CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37651/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette la memoria del difensore degli imputati Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso nonché quella dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile che ha chiesto la conferma della condanna e delle statuizioni civili nonché la rifusione delle spese. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Napoli che, confermando la sentenza del tribunale di Napoli di data 6 luglio 2017, li ha condannati alla pena di giustizia per diverse ipotesi di usura ai danni di numerose parti offese. 2. Con tre motivi di impugnazione, qui riassunti nei termini di cui all'articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, i due ricorrenti deducono quanto segue: - erronea applicazione della legge penale, motivazione mancante, apparente, manifestamente illogica in quanto tale evincibile dal testo della sentenza impugnata e dagli atti specificamente indicati. Si evidenzia nel motivo che con l'atto di appello si lamentava che il portato narrativo di Niola, Castelleone e Fiorito non risultava corroborato da alcun riscontro ed era connotato da discrepanze e contraddizioni non solo orizzontali ed esterne ma anche verticali ed intrinseche; - Mancanza di motivazione in riferimento alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi del capo C ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza di appello, si lamenta nell'impugnazione, è manifestamente carente di motivazione in relazione al capo di imputazione indicato poiché, pur essendo lo stesso oggetto di uno specifico motivo di appello, la pronuncia è totalmente silente. - carenza motivazionale viene altresì lamentata in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad entrambi gli imputati e del beneficio della sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA]. Carente di motivazione è altresì la decisione sull'entità della pena. 3. Il Procuratore generale ha inviato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso mentre la difesa degli imputati, con memoria inviata a mezzo PEC, ha replicato ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La parte civile ha inviato una memoria con cui chiede la conferma della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato sotto diversi profili. 1.1 In relazione al primo motivo, occorre preliminarmente evidenziare che il ricorso, con tecnica redazionale approssimativa,confonde profili inerenti a lamentate carenze motivazionali (si parla di motivazione mancante, apparente e manifestamente illogica) con la violazione di legge. In nessun passaggio del ricorso che supera la dozzina di pagine, si indica una sola norma di legge che costituisca il parametro valutativo del giudizio di legittimità. Si tratta perciò di una esposizione che non consente di comprendere esattamente l'oggetto della doglianza e che, come spesso accade, tende ad introdurre a livello di legittimità richieste di rivalutazione del materiale probatorio che attengono alle fasi precedenti del giudizio. Così facendo, tuttavia, si rischia di pervertire la funzione della giustizia di legittimità, che è assicurare la nomofilachia, cioè la uniforme interpretazione ed applicazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. È vero che nelle pagine introduttive (in particolare, a pg.5) si sostiene, con una sorta di caveat, che il ricorso non intende sottoporre alla Corte una rivalutazione del materiale probatorio. Tuttavia tale avvertimento ha il sapore di una excusatio non petita, che, come una confessio manifesta, non riesce a nascondere la consapevolezza della reale natura di merito delle critiche mosse alla sentenza impugnata. Ed in effetti, il primo motivo è incentrato sulla inattendibilità e sulle contraddizioni delle dichiarazioni accusatorie e sulla insufficienza ed anzi insussistenza ed apparenza delle valutazioni espresse in proposito nella sentenza d'appello. Così facendo tuttavia il motivo di ricorso pare ignorare o comunque non considerare che a pg. 6 e 7 la motivazione si pronuncia sul punto, affrontando espressamente l'argomento difensivo ma superandolo con valutazione I che si valuta adeguata poiché incentrata sulla insussistenza di movente calunnioso (nemmeno ipotizzato dagli imputati, si sottolinea) e sull'atteggiamento moderato e circoscritto delle persone offese che hanno anche in udienza 'ridotto' l'entità dell'usura rispetto a quanto era stato erroneamente verbalizzato in sede di denuncia e nel corso delle indagini preliminari. Conclusione che sono state ritenute corroborate, anziché smentite, dalla documentazione del risarcimento del danno ricevuto dall'imputato, circostanza che, come ritenuto plausibilmente dalla Corte d'appello, costituisce il movente o comunque l'occasione per la commissione del reato. Non essendosi confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, il motivo è generico, in quanto aspecifico, e quindi condannato alla inammissibilità. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, come indicato sopra, che la decisione d'appello non si sia specificamente soffermata su uno dei motivi formulati nel grado anteriore, relativo al capo C di imputazione. Si afferma che "La manifesta carenza della motivazione ... appare, ictu ocu/i, evincibile dal testo dello stesso nella parte in cui non vi è alcun riferimento alla specifica doglianza, interposta sullo specifico punto, dallo scrivente difensore". Per rispondere alla doglianza si deve procedere all'esame dell'atto di appello, al fine di verificare se in effetti vi fosse uno specifico punto di appello concernente il capo C di imputazione. L'esame dell'atto di appello consente di escludere la cennata circostanza. Infatti, iniziando l'analisi dalle prime due pagine, si osserva che l'appello fa genericamente riferimento "ai capi ed ai punti di seguito indicati: 1) erronea applicazione della legge penale - Palese travisamento dei fatti. Inesistenza della prova che il fatto sussista o che gli imputati lo abbiano commesso. Mancato raggiungimento della prova certa.... 2) Inattendibilità soggettiva ed oggettiva delle fonti di prova dichiarativa... su cui si fonda l'impugnata sentenza. 3) Mancato riconoscimento ... delle ... attenuanti generiche.... Riduzione della pena... 4) Mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena ... a [OSCURATO:PERSONA]". Nella sentenza impugnata i motivi di appello sono stati così sintetizzati: "1) Con il primo motivo hanno lamentato l'erronea applicazione della legge penale, il palese travisamento dei fatti e l'inattendibilità soggettiva ed oggettiva delle fonti dichiarative a carico...; 2) Con il secondo motivo hanno sollecitato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ... e la conseguente riduzione della pena; 3) Con il terzo motivo, infine, hanno chiesto la sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]". In sostanza, come si vede, la sentenza della Corte d'appello ha correttamente riprodotto i motivi d'appello sollevati dalla difesa degli imputati, unificando il primo ed il secondo motivo di appello in un unico punto (il primo) sulla responsabilità e riportando pedissequamente gli ulteriori due motivi concernenti il trattamento sanzionatorio. Non è pertanto corretto sostenere, come si legge nel ricorso, che vi fosse uno specifico punto concernente la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli al capo C. La confusione manifestata dalla stessa difesa in relazione ai motivi che erano stati formulati nel precedente grado di giudizio, renderebbe superfluo ogni ulteriore approfondimento, non essendo necessario rispondere ad un motivo non formulato. Tuttavia è opportuno ulteriormente ricordare che in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato, come avviene nel caso di specie, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Conseguentemente, va dato atto che la sentenza di primo grado ha esaustivamente affrontato il tema della responsabilità dell'imputato anche in relazione all'episodio del capo C, evidenziando che per il ruolo di mediatore e per il contenuto della deposizione (nonché per il tono 'moderato' se non 'riduzionista') il teste Niola fosse pienamente credibile. Condividendo tale base valutativa, la Corte d'appello ha affrontato in linea generale il tema della credibilità dei testi d'accusa, incluso quella del Niola. Il percorso motivazionale seguito dalla Corte d'appello appare pertanto immune dal denunziato viziodi carenza motivazionale, anche se la Corte non ha toccato tutti gli aspetti fattuali menzionati nell'atto di appello dalla difesa. Non può infatti costituire motivo di ricorso sotto il profilo dell'omessa motivazione il mancato riferimento a dati probatori acquisiti. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Cass. Sez. 1, 11.11.1998 n. 13528; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 Rv. 263157 - 01).1.3 Anche in relazione all'ultimo motivo, sulle negate attenuanti generiche e sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, il ricorso non fa che ripetere concetti già formulati in atto di appello e già ritenuti insufficienti. La Corte d'appello ha escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche indicando espressamente che né la mera invocazione del beneficio , né il semplice richiamo al principio di proporzionalità della pena siano sufficienti a giustificare il beneficio. Tanto più che già in primo grado le richieste sul punto erano state disattese proprio per la mancata indicazione da parte della difesa di alcuno specifico parametro da valorizzare in tal senso, al fine di fondare una decisione di favore per l'imputato. In mancanza di indicazioni da parte della difesa, il rigetto della Corte è del tutto corretto. Altrettanto corretta la decisione di non concedere la sospensione condizionale all'imputato. L'argomento posto a fondamento della decisione è logicamente ineccepibile (la pluralità di episodi delittuosi e la spregiudicatezza dimostrata impediscono di formulare una prognosi favorevole di astensione dal commettere ulteriori reati) e del tutto adeguata. In ogni caso, il motivo è viziato da carenza di interesse concreto. Va infatti osservato che la doglianza devoluta con l'atto di appello nei termini indicati dalla difesa ("non si ravvisa alcuna traccia di qualsivoglia passaggio motivazionale che faccia riferimento alla denegata concessione del ... beneficio all'imputato [OSCURATO:PERSONA]", ultima pagina dell'appello) era inammissibile in quanto aspecifica e quindi generica. Essa infatti non si confrontava realmente con l'atto impugnato, ove a giustificazione della negazione del beneficio al [OSCURATO:PERSONA] si evidenziava che esso era concedibile solo alla "sola [OSCURATO:PERSONA], che non annovera precedenti a suo carico", facendo chiaramente intendere che tale condizione non sussistesse per il correo. Proprio il mancato, consapevole, confronto con il presupposto che esclude la possibilità di riconoscere il beneficio al [OSCURATO:PERSONA] (la presenza di precedenti) rende il motivo aspecifé e quindi generico. Formulando l'appello infatti, la difesa avrebbe dovuto, anziché tentare di trarre vantaggio dalla particolare formulazione della motivazione (tecnicamente corrispondente alla figura retorica della litote), eventualmente contestare la affermazione nel merito (negando la sussistenza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], di precedenti ostativi). Nulla di tutto questo nel motivo d'appello, che quindi era destinato all'inammissibilità. Deve allora applicarsi il principio elaborato da tempo da questa Corte per cui l'inammissibilità originaria della doglianza, così come dedotta con l'atto di appello, rende del tutto irrilevante il fatto che la Corte territoriale non abbia presa in considerazione il relativo motivo o l'abbia affrontato in maniera insufficiente, in quanto l'originaria inammissibilità della censura formulata con l'atto di appello non cagiona alcun pregiudizio concreto e renderebbe del tutto superfluo l'accoglimento della censura dedotta nella presente sede; infatti l'eventuale accoglimento della doglianza non avrebbe alcuna possibilità di esito favorevole della valutazione del motivo di impugnazione in sede di giudizio di rinvio, sicché in concreto si deve registrare una sostanziale carenza di interesse da parte del ricorrente (Sez. 2, Sentenza n. 10173 del 16/12/2014 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 263157 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata. Nulla va riconosciuto alla parte civile costituita a titolo di spese per il grado poiché la memoria con conclusioni non ha fornito alcun contributo è si è limitata a chiedere la conferma della sentenza di appello. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle