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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36818/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 15.1.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed í ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale del capoluogo partenopeo in data 30.5.2018 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di estorsione pluriaggravata (anche ai sensi dell'art. 7 del DL 152 del 1991) e continuata in concorso e, esclusa la continuazione, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla aggravante di cui all'art. 629 cod. pen. ed alla pur contestata recidiva, li aveva condannati alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.400 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere applicando altresì le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale;

2. ricorrono in cassazione, tramite i rispettivi difensori, sia il [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] lamentando: il gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Isa e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]:

2.1.1. violazione di legge con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen. e carenza di motivazione per contraddittorietà e/o manifesta illogicità: premesse alcune considerazioni sul principio della integrazione delle motivazioni delle sentenze di merito qualora vi sia convergenza sulle valutazioni operate dai giudici alla luce dei rilievi difensivi e, quindi, sulla legittimità ma anche sui limiti in cui è consentito al giudice di appello richiamare "per relationenn" la sentenza di primo grado, segnalano che la sentenza di secondo grado ha omesso di vagliare i motivi nuovi che erano stati proposti ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen.; in particolare segnalano che, in quella sede, era stata sollecitata la rinnovazione parziale del dibattimento alla luce di elementi sopravvenuti quali l'ordinanza del GIP di Cagliari adottata nel procedimento 15421/2014RGNR e l'avviso ex art. 415bis cod. proc. pen. emesso in quel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per fatti analoghi a quelli per i quali è intervenuta la condanna a carico del ricorrente; erano state richiamate, ancora, le conversazioni intercettate e riportate nella ordinanza predetta e di cui si era chiesta la acquisizione onde dimostrare come l'attentato al bar/agenzia Quarto riposasse su causali e dinamiche criminali del tutto diverse da quelle riferite dalla persona offesa e dal collaboratore di giustizia sentito nel corso del processo; ribadisce che, non avendo la Corte preso in esame i motivi "nuovi", la sentenza impugnata risulta viziata nella motivazione in quanto incompleta rispetto alle doglianze ritualmente dedotte; 2.2 L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1 vizio di motivazione: rileva che la motivazione "per relationenn" è consentita soltanto laddove le argomentazioni difensive sviluppate con l'atto di gravame riproducano quelle già compiutamente e condivisibilmente vagliate dal giudice di primo grado; segnala che, nel caso di specie, la motivazione della Corte di Appello si risolve in una critica di carattere pregiudiziale ed in affermazioni del tutto gratuite a partire dalla ritenuta irrilevanza dei documenti rappresentati dalla ordinanza custodiale adottata dalla AG di Cagliari oltre due anni dopo le intercettazioni ma dalle quali, secondo la Corte, con argomentazione evidentemente illogica, emergerebbe la conoscenza di quel provvedimento da parte degli imputati; rileva come già con l'atto di appello era stata chiesta la escussione di [OSCURATO:PERSONA] su circostanze idonee a qualificare come inaffidabili le dichiarazioni di Arena indubbiamente interessato ad allontanare i sospetti dai reali autori del danneggiamento che avrebbero potuto coinvolgere il proprio genitore [OSCURATO:PERSONA] in fatti di rilievo penale; sottolinea come, in questo quadro, non potessero valorizzarsi i rapporti di frequentazione tra gli imputati né le intercettazioni ambientali e telefoniche dal contenuto non univoco; analoghe considerazioni svolge con riguardo alle propalazioni del Teodoro che, alla luce del provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria cagliaritana, perdono ogni peso significativo; 2.2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 7 DL 152 del 1991 e vizio di motivazione: rileva che, quanto al profilo soggettivo della contestata aggravante, non risultano affatto dimostrati i ritenuti collegamenti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed ambienti della criminalità organizzata non essendo sufficiente, a tal fine, l'eventuale interessamento alle sorti processuali del ricorrente, soprattutto alla luce della entità del profitto asseritamente ricavato dalla condotta minatoria, pari ad appena 50 Euro; né, aggiunge, il profilo oggettivo dell'aggravante può essere desunto dal riferimento ai detenuti ed alle "scadenze" della "fiscalità" camorristica del tutto gratuita essendo inoltre la affermazione della conoscenza, da parte della vittima, della vicinanza del ricorrente al clan Orlando, appresa soltanto successivamente ai fatti; 2.2.3 vizio di motivazione quanto alla insussistenza della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.: rileva che, al di là della esiguità del profitto, la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ben avrebbe potuto essere riconosciuta anche alla luce delle modalità dell'azione che si era risolta in un'unica richiesta estorsiva e 'una tantum' e nella dazione di una somma la cui minima entità rende ragione della sostanziale assenza di intimidazione da parte della vittima; aggiunge che il riferimento alle pressioni successivamente intervenute per ottenere la ritrattazione della vittima appaiono irrilevanti e comunque fondate sulle dichiarazioni del Teodoro, la cui attendibilità risulta minata dalla documentazione prodotta. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1.1 Gli imputati erano stati chiamati a rispondere "... del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 629 comma 1 e 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 cod. pen. e art. 7 DL 103/1991 perché, previo accordo ed in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costringendo [OSCURATO:PERSONA] titolare di due attività commerciali - il bar [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia Scommesse INTRALOT ... a consegnare una somma oscillante tra i 500 d i 2.000 Euro 'per i compagni carcerati', e facendosi consegnare la somma di Euro 50, si procuravano un ingiusto profitto con altrui danno, agendo con violenza e minacce consistite: - nel presentarsi entrambi presso il bar della vittima nei giorni immediatamente antecedenti alle festività natalizie dell'anno 2015 ed avvicinando alla vittima gli chiedevano una offerta da fare 'per i compagni carcerati' precisandogli che erano già passati da altri commercianti i quali avevano dato per i carcerati somme variabili tra i 2.000 ed i 500 Euro intimandogli di fare 'un'offerta' analoga, di almeno 500 Euro dicendo testualmente: "[OSCURATO:PERSONA]' GIA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], CHI C'[OSCURATO:PERSONA]' 2000 EURO, CHI 500 EURO.

ALMENO 500 [OSCURATO:PERSONA], PER I [OSCURATO:PERSONA]; - altresì alla vittima che rappresentava l'impossibilità di dare cifre così elevate perché aveva da poco avviato l'attività, gli intimavano comunque che un'offerta la doveva fare precisando, atteggiamento intimidatorio: "UN'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' COLLERA", tanto da costringere la vittima a dare loro la somma di Euro 50 a fronte della quale gli indagati, ridendo ironicamente gli dissero: "[OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA] ?"; - con le aggravanti dell'essere stata la minaccia posta in essere da persone appartenenti ad una associazione di tipo mafioso, e dell'aver commesso il fatto con le condizioni di cui all'art. 416bis cod. pen., e con la metodologia mafiosa, avvalendosi in particolare della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza dei predetti al locale sodalizio camorristico facente capo alla frangia apicale degli Orlando - dei quali appunto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono espressione - gruppo criminale già inserito nel sodalizio dei Polverino/Nuvoletta operante in Marano, Quarto e zone limitrofe e, comunque, al fine di agevolare le attività della predetta organizzazione di stampo mafioso". 1.2 Non è inutile premettere che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc.

Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula).

Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.).

Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, PC, Basile).

In particolare, le doglianze avanzate "sub specie" di violazione dell'art.192 cod. proc. pen. e riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass.

SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo).Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha affrontato le doglianze difensive giudicandole infondate con motivazione complessivamente congrua, esaustiva, correttamente ancorata ai dati fattuali di cui ha dato puntualmente conto ed avendo riguardo, in punto di diritto, ai principi da sempre ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte. 2.1 Entrambi i ricorsi lamentano, sotto il profilo del vizio di motivazione, la mancata considerazione, da parte della Corte di Appello, delle "novità" rappresentate dalla ordinanza cautelare emessa dal GIP di Cagliari in un altro procedimento penale e da cui sarebbe emersa un diverso contesto di rapporti personali e, di conseguenza, anche una valutazione di sostanziale inaffidabilità delle dichiarazioni della persona offesa come di quelle del collaboratore di giustizia sentito nel corso del giudizio di primo grado.

In particolare, il ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dei motivi nuovi depositati ai sensi dell'art.585 comma 4 cod. proc. pen. non avendo perciò dato séguito alla sollecitazione ivi contenuta di procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale alla luce di quanto era emerso nell'altro procedimento.

Ebbene, dalla sentenza di appello risulta che "all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'esito della relazione introduttiva ... si è svolta la requisitoria del PG: la Corte ha emesso ordinanza ex art. 603 c.p.p. ammettendo la produzione documentale richiesta dalla difesa (ordinanza di custodia cautelare ... del GIP Tribunale di Cagliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, documentazione poi integrata alla udienza successiva dal dispositivo di sentenza GUP del Tribunale di Cagliari del 19.12.2019 ..." (cfr., pagg. 3-4).

La Corte ha dunque dato séguito alla sollecitazione difensiva non mancando di valutare la effettiva portata del provvedimento dell'AG Cagliaritana sulla vicenda processuale sottoposta al suo esame (cfr., pag. 14 della sentenza impugnata). 2.2 I giudici napoletani hanno in primo luogo riassunto i fatti facendo presente che nella notte tra il 20-21 febbraio 2016 si era verificato un incendio doloso presso l'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] e della connessa agenzia di scommesse INTRALOT; il titolare, [OSCURATO:PERSONA], aveva denunciato di essere stato vittima di estorsione da parte degli imputati in prossimità delle festività natalizie del 2015 con richiesta di versamento di 2.000-500 Euro "per i carcerati" da parte dei ricorrenti accreditatisi per esponenti del clan Orlando e la consegna della somma di Euro 50 cui, aveva precisato, non era seguita più alcuna richiesta estorsiva.

L'Arena aveva riconosciuto gli imputati nelle foto che gli erano state mostrate dagli investigatori e, successivamente, in sede di individuazione personale mentre il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato i due come soggetti "vicini" al clan Orlando e come esecutori sia della estorsione che dell'attentato dinamitardo.

Nel dar conto dei motivi di gravame articolati dalle difese in punto di responsabilità, la Corte di Appello, come accennato, non ha mancato dai dare atto delle considerazioni difensive legate alla adozione ed al contenuto del provvedimento cautelare della AG cagliaritana e che erano stati di tenore analogo a quelle replicate in questa sede sia con riguardo alla responsabilità per l'attentato dinamitardo che, soprattutto, per il "contesto" in cui era avvenuto il fatto legato alla attività del padre dell'Arena.

Fatta questa premessa, ha condiviso le considerazioni svolte dal primo giudice circa la dedotta inattendibilità della persona offesa stante la intervenuta ritrattazione nel corso dell'esame dibattimentale dando conto del contrasto tra dichiarazioni tutte egualmente utilizzabili e della scelta di privilegiare quelle rese in sede di indagini preliminari.

A tal fine, con argomentazioni che non si prestano a rilievi in sede di legittimità, la Corte di Appello ha ripercorso gli argomenti che avevano indotto il giudice di prime cure a concludere per la attendibilità delle dichiarazioni predibattimentali ed a disattendere, invece, quelle propalate dall'Arena nel corso del processo (cfr., pag. 8) segnalando, in particolare, la presenza di 'pressioni' per la ritrattazione (non negate nel ricorso che si limita a dedurne la irrilevanza) oltre che il contenuto delle intercettazioni ambientali ed in carcere con la sostanziale ammissione del fatto da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Non manifestamente illogica è la valutazione negativa sulla prospettazione difensiva secondo cui lo shok causato dalla distruzione della propria attività possa aver indotto l'Arena ad accusare taluno ingiustamente essendo ben più lineare, al contrario, la possibilità che proprio l'attentato subito potesse aver fornito alla vittima una spinta decisiva per vincere la paura di denunziare i veri autori del fatto.

La Corte di Appello ha inoltre puntualmente dato conto degli elementi oggettivi di riscontro della versione inizialmente fornita dalla persona offesa segnalando, in particolare, il contenuto delle intercettazioni ambientali eseguite sia presso la abitazione del [OSCURATO:PERSONA] che in carcere oltre che delle intercettazioni telefoniche (cfr., pagg. 24-28 della sentenza) da cui, come accennato, emergono la sostanziale ammissione del fatto unitamente al pacifico collegamento del ricorrente con il clan Orlando oltre che le pressioni esercitate sulla persona offesa per la ritrattazione; tra le conversazioni stimate di particolare significato la Corte ha indicato quella del 25.2.2016 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Mario in cui il ricorrente aveva ammesso l'estorsione anche se non l'attentato; ma, anche, il colloquio in carcere del 2.3.2016 e, in ordine all'inserimento del ricorrente nel sodalizio, il pagamento degli onorari del difensore da parte del capoclan [OSCURATO:PERSONA] ("o' malomm'") che non aveva mancato di recarsi egli stesso dal legale del [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla pur dedotta inattendibilità del c.d.g.

Giannuzzi alla luce delle risultanze della indagine cagliaritana, la Corte (cfr., ivi, pag. 14) ha segnalato che l'apporto del dichiarante doveva ritenersi minimale rispetto al materiale acquisito avendo avuto riguardo a circostanze che costui avrebbe a sua volta appreso da tele [OSCURATO:PERSONA] e non a fatti cui aveva direttamente assistito, con la conseguenza che la sua attendibilità non verrebbe compromessa dalla eventuale smentita della fonte diretta. 2.3 Incensurabile è, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata in punto di sussistenza della aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. che è stata ritenuta sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo: quanto, in particolare, all'aspetto oggettivo, ha evidenziato i (conclamati) i "contatti" con il clan Orlando testimoniati dalle intercettazioni ed il metodo "mafioso" esplicitato dal riferimento alla appartenenza camorristica.

È ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua esistenza, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice "tipica" dell'agire mafioso essendo perciò l'aggravante configurabile tanto con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, che nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (cfr., Cass. Pen., 6, 13.6.2017 n. 41.772, PM in proc.

Vicidomini; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 8.2.2018 n. 21.530, Spada, in cui la Corte ha spiegato che per configurarsi l'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste "tipicamente" mafiosa).

In definitiva, la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (cfr., Cass. Pen., 2, 5.6.2013 n. 38.094, PM in proc. [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 16.053, Campanella; cfr, anche, Cass. Pen., 1, 4.11.2011 n. 5.881, Giampà; Cass. Pen., 2, 2.20.1013 n. 322, Ferrise).

In altri termini, quel che rileva non è la effettiva e reale esistenza di un sodalizio riconducibile a quelli connotati dalle caratteristiche proprie di cui all'art. 416bis cod. pen., ovvero che il reo (o anche i suoi accoliti) ne facciano effettivamente parte, ma il fatto di far ricorso a metodi propri e simili a quelli utilizzati nell'ambito di quelle consorterie criminali, connotate per l'appunto dalla forza intinnidatrice promanante per l'appunto dalla consapevolezza, da parte delle vittime, che la condotta criminosa di cui sono destinatarie non è riconducibile esclusivamente all'autore materiale della condotta in quel momento da essi subita ma che costui possa contare sull'apporto di terzi in grado di sostenerne l'azione, di vendicarlo se occorre, comunque di intervenire in suo aiuto anche con metodi violenti; con l'effetto, così, di ridurre, per ciò solo, i margini di "resistenza" della persona offesa in tal modo indotta ad accondiscendere "spontaneamente" ed a non reagire rispetto alle illegittime pretese avanzate nei suoi confronti.

Come è stato chiarito, è sufficiente, cioè, che l'esistenza di un sodalizio appaia sullo sfondo, perché evocato dall'agente, inducendo perciò la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore - o ad abbandonare ogni velleità di difesa - per timore di più gravi conseguenze in quanto "la ratio della disposizione di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (Cass. Pen., 6, 19.2.1998 n. 582, Primasso).

Non è inutile, infine, far presente che le stesse SS.UU., di recente intervenire a dirimere il contrasto sulla natura della aggravante sotto il profilo della agevolazione del sodalizio, hanno chiarito che essa ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e che, tuttavia, si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (cfr., Cass.

SS.UU., 19.12.2019 n. 8.545, Chioccici, Rv. 278734). 2.4 Assolutamente corretta, in diritto, è da ultimo la valutazione operata dalla Corte territoriale in merito alla impossibilità di ritenere la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; è appena il caso di ribadire che in riferimento al delitto di estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto sicché solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante in questione (cfr., Cass. Pen., 2, 13.9.2018 n. 46.504, B., Rv. 274080; Cass. Pen., 2, 23.10.2013 n. 45.985, Rv. 257755; Cass. Pen., 2, 4.3.2008 n. 12.456, Umina ed altri, Rv. 239749). 3.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 15.1.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed í ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale del capoluogo partenopeo in data 30.5.2018 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di estorsione pluriaggravata (anche ai sensi dell'art. 7 del DL 152 del 1991) e continuata in concorso e, esclusa la continuazione, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla aggravante di cui all'art. 629 cod. pen. ed alla pur contestata recidiva, li aveva condannati alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.400 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere applicando altresì le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale; 2. ricorrono in cassazione, tramite i rispettivi difensori, sia il [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] lamentando: il gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Isa e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1. violazione di legge con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen. e carenza di motivazione per contraddittorietà e/o manifesta illogicità: premesse alcune considerazioni sul principio della integrazione delle motivazioni delle sentenze di merito qualora vi sia convergenza sulle valutazioni operate dai giudici alla luce dei rilievi difensivi e, quindi, sulla legittimità ma anche sui limiti in cui è consentito al giudice di appello richiamare "per relationenn" la sentenza di primo grado, segnalano che la sentenza di secondo grado ha omesso di vagliare i motivi nuovi che erano stati proposti ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen.; in particolare segnalano che, in quella sede, era stata sollecitata la rinnovazione parziale del dibattimento alla luce di elementi sopravvenuti quali l'ordinanza del GIP di Cagliari adottata nel procedimento 15421/2014RGNR e l'avviso ex art. 415bis cod. proc. pen. emesso in quel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per fatti analoghi a quelli per i quali è intervenuta la condanna a carico del ricorrente; erano state richiamate, ancora, le conversazioni intercettate e riportate nella ordinanza predetta e di cui si era chiesta la acquisizione onde dimostrare come l'attentato al bar/agenzia Quarto riposasse su causali e dinamiche criminali del tutto diverse da quelle riferite dalla persona offesa e dal collaboratore di giustizia sentito nel corso del processo; ribadisce che, non avendo la Corte preso in esame i motivi "nuovi", la sentenza impugnata risulta viziata nella motivazione in quanto incompleta rispetto alle doglianze ritualmente dedotte; 2.2 L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1 vizio di motivazione: rileva che la motivazione "per relationenn" è consentita soltanto laddove le argomentazioni difensive sviluppate con l'atto di gravame riproducano quelle già compiutamente e condivisibilmente vagliate dal giudice di primo grado; segnala che, nel caso di specie, la motivazione della Corte di Appello si risolve in una critica di carattere pregiudiziale ed in affermazioni del tutto gratuite a partire dalla ritenuta irrilevanza dei documenti rappresentati dalla ordinanza custodiale adottata dalla AG di Cagliari oltre due anni dopo le intercettazioni ma dalle quali, secondo la Corte, con argomentazione evidentemente illogica, emergerebbe la conoscenza di quel provvedimento da parte degli imputati; rileva come già con l'atto di appello era stata chiesta la escussione di [OSCURATO:PERSONA] su circostanze idonee a qualificare come inaffidabili le dichiarazioni di Arena indubbiamente interessato ad allontanare i sospetti dai reali autori del danneggiamento che avrebbero potuto coinvolgere il proprio genitore [OSCURATO:PERSONA] in fatti di rilievo penale; sottolinea come, in questo quadro, non potessero valorizzarsi i rapporti di frequentazione tra gli imputati né le intercettazioni ambientali e telefoniche dal contenuto non univoco; analoghe considerazioni svolge con riguardo alle propalazioni del Teodoro che, alla luce del provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria cagliaritana, perdono ogni peso significativo; 2.2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 7 DL 152 del 1991 e vizio di motivazione: rileva che, quanto al profilo soggettivo della contestata aggravante, non risultano affatto dimostrati i ritenuti collegamenti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed ambienti della criminalità organizzata non essendo sufficiente, a tal fine, l'eventuale interessamento alle sorti processuali del ricorrente, soprattutto alla luce della entità del profitto asseritamente ricavato dalla condotta minatoria, pari ad appena 50 Euro; né, aggiunge, il profilo oggettivo dell'aggravante può essere desunto dal riferimento ai detenuti ed alle "scadenze" della "fiscalità" camorristica del tutto gratuita essendo inoltre la affermazione della conoscenza, da parte della vittima, della vicinanza del ricorrente al clan Orlando, appresa soltanto successivamente ai fatti; 2.2.3 vizio di motivazione quanto alla insussistenza della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.: rileva che, al di là della esiguità del profitto, la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ben avrebbe potuto essere riconosciuta anche alla luce delle modalità dell'azione che si era risolta in un'unica richiesta estorsiva e 'una tantum' e nella dazione di una somma la cui minima entità rende ragione della sostanziale assenza di intimidazione da parte della vittima; aggiunge che il riferimento alle pressioni successivamente intervenute per ottenere la ritrattazione della vittima appaiono irrilevanti e comunque fondate sulle dichiarazioni del Teodoro, la cui attendibilità risulta minata dalla documentazione prodotta. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1.1 Gli imputati erano stati chiamati a rispondere "... del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 629 comma 1 e 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 cod. pen. e art. 7 DL 103/1991 perché, previo accordo ed in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costringendo [OSCURATO:PERSONA] titolare di due attività commerciali - il bar [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia Scommesse INTRALOT ... a consegnare una somma oscillante tra i 500 d i 2.000 Euro 'per i compagni carcerati', e facendosi consegnare la somma di Euro 50, si procuravano un ingiusto profitto con altrui danno, agendo con violenza e minacce consistite: - nel presentarsi entrambi presso il bar della vittima nei giorni immediatamente antecedenti alle festività natalizie dell'anno 2015 ed avvicinando alla vittima gli chiedevano una offerta da fare 'per i compagni carcerati' precisandogli che erano già passati da altri commercianti i quali avevano dato per i carcerati somme variabili tra i 2.000 ed i 500 Euro intimandogli di fare 'un'offerta' analoga, di almeno 500 Euro dicendo testualmente: "[OSCURATO:PERSONA]' GIA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], CHI C'[OSCURATO:PERSONA]' 2000 EURO, CHI 500 EURO. ALMENO 500 [OSCURATO:PERSONA], PER I [OSCURATO:PERSONA]; - altresì alla vittima che rappresentava l'impossibilità di dare cifre così elevate perché aveva da poco avviato l'attività, gli intimavano comunque che un'offerta la doveva fare precisando, atteggiamento intimidatorio: "UN'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' COLLERA", tanto da costringere la vittima a dare loro la somma di Euro 50 a fronte della quale gli indagati, ridendo ironicamente gli dissero: "[OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA] ?"; - con le aggravanti dell'essere stata la minaccia posta in essere da persone appartenenti ad una associazione di tipo mafioso, e dell'aver commesso il fatto con le condizioni di cui all'art. 416bis cod. pen., e con la metodologia mafiosa, avvalendosi in particolare della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza dei predetti al locale sodalizio camorristico facente capo alla frangia apicale degli Orlando - dei quali appunto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono espressione - gruppo criminale già inserito nel sodalizio dei Polverino/Nuvoletta operante in Marano, Quarto e zone limitrofe e, comunque, al fine di agevolare le attività della predetta organizzazione di stampo mafioso". 1.2 Non è inutile premettere che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, PC, Basile). In particolare, le doglianze avanzate "sub specie" di violazione dell'art.192 cod. proc. pen. e riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo).Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha affrontato le doglianze difensive giudicandole infondate con motivazione complessivamente congrua, esaustiva, correttamente ancorata ai dati fattuali di cui ha dato puntualmente conto ed avendo riguardo, in punto di diritto, ai principi da sempre ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte. 2.1 Entrambi i ricorsi lamentano, sotto il profilo del vizio di motivazione, la mancata considerazione, da parte della Corte di Appello, delle "novità" rappresentate dalla ordinanza cautelare emessa dal GIP di Cagliari in un altro procedimento penale e da cui sarebbe emersa un diverso contesto di rapporti personali e, di conseguenza, anche una valutazione di sostanziale inaffidabilità delle dichiarazioni della persona offesa come di quelle del collaboratore di giustizia sentito nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, il ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dei motivi nuovi depositati ai sensi dell'art.585 comma 4 cod. proc. pen. non avendo perciò dato séguito alla sollecitazione ivi contenuta di procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale alla luce di quanto era emerso nell'altro procedimento. Ebbene, dalla sentenza di appello risulta che "all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'esito della relazione introduttiva ... si è svolta la requisitoria del PG: la Corte ha emesso ordinanza ex art. 603 c.p.p. ammettendo la produzione documentale richiesta dalla difesa (ordinanza di custodia cautelare ... del GIP Tribunale di Cagliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, documentazione poi integrata alla udienza successiva dal dispositivo di sentenza GUP del Tribunale di Cagliari del 19.12.2019 ..." (cfr., pagg. 3-4). La Corte ha dunque dato séguito alla sollecitazione difensiva non mancando di valutare la effettiva portata del provvedimento dell'AG Cagliaritana sulla vicenda processuale sottoposta al suo esame (cfr., pag. 14 della sentenza impugnata). 2.2 I giudici napoletani hanno in primo luogo riassunto i fatti facendo presente che nella notte tra il 20-21 febbraio 2016 si era verificato un incendio doloso presso l'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] e della connessa agenzia di scommesse INTRALOT; il titolare, [OSCURATO:PERSONA], aveva denunciato di essere stato vittima di estorsione da parte degli imputati in prossimità delle festività natalizie del 2015 con richiesta di versamento di 2.000-500 Euro "per i carcerati" da parte dei ricorrenti accreditatisi per esponenti del clan Orlando e la consegna della somma di Euro 50 cui, aveva precisato, non era seguita più alcuna richiesta estorsiva. L'Arena aveva riconosciuto gli imputati nelle foto che gli erano state mostrate dagli investigatori e, successivamente, in sede di individuazione personale mentre il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato i due come soggetti "vicini" al clan Orlando e come esecutori sia della estorsione che dell'attentato dinamitardo. Nel dar conto dei motivi di gravame articolati dalle difese in punto di responsabilità, la Corte di Appello, come accennato, non ha mancato dai dare atto delle considerazioni difensive legate alla adozione ed al contenuto del provvedimento cautelare della AG cagliaritana e che erano stati di tenore analogo a quelle replicate in questa sede sia con riguardo alla responsabilità per l'attentato dinamitardo che, soprattutto, per il "contesto" in cui era avvenuto il fatto legato alla attività del padre dell'Arena. Fatta questa premessa, ha condiviso le considerazioni svolte dal primo giudice circa la dedotta inattendibilità della persona offesa stante la intervenuta ritrattazione nel corso dell'esame dibattimentale dando conto del contrasto tra dichiarazioni tutte egualmente utilizzabili e della scelta di privilegiare quelle rese in sede di indagini preliminari. A tal fine, con argomentazioni che non si prestano a rilievi in sede di legittimità, la Corte di Appello ha ripercorso gli argomenti che avevano indotto il giudice di prime cure a concludere per la attendibilità delle dichiarazioni predibattimentali ed a disattendere, invece, quelle propalate dall'Arena nel corso del processo (cfr., pag. 8) segnalando, in particolare, la presenza di 'pressioni' per la ritrattazione (non negate nel ricorso che si limita a dedurne la irrilevanza) oltre che il contenuto delle intercettazioni ambientali ed in carcere con la sostanziale ammissione del fatto da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Non manifestamente illogica è la valutazione negativa sulla prospettazione difensiva secondo cui lo shok causato dalla distruzione della propria attività possa aver indotto l'Arena ad accusare taluno ingiustamente essendo ben più lineare, al contrario, la possibilità che proprio l'attentato subito potesse aver fornito alla vittima una spinta decisiva per vincere la paura di denunziare i veri autori del fatto. La Corte di Appello ha inoltre puntualmente dato conto degli elementi oggettivi di riscontro della versione inizialmente fornita dalla persona offesa segnalando, in particolare, il contenuto delle intercettazioni ambientali eseguite sia presso la abitazione del [OSCURATO:PERSONA] che in carcere oltre che delle intercettazioni telefoniche (cfr., pagg. 24-28 della sentenza) da cui, come accennato, emergono la sostanziale ammissione del fatto unitamente al pacifico collegamento del ricorrente con il clan Orlando oltre che le pressioni esercitate sulla persona offesa per la ritrattazione; tra le conversazioni stimate di particolare significato la Corte ha indicato quella del 25.2.2016 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Mario in cui il ricorrente aveva ammesso l'estorsione anche se non l'attentato; ma, anche, il colloquio in carcere del 2.3.2016 e, in ordine all'inserimento del ricorrente nel sodalizio, il pagamento degli onorari del difensore da parte del capoclan [OSCURATO:PERSONA] ("o' malomm'") che non aveva mancato di recarsi egli stesso dal legale del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla pur dedotta inattendibilità del c.d.g. Giannuzzi alla luce delle risultanze della indagine cagliaritana, la Corte (cfr., ivi, pag. 14) ha segnalato che l'apporto del dichiarante doveva ritenersi minimale rispetto al materiale acquisito avendo avuto riguardo a circostanze che costui avrebbe a sua volta appreso da tele [OSCURATO:PERSONA] e non a fatti cui aveva direttamente assistito, con la conseguenza che la sua attendibilità non verrebbe compromessa dalla eventuale smentita della fonte diretta. 2.3 Incensurabile è, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata in punto di sussistenza della aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. che è stata ritenuta sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo: quanto, in particolare, all'aspetto oggettivo, ha evidenziato i (conclamati) i "contatti" con il clan Orlando testimoniati dalle intercettazioni ed il metodo "mafioso" esplicitato dal riferimento alla appartenenza camorristica. È ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua esistenza, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice "tipica" dell'agire mafioso essendo perciò l'aggravante configurabile tanto con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, che nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (cfr., Cass. Pen., 6, 13.6.2017 n. 41.772, PM in proc. Vicidomini; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 8.2.2018 n. 21.530, Spada, in cui la Corte ha spiegato che per configurarsi l'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste "tipicamente" mafiosa). In definitiva, la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (cfr., Cass. Pen., 2, 5.6.2013 n. 38.094, PM in proc. [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 16.053, Campanella; cfr, anche, Cass. Pen., 1, 4.11.2011 n. 5.881, Giampà; Cass. Pen., 2, 2.20.1013 n. 322, Ferrise). In altri termini, quel che rileva non è la effettiva e reale esistenza di un sodalizio riconducibile a quelli connotati dalle caratteristiche proprie di cui all'art. 416bis cod. pen., ovvero che il reo (o anche i suoi accoliti) ne facciano effettivamente parte, ma il fatto di far ricorso a metodi propri e simili a quelli utilizzati nell'ambito di quelle consorterie criminali, connotate per l'appunto dalla forza intinnidatrice promanante per l'appunto dalla consapevolezza, da parte delle vittime, che la condotta criminosa di cui sono destinatarie non è riconducibile esclusivamente all'autore materiale della condotta in quel momento da essi subita ma che costui possa contare sull'apporto di terzi in grado di sostenerne l'azione, di vendicarlo se occorre, comunque di intervenire in suo aiuto anche con metodi violenti; con l'effetto, così, di ridurre, per ciò solo, i margini di "resistenza" della persona offesa in tal modo indotta ad accondiscendere "spontaneamente" ed a non reagire rispetto alle illegittime pretese avanzate nei suoi confronti. Come è stato chiarito, è sufficiente, cioè, che l'esistenza di un sodalizio appaia sullo sfondo, perché evocato dall'agente, inducendo perciò la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore - o ad abbandonare ogni velleità di difesa - per timore di più gravi conseguenze in quanto "la ratio della disposizione di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (Cass. Pen., 6, 19.2.1998 n. 582, Primasso). Non è inutile, infine, far presente che le stesse SS.UU., di recente intervenire a dirimere il contrasto sulla natura della aggravante sotto il profilo della agevolazione del sodalizio, hanno chiarito che essa ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e che, tuttavia, si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (cfr., Cass. SS.UU., 19.12.2019 n. 8.545, Chioccici, Rv. 278734). 2.4 Assolutamente corretta, in diritto, è da ultimo la valutazione operata dalla Corte territoriale in merito alla impossibilità di ritenere la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; è appena il caso di ribadire che in riferimento al delitto di estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto sicché solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante in questione (cfr., Cass. Pen., 2, 13.9.2018 n. 46.504, B., Rv. 274080; Cass. Pen., 2, 23.10.2013 n. 45.985, Rv. 257755; Cass. Pen., 2, 4.3.2008 n. 12.456, Umina ed altri, Rv. 239749). 3.