CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2024
Cassazione n. 31578/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, ha dedotto il vizio della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il dolo dell'imputato, disattendendo le prove emerse in dibattimento, con il secondo motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non ha riconosciuto all'imputato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e, con il terzo motivo, l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità; Considerato che il primo motivo è inammissibile in quanto si risolve nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, inoltre, che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente rilevato che l'imputato si è limitato a pagare il proprio debito, ma, indipendentemente dalla revoca della costituzione di parte civile, rimessa alla valutazione negoziale di questa parte, non ha dimostrato di aver effettivamente risarcito, in modo effettivo e integrale, anche gli ulteriori danni cagionati alla stessa; Considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente nel giudizio di appello ha richiesto la sostituzione della pena inflitta con la detenzione domiciliare e non già con i lavori di pubblica utilità (come risulta dal verbale dell'udienza del 28 ottobre 2024 tenutasi innanzi alla Corte di appello di Torino); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il