CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 15769/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si contesta il riconoscimento della recidiva reiterata nel quinquennio, il trattamento sanzionatorio, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e il mancato riconoscimento della prescrizione sono manifestamente infondati e generici poiché non si confrontano con le risposte ricevute a pag. 15 della sentenza; che, in particolare, il motivo con cui si deduce vizio di motivazione in ordine al diniego della pena sostitutiva del lavoro socialmente utile è generico poiché si limita a rinviare alle ragioni formulate con i motivi di appello, senza indicarle in modo specifico, facendo ricorso ad una motivazione per relationem non consentita per esporre i motivi di impugnazione; ritenuto che i motivi di ricorso nell'interesse di Gia*anco [OSCURATO:PERSONA] con cui si contesta il riconoscimento della recidiva, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati e generici poiché non si confrontano con le risposte ricevute a pag. 17 della sentenza in cui si indica la data di prescrizione del reato, tenuto conto della recidiva reiterata e delle sospensioni intervenute, al 26/8/2023, quindi in epoca successiva a quella della sentenza impugnata; si rileva l'assenza di elementi che giustifichino la concessione delle invocate attenuanti generiche e la benevolenza del trattamento sanzionatorio previsto in misura prossima al minimo edittale; ritenuto che i motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si contesta la mancata declaratoria della prescrizione del reato, la manifesta illogicità dell'affermazione di responsabilità, la mancata esclusione della recidiva, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione del trattamento sanzionatorio sono generici poiché si limitano reiterare le censure già formulate con il gravame e respinte dalla Corte di merito, senza confrontarsi con le risposte ricevuta da pag. 9 della sentenza, in cui si ribadisce il giudizio di colpevolezza e di maggiore pericolosità connesso ai precedenti anche specifici del Rizzi;si indica la data di prescrizione del reato, tenuto conto delle sospensioni intervenute al 26/8/2023, quindi in epoca successiva a quella della sentenza impugnata; si rileva l'assenza di elementi che giustifichino la concessione delle invocate attenuanti generiche e la benevolenza del trattamento sanzionatorio previsto in misura prossima al minimo edittale: rilevato che la Corte ha respinto l'istanza di pena sostitutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con motivazione non rispettosa dei criteri di legge, rilevando la mancanza di elementi per valutare le condizioni di vita del predetto, quasi fosse previsto un insussistente onere probatorio a carico del difensore, mentre il Giudice deve valutare la meritevolezza della sanzione in relazione agli elementi ex art. 133 cp che emergono dal giudizio o acquisire adeguate informazioni; ritenuto pertanto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è manifestamente infondato e pertanto rileva ex art. 129 Cod.proc.pen. la causa di estinzione del reato della prescrizione intervenuta nelle more del giudizio, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che i ricorsi di Rizzi e Arnesto devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il C