Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21381/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

Il Tribunale riteneva che l'interessato non avesse assolto l'onere di allegazione delle sentenze di condanna.

2. Pace ricorre per cessazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando violazione della legge penale e vizio di motivazione, sul presupposto che su di sé non gravasse affatto un onere del genere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, perché, ai fini del riconoscimento della continuazione in executivis, l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto - per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, Malich, Rv. 265011-01; Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011, Castellano, Rv. 250929-01; Sez. 1, n. 14188 del 30/03/2010, Russo, Rv. 246840-01) - con la semplice indicazione degli estremi delle sentenze rilevanti, anche senza la produzione delle relative copie, dovendo, in tale ipotesi, l'acquisizione dei documenti essere disposta dal giudice, come si ricava, tra l'altro, dalla inequivoca previsione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., diretto espressamente a regolare la materia.

2. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), per rinnovato giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Il Tribunale riteneva che l'interessato non avesse assolto l'onere di allegazione delle sentenze di condanna. 2. Pace ricorre per cessazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando violazione della legge penale e vizio di motivazione, sul presupposto che su di sé non gravasse affatto un onere del genere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, perché, ai fini del riconoscimento della continuazione in executivis, l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto - per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, Malich, Rv. 265011-01; Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011, Castellano, Rv. 250929-01; Sez. 1, n. 14188 del 30/03/2010, Russo, Rv. 246840-01) - con la semplice indicazione degli estremi delle sentenze rilevanti, anche senza la produzione delle relative copie, dovendo, in tale ipotesi, l'acquisizione dei documenti essere disposta dal giudice, come si ricava, tra l'altro, dalla inequivoca previsione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., diretto espressamente a regolare la materia. 2. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), per rinnovato giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone.
Sentenza Cassazione n. 21381/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris