

2. Il ricorso è fondato su tre motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo motivo si deduce la mancata assunzione di una prova rilevante ai fini della decisione ex art. 606, lett. d., cod. proc. pen., contestandosi come illogica (pg. 3) la motivazione con cui è stata disposta la revoca del provvedimento che aveva inizialmente ammesso la testimonianza della persona sopra indicata. 2.1 Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e, cod. proc. pen., a causa del travisamento della prova, in particolare delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame circa il ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Infine, con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione al dolo del reato di ricettazione contestato all'imputato, avendo al più l'imputato agito in buona fede, dando credito al fornitore sulla origine lecita del prodotto da lui acquistato.

3. L'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] deve essere qualificata come appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen..

Ai sensi del comma 1 del predetto articolo, la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre ricorso diretto per cassazione.

Il comma 3 dello stesso art. 569 prevede però che tale disposizione non si applichi "nei casi previsti dall'art. 606, comma 1, lettere d) ed e).

In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello".

Tale disposizione è stata interpretata da questa Suprema Corte, con orientamento del tutto consolidato, nel senso che «il ricorso per cassazione proposto per saltum da qualsiasi parte processuale che contenga tra i motivi ... la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen.» (ex multis, Sez. 3, ord. n. 48978 del 08/10/2014 [OSCURATO:PERSONA]. 261208; Sez. 3, ord. n. 20056 del 15/02/2018, Galasso).

È stato inoltre affermato che, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso per saltum, la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed in caso di dubbio privilegiare il tipo ordinario di gravame.

Di conseguenza, ove vi sia una formale denuncia di contraddittorietà, difetto e manifesta illogicità della motivazione, ovvero di travisamento del fatto, ed il contenuto delle censure le riveli come dirette avverso la valutazione delle prove, il ricorso andrà convertito in appello (in tal senso, ex multis, cfr. Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, Rv. 258193).

Sul piano concettuale, la conversione del mezzo di impugnazione è resa altresì necessaria dalla natura 'fattuale' dell'accertamento richiesto, per tale natura precluso al giudice di legittimità (in tal senso, Sez. 5, sent. n. 7953 del 30 marzo 1998 Rv. 211535 - 01).

Trattasi di orientamento pienamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il ricorrente per saltum ha espressamente e inequivocabilmente evocato sia il vizio di cui all'art. 606, lett. e) che quello della lettera d), cod. proc. pen. causato dalle carenze motivazionali ivi dedotte.

Per completezza, è opportuno evidenziare che anche il terzo motivo, pur rubricato in relazione ad una (non specificata) violazione di legge, si risolve in realtà in una richiesta di rivalutazione del fatto al fine di escluderne (in tesi) la natura dolosa.

Ragion per cui, venendo in rilievo censure che investono anche il merito -ed essendo stati comunque espressamente invocati i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) e lett. d), cod. proc. pen- si impone la conversione del ricorso in appello, ai sensi dell'art. 569 comma 3 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Milano, per il giudizio.

Così deciso il 7 maggio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione "avverso l'ordinanza di revoca dell'ordinanza di ammissione del teste [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ... e il punto della sentenza n. 15146 del 17.12.2024 ... emessa dal Tribunale di Milano... relativo al riconoscimento della penale responsabilità del SANNA per il reato contestato" (pg. 1). 2. Il ricorso è fondato su tre motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo motivo si deduce la mancata assunzione di una prova rilevante ai fini della decisione ex art. 606, lett. d., cod. proc. pen., contestandosi come illogica (pg. 3) la motivazione con cui è stata disposta la revoca del provvedimento che aveva inizialmente ammesso la testimonianza della persona sopra indicata. 2.1 Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e, cod. proc. pen., a causa del travisamento della prova, in particolare delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame circa il ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Infine, con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione al dolo del reato di ricettazione contestato all'imputato, avendo al più l'imputato agito in buona fede, dando credito al fornitore sulla origine lecita del prodotto da lui acquistato. 3. L'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] deve essere qualificata come appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.. Ai sensi del comma 1 del predetto articolo, la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre ricorso diretto per cassazione. Il comma 3 dello stesso art. 569 prevede però che tale disposizione non si applichi "nei casi previsti dall'art. 606, comma 1, lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello". Tale disposizione è stata interpretata da questa Suprema Corte, con orientamento del tutto consolidato, nel senso che «il ricorso per cassazione proposto per saltum da qualsiasi parte processuale che contenga tra i motivi ... la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen.» (ex multis, Sez. 3, ord. n. 48978 del 08/10/2014 [OSCURATO:PERSONA]. 261208; Sez. 3, ord. n. 20056 del 15/02/2018, Galasso). È stato inoltre affermato che, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso per saltum, la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed in caso di dubbio privilegiare il tipo ordinario di gravame. Di conseguenza, ove vi sia una formale denuncia di contraddittorietà, difetto e manifesta illogicità della motivazione, ovvero di travisamento del fatto, ed il contenuto delle censure le riveli come dirette avverso la valutazione delle prove, il ricorso andrà convertito in appello (in tal senso, ex multis, cfr. Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, Rv. 258193). Sul piano concettuale, la conversione del mezzo di impugnazione è resa altresì necessaria dalla natura 'fattuale' dell'accertamento richiesto, per tale natura precluso al giudice di legittimità (in tal senso, Sez. 5, sent. n. 7953 del 30 marzo 1998 Rv. 211535 - 01). Trattasi di orientamento pienamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il ricorrente per saltum ha espressamente e inequivocabilmente evocato sia il vizio di cui all'art. 606, lett. e) che quello della lettera d), cod. proc. pen. causato dalle carenze motivazionali ivi dedotte. Per completezza, è opportuno evidenziare che anche il terzo motivo, pur rubricato in relazione ad una (non specificata) violazione di legge, si risolve in realtà in una richiesta di rivalutazione del fatto al fine di escluderne (in tesi) la natura dolosa. Ragion per cui, venendo in rilievo censure che investono anche il merito -ed essendo stati comunque espressamente invocati i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) e lett. d), cod. proc. pen- si impone la conversione del ricorso in appello, ai sensi dell'art. 569 comma 3 cod. proc. pen.. P.Q.M. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Milano, per il giudizio. Così deciso il 7 maggio 2025