CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35317/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 4966 /201 7 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 2464/8/2016della [OSCURATO:PERSONA], sez. di [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, impugnò innanzi alla CTP di [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento notificatogli il 20 dicembre 2013, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione il maggior redditoaccertato a suo caricoper effetto della mancata contabilizzazione di componenti positivie dell’indebita deduzione di costi. In particolare, secondo l’Ufficio, il Perrone aveva omesso di contabilizzare ricavi e plusvalenze derivanti da cessione di beni strumentali; aveva indebitamente dedotto costi non di competenza o non inerenti; avevaomesso di documentare operazioni imponibili ai fini IVA e aveva, infine, indebitamente detratto l’IVA già assolta su alcuni acquisti. 2. La CTP accolse parzialmente il ricorso; la sentenza di primo grado fu oggetto di appello principale da parte del contribuente e d i appello incidentale da parte dell’Ufficio. 3. La CTR della Calabria confermò la sentenza appellata. Quanto al gravame principale, i giudici regionali lo ritennero inammissibile affermando che «in seno al suddetto atto sono state introdotte eccezioni nuove non dedotte nel primo grado di giudizio», e comunque sul rilievo del fatto che «la sentenza impugnata appare congruamente motivata e […] i primi giudici hanno correttamente rigettato le eccezioni sul maggior valore accertato in quanto totalmente smentite dai documenti contabili offerti dallo stesso contribuente», reputando, in particolare, infondata «l’eccezione di violazione del contraddittorio in quantoè stato in effetti instaurato». Quanto all’appello incidentale, lo respinsero osservando che «correttamente è stato annullato il recupero a tassazione delle spese del viaggio di lavoro in quanto utile per l’aggiornamento professionale. Peraltro la documentazione giustificativa è stata ritenuta sufficiente». 4. La decisione della CTR è stata impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria. Ha resistitol’intimata con controricorso. Considerato che: 1. Il primo motivodenunzia violazione degli artt. 6 e 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212. Il ricorrente evidenzia di aver dedotto, fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, la nullità dell’avviso di accertamentoin quanto non preceduto da un formale processo verbale di contestazione a chiusura del contraddittorio e notificato senza il rispetto d el termine dilatorio di sessanta giorni a far data dalla definitiva contestazione. Lamenta, pertanto, la mancata considerazione di tali circostanze da parte dei giudici d’appello, osservando che, ove invece apprezzate, le stesse avrebbero condotto ad una decisione affatto diversa. 2. Il secondo mezzo denunzia «violazione dell’art. 39, comma secondo, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973; violazione ex art. 2 d.P.R. 16/09/1996 n. 570; erronea valutazione della censura sollevata dal ricorrente in ordine alla violazione della legge n. 212/2000; violazione dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 17 della l. 23 agosto 1998, n. 400; difetto di motivazione per non aver debitamente illustrato l’iter logico seguito nel disattendere le censure sollevate dal contribuente (Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)». Con la censura, che si articola in più profili, il ricorrentecontesta: (a) la ripresa a tassazione, come rimanenza, di una somma portata da una fattura relativa alla fornitura di merce, illustrando le ragioni di siffatta contestazione; (b) il recupero a tassazione delle plusvalenze patrimoniali, questione «frettolosamente e superficialmente» affrontata dai giudici di prime cure e non riformata dai giudici d’appello, nonostante apposito motivo di gravame; (c) il recupero a tassazione delle anticipazioni del titolare, questione parimenti non affrontata dai giudici d’appello, e ciò quantunque le produzioni effettuate nel corso del primo grado di giudizio non fossero state contestate dall’Amministrazione. 3. Il terzo motivo denunzia «violazione e falsa applicazione dello statuto del contribuente sotto il profilo della violazione del principio della correttezza e buona [fede] da parte della p.a., violazione dell’art.2697 cod. civ., difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 l. 241/90 ss.mm.ii. (Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)». Il ricorrente assume che la CTR non avrebbe fatto corretta applicazione delle regole di riparto dell’onere probatorio fra amministrazione e contribuente, osservando che quando, come nella specie, si controverte in tema di spese strettamente necessarie all a produzione del reddito, o comunque fisiologicamente riconducibili alla sfera imprenditoriale, ovvero di IVA concernente la cessione di beni da parte di società commerciali effettuata nell’esercizio dell’attività di impresa, è l’Erario a doverne provare l ’inesistenza o il difetto di inerenza; lamenta, in ogni caso, il difetto di motivazione della sentenza impugnata in parte qua. 4. Con il quarto motivo, infine, è denunziata «violazione di norme di diritto, nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione (Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)».Con tale mezzo di impugnazione, il ricorrente assume che la sentenza d’appello sarebbe affetta da vizio totale di motivazione, non essendo possibile cogliere il processo logico-giuridico che ha condotto alla formazione del convincimento della CTR, in difetto di una (anche concisa) esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della statuizione. 5. Il quarto motivo riveste carattere di priorità logica e va pertanto scrutinato con precedenza. Esso è fondato e merita accoglimento. 5.1. Invero, la censura del ricorrente investe l’intero impianto motivazionale della sentenza impugnata, del quale – pur in presenza della contemporanea indicazione di tutti i vizi enucleati dall’art. 360, comma primo, cod. proc. civ. –stigmatizza con chiarezza l’inidoneità assoluta a sorreggere ladecisione, compiendo un esplicito riferimento all’art. 132 cod. proc. civ. 5.2. In effetti, la decisione impugnata si compendia in un generico richiamo al contenuto della sentenza di primo grado, della quale afferma ripetutamente la condivisibilità in relazione ai vari profili controversi del giudizio. Com’è noto, la riproduzione della decisione di primo grado, o il richiamo al suo contenuto, integrano un modello consentito di motivazione della sentenza; il ricorso a tale tecnica argomentativa, tuttavia, impone la necessità che il giudice d’appello illustri le ragioni per le quali la prima statuizione merita conferma e i relativi motivi di critica vanno invece disattesi (così, fra le altre, Cass. n. 16057/2018; Cass. n. 9105/2017). 5.3. Nella sentenza impugnata una tale illustrazione è completamente omessa. La CTR, infatti, ha richiamato — peraltro in forma estremamente sintetica — alcune affermazioni contenute nella sentenza di primo grado, limitandosi a condividerle con espressioni assertive,delle quali non è assolutamente possibile individuare la ratio; in particolare, ha escluso violazioni del principio del contraddittorio con la tautologica affermazione del fatto che il contraddittorio sarebbe stato «in effetti instaurato» e si è limitata ad affermare che i giudici di prime cure hanno correttamentevalutato i documenti prodotti dalle parti. In tal senso, pertanto, i giudici di appello non hanno fatto buon governo dei richiamati principi, più volte affermati da questa Corte; ricorre, pertanto, la nullità denunziata dal contribuente , p oi ché la sentenza impugnata si regge su una motivazione meramente apparente. 6. Conclusivamente, il ricorso va accolto sul quarto motivo, restando assorbite in tale decisione le rimanenti censure; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo in diversa composizione per un nuovo esame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria,