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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2021

Cassazione n. 40163/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, emessa in data 20/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni scritte inviate a mezzo pec dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza emessa il 21/05/2014 dal Tribunale di Brescia in composizione monocratica, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Roccafranca il 23/05/2011.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 157 e segg. cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata omesso di considerare come la recidiva rilevi solo in riferimento al termine breve di prescrizione, di cui all'art. 157 cod. pen., e non anche in riferimento al calcolo del termine lungo, di cui all'art. 161 cod. pen., pena la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, dovendo inoltre, nel caso di specie, la recidiva soggiacere al criterio mitigatore di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen.; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 625, comma primo, n. 2) e 640 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., posto che la condotta dell'imputato deve essere inquadrata nella fattispecie di truffa, alla luce dell'insegnamento della Cassazione, in quanto il bene era stato spontaneamente consegnato all'imputato da parte della detentrice, essendosi il Russo).6 solo in un secondo momento allontanato senza aver posto in essere alcuna condotta di usurpazione unilaterale; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., avendo la sentenza omesso di valutare il grado di insidiosità richiesto per la configurazione della circostanza aggravante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni di seguito indicate e va, pertanto, accolto.

Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso, che risulta fondato su doglianza assorbente.

Occorre, in proposito, ribadire l'orientamento ermeneutico di questa Corte regolatrice, da cui il Collegio non intende discostarsi, secondo cui va qualificata come furto, aggravato dal mezzo fraudolento, e non come truffa, la condotta del soggetto che abbia compiuto attività preparatorie, finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, inserendosi, tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento, l'azione dell'autore della condotta con carattere di usurpazione unilaterale (Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280323; Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276113).

Dovendosi, quindi, apprezzare la differenza tra le predette fattispecie di reato nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, nel caso di specie l'imputato aveva chiesto in prestito due casse di rame, sostenendo di avere la necessità di bilanciare una gru nelle vicinanze ed affermando che, una volta terminata l'operazione, le avrebbe restituite; tuttavia, egli si era allontanato in una diversa direzione, rispetto a quella indicata in precedenza, il che era stato rilevato dalla persona offesa, che lo aveva seguito a piedi per un tratto, rendendosi conto della diversa direzione seguita dall'imputato.

Ne discende, quindi, la realizzazione di una condotta funzionale ad impossessarsi del bene utilizzando mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, consistititi in una falsa rappresentazione della realtà - ossia nel prefigurare falsamente la necessità di utilizzare le casse di rame per eseguire il bilanciamento di una gru -, benché tra l'atto dispositivo, posto in essere dalla persona offesa quale conseguenza della condotta fraudolenta, ed il risultato dell'impossessamento non risulti essersi inserita alcuna ulteriore azione dell'agente, connotata dal carattere di usurpazione unilaterale, posto che la persona offesa si era accorta dell'inganno semplicemente a seguito della sua scelta di seguire a piedi, per un tratto, l'imputato, verificando così che questi si stava allontanando verso una direzione diversa da quella in cui avrebbe dovuto trovarsi il cantiere.

Evidente appare, quindi, come il Russo avesse conseguito l'impossessamento delle casse di rame senza porre in essere alcuna condotta ulteriore e diversa rispetto a quella fraudolenta, che aveva indotto in errore la vittima, conseguendo il possesso di tali beni unicamente in seguito a detta attività fraudolenta.

La condotta va, quindi, qualificata ai sensi dell'art. 640 cod. pen., rispetto alla quale risulta ritualmente e tempestivamente presentata querela.

Nondimeno, risulta decorso il termine massimo di prescrizione in relazione alla detta fattispecie di reato, pari, nel caso in esame, ad anni dieci, considerata la ritenuta recidiva; tale termine risulta maturato in data 23/05/2021, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, rilevando, tuttavia, il decorso del termine di prescrizione, alla luce della fondatezza del secondo motivo di ricorso.

In proposito, va ricordato che, nel caso in esame, la recidiva è stata ritenuta sussistente, anche se bilanciata con le circostanze attenuanti generiche e, quindi, essa influisce sulla durata del termine di prescrizione del reato.

Superflua appare la trattazione del primo e del terzo motivo di ricorso, fondati entrambi, anche se sotto diversi aspetti, sulla qualificazione della condotta quale furto aggravato.

Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 640 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, emessa in data 20/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni scritte inviate a mezzo pec dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza emessa il 21/05/2014 dal Tribunale di Brescia in composizione monocratica, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Roccafranca il 23/05/2011. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 157 e segg. cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata omesso di considerare come la recidiva rilevi solo in riferimento al termine breve di prescrizione, di cui all'art. 157 cod. pen., e non anche in riferimento al calcolo del termine lungo, di cui all'art. 161 cod. pen., pena la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, dovendo inoltre, nel caso di specie, la recidiva soggiacere al criterio mitigatore di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen.; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 625, comma primo, n. 2) e 640 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., posto che la condotta dell'imputato deve essere inquadrata nella fattispecie di truffa, alla luce dell'insegnamento della Cassazione, in quanto il bene era stato spontaneamente consegnato all'imputato da parte della detentrice, essendosi il Russo).6 solo in un secondo momento allontanato senza aver posto in essere alcuna condotta di usurpazione unilaterale; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., avendo la sentenza omesso di valutare il grado di insidiosità richiesto per la configurazione della circostanza aggravante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni di seguito indicate e va, pertanto, accolto. Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso, che risulta fondato su doglianza assorbente. Occorre, in proposito, ribadire l'orientamento ermeneutico di questa Corte regolatrice, da cui il Collegio non intende discostarsi, secondo cui va qualificata come furto, aggravato dal mezzo fraudolento, e non come truffa, la condotta del soggetto che abbia compiuto attività preparatorie, finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, inserendosi, tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento, l'azione dell'autore della condotta con carattere di usurpazione unilaterale (Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280323; Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276113). Dovendosi, quindi, apprezzare la differenza tra le predette fattispecie di reato nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, nel caso di specie l'imputato aveva chiesto in prestito due casse di rame, sostenendo di avere la necessità di bilanciare una gru nelle vicinanze ed affermando che, una volta terminata l'operazione, le avrebbe restituite; tuttavia, egli si era allontanato in una diversa direzione, rispetto a quella indicata in precedenza, il che era stato rilevato dalla persona offesa, che lo aveva seguito a piedi per un tratto, rendendosi conto della diversa direzione seguita dall'imputato. Ne discende, quindi, la realizzazione di una condotta funzionale ad impossessarsi del bene utilizzando mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, consistititi in una falsa rappresentazione della realtà - ossia nel prefigurare falsamente la necessità di utilizzare le casse di rame per eseguire il bilanciamento di una gru -, benché tra l'atto dispositivo, posto in essere dalla persona offesa quale conseguenza della condotta fraudolenta, ed il risultato dell'impossessamento non risulti essersi inserita alcuna ulteriore azione dell'agente, connotata dal carattere di usurpazione unilaterale, posto che la persona offesa si era accorta dell'inganno semplicemente a seguito della sua scelta di seguire a piedi, per un tratto, l'imputato, verificando così che questi si stava allontanando verso una direzione diversa da quella in cui avrebbe dovuto trovarsi il cantiere. Evidente appare, quindi, come il Russo avesse conseguito l'impossessamento delle casse di rame senza porre in essere alcuna condotta ulteriore e diversa rispetto a quella fraudolenta, che aveva indotto in errore la vittima, conseguendo il possesso di tali beni unicamente in seguito a detta attività fraudolenta. La condotta va, quindi, qualificata ai sensi dell'art. 640 cod. pen., rispetto alla quale risulta ritualmente e tempestivamente presentata querela. Nondimeno, risulta decorso il termine massimo di prescrizione in relazione alla detta fattispecie di reato, pari, nel caso in esame, ad anni dieci, considerata la ritenuta recidiva; tale termine risulta maturato in data 23/05/2021, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, rilevando, tuttavia, il decorso del termine di prescrizione, alla luce della fondatezza del secondo motivo di ricorso. In proposito, va ricordato che, nel caso in esame, la recidiva è stata ritenuta sussistente, anche se bilanciata con le circostanze attenuanti generiche e, quindi, essa influisce sulla durata del termine di prescrizione del reato. Superflua appare la trattazione del primo e del terzo motivo di ricorso, fondati entrambi, anche se sotto diversi aspetti, sulla qualificazione della condotta quale furto aggravato. Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 640 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso
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