CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 26521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aosta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte Suprema di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; lette per il ricorrente le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del 12 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., nei confronti dell'ordinanza del 7 dicembre 2022, depositata il 17 febbraio 2023, della Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso Brunelli nei confronti della sentenza del 12 maggio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta, con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e in conformità alla sua richiesta, gli è stata applicata la pena concordata con il pubblico ministero in relazione ai reati di cui agli artt. 590 bis, commi 2, 3 e 4, e 590 ter cod. pen., e 189 d.lgs. n. 285 del 1992. A sostegno di tale impugnazione ha esposto che nell'ordinanza impugnata il Collegio, dopo aver dato atto che a sostegno del ricorso era stata lamentata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, con riferimento alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 590 bis, comma 2, cod. pen., in relazione alla causazione di una lesione gravissima e alla sussistenza della condizione di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanza stupefacente, nonché in relazione alla ulteriore circostanza aggravante di non aver rispettato il divieto di sorpasso in prossimità di un attraversamento pedonale, ha ritenuto inammissibile il ricorso in quanto proposto nei confronti di sentenza applicativa di pena, sottolineando che nei confronti di una tale sentenza il ricorso per cassazione può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi nelle quali non rientrava il vizio denunciato. Tanto premesso, ha lamentato l'erroneità della affermazione contenuta nella ordinanza impugnata, secondo la quale il vizio denunciato con il ricorso per cassazione non rientrava nei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., trattandosi di affermazione che si porrebbe in evidente contrasto con quanto esposto nella medesima ordinanza a proposito del contenuto del motivo di ricorso, con la conseguente sussistenza di un errore di fatto, da correggere da parte della stessa Corte di cassazione, adottando i provvedimenti conseguenti. 2. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, evidenziando, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità (si richiamano le sentenze Basile e Moroni delle Sezioni Unite), l'estraneità dei motivi di ricorso alle ipotesi di errore di fatto deducibili ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., essendo state prospettate questioni estranee a tale mezzo d'impugnazione, essendo evidente l'insussistenza di qualsivoglia errore percettivo o di fatto nei termini intesi dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto nella pronuncia impugnata la Corte di cassazione, nella parte introduttiva, non aveva affatto affermato la configurabilità di una erronea qualificazione giuridica del fatto, ma si era limitata a riportare la doglianza così come formulata dal ricorrente per poi escludere la sussistenza del vizio dedotto. 4. Con memoria del 17 maggio 2023 il ricorrente ha contestato le conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso e ribadendo l'omessa considerazione del proprio motivo di ricorso con il quale era stata, legittimamente, denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente si duole dell'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio della Settima Sezione Penale nell'affermare, prima, che nel ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza resa il 12 maggio 2022 dal Tribunale di Aosta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. era stata lamentata l'errata qualificazione giuridica del fatto (con riferimento alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 590 bis, comma 2, cod. pen., in relazione alla causazione di una lesione gravissima e alla sussistenza della condizione di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanza stupefacente, nonché in relazione alla ulteriore circostanza aggravante di non aver rispettato il divieto di sorpasso in prossimità di un attraversamento pedonale), e nel dichiarare, poi, che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile perché proposto nei confronti di sentenza di applicazione di pena su richiesta, ricorribile per cassazione solamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, secondo quanto stabilito dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. Nel pervenire a tale conclusione, che ad avviso del ricorrente sarebbe frutto di un errore di fatto, in quanto conseguente alla mancata considerazione del contenuto dei motivi di ricorso, il Collegio della Settima Sezione Penale non ha, in realtà, né omesso di considerare il motivo posto a fondamento del ricorso, né errato in ordine al suo contenuto, ritenendolo erroneamente estraneo al novero di quelli proponibili nei confronti di sentenza di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., come quella impugnata dal ricorrente. In realtà il Collegio della Settima Sezione Penale ha dato atto della prospettazione di una errata qualificazione giudica del fatto, riportando, 3 a c sinteticamente, ma in modo sufficiente, il contenuto delle censure, ed escludendo, sia pure implicitamente ma chiaramente, proprio alla luce del loro contenuto, che le stesse riguardassero l'errata qualificazione giuridica del fatto deducibile nei confronti di sentenza di applicazione di pena. Va, dunque, ricordato, allo scopo di ricostruire il percorso logico seguito dal Collegio della Settima Sezione Penale, che l'errata qualificazione giuridica del fatto, deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., ricorre quando si denunci un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, che è da escludere, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità (v. Sez. 3, n. 44278 del 23/10/2007, Benha, Rv. 238286; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv, 254865, nella quale è stato precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; v. anche Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766, che ha ulteriormente chiarito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione; nel medesimo senso v. Sez. 6, Ordinanza n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 6, n, 25617 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 279573; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). Ora, nel caso in esame il Collegio della Settima Sezione Penale illustrando il contenuto del ricorso presentato dall'imputato ha, sia pure implicitamente, giustificato la propria decisione di dichiararlo inammissibile per la sua estraneità al novero dei motivi proponibili, giacché attraverso la evidenziazione del contenuto del ricorso e al richiamo alla previsione dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il Collegio ha escluso che i motivi come riportati nella parte iniziale della motivazione dell'ordinanza impugnata rientrassero tra quelli proponibili avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta come quella impugnata con il ricorso dichiarato inammissibile con l'ordinanza censurata. Non vi è stato, dunque, alcun errore di fatto, consistente, ad avviso del ricorrente, nella omessa o errata considerazione dei motivi dell'originario ricorso presentato dall'imputato, in quanto tali motivi sono stati esaminati e poi dichiarati inammissibili con motivazione coerente rispetto al contenuto delle doglianze 4 4.4; proposte e illustrate nella parte iniziale dell'ordinanza censurata, mentre con il ricorso in esame si prospetta, in realtà, un errore valutativo di un sostrato fattuale (il contenuto dei motivi di ricorso), correttamente percepito dal Collegio, non deducibile con il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667; Sez. 3, Ordinanza n. 31754 del 16/09/2020, Ferrari, Rv. 280023). L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste, infatti, in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Le Sezioni Unite hanno in proposito precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione a esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile P., Rv. 221280, richiamata anche dal Procuratore generale). 3. Il ricorso in esame deve, pertanto, essere rigettato, a cagione della infondatezza delle doglianze con lo stesso formulate, non versandosi in una ipotesi di errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, ma della prospettazione da parte del ricorrente di una errata interpretazione di norme sostanziali e della attribuzione a esse di una inesatta portata, non deducibili con il ricorso straordinario per cassazione contemplato dall'art. 625 bis cod. proc. pen. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'oner