CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11182/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 gennaio 1973; avverso la sentenza del 16 ottobre 2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], escluse le aggravanti di cui ai nn. 7 (quanto all'ipotizzata esposizione della res alla pubblica fede) e 7-bis (per aver commesso il fatto su componenti metalliche destinate a pubblico servizio) dell'art. 625 cod. pen., originariamente contestate, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica commesso ai danni dell'ente erogatore del servizio (l'[OSCURATO:SOCIETA].). 2. Il ricorso si compone di quattro motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo deduce violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., nonché dell'art. 2 del cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui i giudici di merito avrebbero imputato al ricorrente l'illecita sottrazione di energia, nonostante l'allaccio alla rete elettrica fosse ubicato in un ripostiglio esterno all'abitazione (al quale il ricorrente non poteva accedere in quanto ristretto agli arresti domiciliari) e la logica impossibilità di dedurre dal mero utilizzo dell'energia la consapevolezza della relativa sottrazione. E, alla luce di tali considerazioni, in loro tratta consequenzialità, la difesa aveva chiesto la retrodatazione della data di consumazione del reato al momento della cessazione della precedente fornitura (1'8 ottobre 2014), con ogni conseguenza in termini di decorrenza del termine di prescrizione. 2.2. Il secondo deduce violazione degli artt. 624 e 625 cod. pen. nonché degli artt. 157 e 158 cod. pen., in combinato disposto con gli artt. 129 e 531 cod. proc. pen., nella parte in cui, accertata la reale data di consumazione del reato ed esclusa una (quella di cui al n. 2 dell'art. 625 cod. pen., mancando ogni condotta di manomissione del contatore) delle due aggravanti originariamente contestate (nn. 2 e 7, sub specie dell'esposizione a pubblica fede), il termine di prescrizione ordinario (decorrente dalla data del decreto che dispone il giudizio, il 15 novembre 2016) sarebbe decorso (il 15 novembre 2022) prima della data nella quale è stata contestata l'ulteriore aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 (la destinazione a pubblico servizio dell'energia sottratta), rendendo tale contestazione priva di effetti giuridici, con ogni conseguenza in termini di procedibilità e prescrizione del reato. 2.3. Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al giudizio di comparazione tra le circostanze, formulato in termini di equivalenza senza alcuna idonea motivazione. 2.4. Il quarto, in ultimo, deduce l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di estinzione del reato ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è indeducibile, essendo in questa sede irrilevante ogni questione sia in ordine all'esatta individuazione della data nella quale sarebbe stato realizzato l'abusivo collegamento, sia in ordine alla partecipazione dell'imputato alla sua materiale esecuzione. La condotta d'impossessamento, infatti, si è sostanziata nella fruizione continuativa dell'energia prelevata nel tempo dalla rete di distribuzione del gestore del servizio (in concreto l'Enel), sicché, da un canto, la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata e l'energia consumata (Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022, dep. 2023, Bevilacqua, Rv. 284178), a prescindere dalla concreta registrazione del consumo (rilevante ai soli fini dell'accertamento della entità del danno causato); dall'altro, la materiale partecipazione del consapevole fruitore alla predisposizione dei mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore diviene circostanza irrilevante (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440); e la consapevolezza, in concreto, è ampiamente desumibile, come logicamente prospettato dai giudici di merito, dalla precedente esistenza di un regolare contratto di somministrazione e dalla successiva protrazione del consumo anche all'esito del distacco. 2. Infondato, invece, il secondo motivo di censura. La difesa sostiene, da un canto, l'insussistenza dell'aggravante contestata ai sensi del n. 2 dell'art. 625 cod. pen. e, dall'altro, la tardività della contestazione dell'ulteriore aggravante, la destinazione a pubblico servizio dell'energia sottratta, formulata dopo la (prospettata) maturazione del termine di prescrizione. Ebbene, sotto il primo profilo, la condotta contestata integra, anche nei suoi termini descrittivi, l'aggravante della violenza sulle cose (configurabile in tutte le ipotesi nelle quali l'energia spiegata sulla cosa determina una manomissione, anche solo funzionale, che necessita di una successiva attività per il suo ripristino: ex multis, Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018, Vales, Rv. 274771; Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889), in quanto comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori, dello strumento posto a protezione della res sottratta (Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705; Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep. 2013, Camerino, Rv. 256190); aggravante che sussiste anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438). 3Sotto il secondo profilo, il Collegio, alla luce della chiara formulazione del capo d'imputazione, ritiene l'eccepita tardività della contestazione circostanza del tutto irrilevante. All'imputato è contestato di essersi impossessato di una quantità imprecisata di energia elettrica, sottraendola all'ente erogatore Enel, tramite allaccio diretto alla rete di distribuzione pubblica. In questi termini, il riferimento ad un servizio (la rete di distribuzione), destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare la loro esigenza (di rilevanza pubblica), di disporre del bene energia è immediatamente evocativo, a prescindere dal connesso riferimento normativo, della destinazione pubblica alla res sottratta, esplicitando anche quel dato descrittivo che dà conto, in concreto, della componente valutativa (la destinazione pubblica) propria di tale circostanza. Essendo, quindi, la circostanza aggravante dell'essere la res sottratta destinata a pubblico servizio già stata contestata (in fatto) con l'originaria formulazione del capo d'imputazione, la successiva formale indicazione del solo riferimento normativo diviene dato del tutto irrilevante. 3. Ugualmente indeducibile il terzo motivo d'impugnazione, atteso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931). Ebbene, la Corte d'appello ha ritenuto di giungere ad un giudizio di equivalenza non ravvisando alcun elemento positivo idoneo a superare il disvalore apportato al fatto concreto dalle aggravanti contestate, né con riferimento al fatto in sé, considerate la durata del prelievo abusivo e la commissione del reato quando l'imputato era agli arresti domiciliari, né con riferimento al comportamento dell'imputato susseguente al reato. La motivazione esiste, non è contraddittoria, né manifestamente illogica e, pertanto, insindacabile in questa sede. 4. Ugualmente indeducibile, alla luce di quanto osservato in precedenza, il quarto motivo, essendo il limite di pena edittale previsto dall'art. 625, per il furto pluriaggravatotdato ostativo all'applicazione dell'invocato art. 131-bis; e ciò rende del tutto superflua ogni motivazione ulteriore rispetto all'accertata sussistenza di entrambe le aggravanti. 44. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 11182 ("1 j REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 274/2026 [OSCURATO:PERSONA] UP - 11/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40365/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 gennaio 1973; avverso la sentenza del 16 ottobre 2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], escluse le aggravanti di cui ai nn. 7 (quanto all'ipotizzata esposizione della res alla pubblica fede) e 7-bis (per aver commesso il fatto su componenti metalliche destinate a pubblico servizio) dell'art. 625 cod. pen., originariamente contestate, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica commesso ai danni dell'ente erogatore del servizio (l'[OSCURATO:SOCIETA].). 2. Il ricorso si compone di quattro motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo deduce violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., nonché dell'art. 2 del cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui i giudici di merito avrebbero imputato al ricorrente l'illecita sottrazione di energia, nonostante l'allaccio alla rete elettrica fosse ubicato in un ripostiglio esterno all'abitazione (al quale il ricorrente non poteva accedere in quanto ristretto agli arresti domiciliari) e la logica impossibilità di dedurre dal mero utilizzo dell'energia la consapevolezza della relativa sottrazione. E, alla luce di tali considerazioni, in loro tratta consequenzialità, la difesa aveva chiesto la retrodatazione della data di consumazione del reato al momento della cessazione della precedente fornitura (1'8 ottobre 2014), con ogni conseguenza in termini di decorrenza del termine di prescrizione. 2.2. Il secondo deduce violazione degli artt. 624 e 625 cod. pen. nonché degli artt. 157 e 158 cod. pen., in combinato disposto con gli artt. 129 e 531 cod. proc. pen., nella parte in cui, accertata la reale data di consumazione del reato ed esclusa una (quella di cui al n. 2 dell'art. 625 cod. pen., mancando ogni condotta di manomissione del contatore) delle due aggravanti originariamente contestate (nn. 2 e 7, sub specie dell'esposizione a pubblica fede), il termine di prescrizione ordinario (decorrente dalla data del decreto che dispone il giudizio, il 15 novembre 2016) sarebbe decorso (il 15 novembre 2022) prima della data nella quale è stata contestata l'ulteriore aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 (la destinazione a pubblico servizio dell'energia sottratta), rendendo tale contestazione priva di effetti giuridici, con ogni conseguenza in termini di procedibilità e prescrizione del reato. 2.3. Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al giudizio di comparazione tra le circostanze, formulato in termini di equivalenza senza alcuna idonea motivazione. 2.4. Il quarto, in ultimo, deduce l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di estinzione del reato ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è indeducibile, essendo in questa sede irrilevante ogni questione sia in ordine all'esatta individuazione della data nella quale sarebbe stato realizzato l'abusivo collegamento, sia in ordine alla partecipazione dell'imputato alla sua materiale esecuzione. La condotta d'impossessamento, infatti, si è sostanziata nella fruizione continuativa dell'energia prelevata nel tempo dalla rete di distribuzione del gestore del servizio (in concreto l'Enel), sicché, da un canto, la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata e l'energia consumata (Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022, dep. 2023, Bevilacqua, Rv. 284178), a prescindere dalla concreta registrazione del consumo (rilevante ai soli fini dell'accertamento della entità del danno causato); dall'altro, la materiale partecipazione del consapevole fruitore alla predisposizione dei mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore diviene circostanza irrilevante (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440); e la consapevolezza, in concreto, è ampiamente desumibile, come logicamente prospettato dai giudici di merito, dalla precedente esistenza di un regolare contratto di somministrazione e dalla successiva protrazione del consumo anche all'esito del distacco. 2. Infondato, invece, il secondo motivo di censura. La difesa sostiene, da un canto, l'insussistenza dell'aggravante contestata ai sensi del n. 2 dell'art. 625 cod. pen. e, dall'altro, la tardività della contestazione dell'ulteriore aggravante, la destinazione a pubblico servizio dell'energia sottratta, formulata dopo la (prospettata) maturazione del termine di prescrizione. Ebbene, sotto il primo profilo, la condotta contestata integra, anche nei suoi termini descrittivi, l'aggravante della violenza sulle cose (configurabile in tutte le ipotesi nelle quali l'energia spiegata sulla cosa determina una manomissione, anche solo funzionale, che necessita di una successiva attività per il suo ripristino: ex multis, Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018, Vales, Rv. 274771; Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889), in quanto comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori, dello strumento posto a protezione della res sottratta (Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705; Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep. 2013, Camerino, Rv. 256190); aggravante che sussiste anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438). 3Sotto il secondo profilo, il Collegio, alla luce della chiara formulazione del capo d'imputazione, ritiene l'eccepita tardività della contestazione circostanza del tutto irrilevante. All'imputato è contestato di essersi impossessato di una quantità imprecisata di energia elettrica, sottraendola all'ente erogatore Enel, tramite allaccio diretto alla rete di distribuzione pubblica. In questi termini, il riferimento ad un servizio (la rete di distribuzione), destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare la loro esigenza (di rilevanza pubblica), di disporre del bene energia è immediatamente evocativo, a prescindere dal connesso riferimento normativo, della destinazione pubblica alla res sottratta, esplicitando anche quel dato descrittivo che dà conto, in concreto, della componente valutativa (la destinazione pubblica) propria di tale circostanza. Essendo, quindi, la circostanza aggravante dell'essere la res sottratta destinata a pubblico servizio già stata contestata (in fatto) con l'originaria formulazione del capo d'imputazione, la successiva formale indicazione del solo riferimento normativo diviene dato del tutto irrilevante. 3. Ugualmente indeducibile il terzo motivo d'impugnazione, atteso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931). Ebbene, la Corte d'appello ha ritenuto di giungere ad un giudizio di equivalenza non ravvisando alcun elemento positivo idoneo a superare il disvalore apportato al fatto concreto dalle aggravanti contestate, né con riferimento al fatto in sé, considerate la durata del prelievo abusivo e la commissione del reato quando l'imputato era agli arresti domiciliari, né con riferimento al comportamento dell'imputato susseguente al reato. La motivazione esiste, non è contraddittoria, né manifestamente illogica e, pertanto, insindacabile in questa sede. 4. Ugualmente indeducibile, alla luce di quanto osservato in precedenza, il quarto motivo, essendo il limite di pena edittale previsto dall'art. 625, per il furto pluriaggravatotdato ostativo all'applicazione dell'invocato art. 131-bis; e ciò rende del tutto superflua ogni motivazione ulteriore rispetto all'accertata sussistenza di entrambe le aggravanti. 44. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 5 MAR 2026 CELLL L.:»ERTO Sabrirja E3c,77rlonto 5P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 5 MAR 2026 CELLL L.:»ERTO Sabrirja E3c,77rlonto 5