CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21243/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Avino- ricorrente -controC.[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA]Sartini e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 3088/2021,depositata il 13 dicembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso perNumero registro generale 3964/2022Numero sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 21243/2026Data pubblicazione 22/06/2026cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna,depositata il 13 dicembre 2021, di reiezione dell’appello per la riformadella sentenza del Tribunale di Forlì che, con riferimento a un contrattodi conto corrente bancario concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]. diVentrucci Tarcisio C., aveva accertato la sussistenza di un saldo infavore di quest’ultima, alla data del 30 giugno 2013, pari a euro22.950,28;- la Corte di appello ha riferito che la domanda attorea si fondavasull’allegazione dell’indebita applicazione di interessi usurari,capitalizzati periodicamente, e di commissioni di massimo scoperto eche il giudice di primo grado aveva rideterminato il saldo del contocorrente in conformità con le risultanze della espletata consulenzatecnica d’ufficio;- ha, quindi, disatteso il gravame (principale) della banca evidenziandoche: la domanda attorea includeva anche l’accertamento del saldo enon unicamente la condanna alla ripetizione dell’indebito; l’eccezionedi prescrizione della banca era infondata, essendosi in presenza dirimesse ripristinatorie; l’assenza di alcuni estratti conto non erapreclusiva della possibilità di procedere al chiesto accertamento; nonricorrevano le condizioni di cui all’art. 9 Delibera C.I.C.R. per ilriconoscimento della capitalizzazione degli interessi relativamente alperiodo successivo al 30 giugno 2000; condivisibilmente il giudice diprime cure aveva affermato l’indeterminabilità della commissione dimassimo scoperto;- il ricorso è affidato a due motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. di VentrucciTarcisio C.;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., per aver la sentenzaNumero registro generale 3964/2022Numero sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 21243/2026Data pubblicazione 22/06/2026impugnata ritenuto sussistente l’interesse della correntista alladomanda di accertamento della nullità delle clausole del contratto diconto corrente bancario e di rettifica del saldo, benché la richiesta diun siffatto accertamento fosse strumentale all’accoglimento delladomanda di condanna alla ripetizione di indebito, con la conseguenzache la declaratoria di inammissibilità di quest’ultima avrebbe dovutocondurre al rigetto delle domande di accertamento;- il motivo è inammissibile;- va premesso che il correntista, sin dal momento dell'annotazione inconto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto,ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cuiquell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica insuo favore delle risultanze del conto stesso (cfr. Cass., Sez. Un., 2dicembre 2010, n. 24418; successivamente, tra le altre, Cass. 15gennaio 2013, n. 798; Cass. 5 settembre 2018 n. 21646; con riguardoall’ipotesi del c.d. «conto aperto» v. Cass. 16 maggio 2024, n. 13586;Cass, 15 febbraio 2024, n. 4214);- ciò posto, si osserva che l’erronea interpretazione delle domande edelle eccezioni non è censurabile in relazione al paradigma di cui all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché non pone in discussione ilsignificato della norma ma la sua concreta applicazione operata dalgiudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio difatto, è a questi riservato (cfr. Cass. 20 maggio 2025, n. 13439; Cass.Cass. 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass. 16 novembre 2018, n. 29609);- ne consegue che la valutazione della Corte territoriale in ordine alfatto che la domanda di condanna alla ripetizione dell’indebitoconteneva in sé anche quella di accertamento negativo del debito nonpuò essere scrutinata in questa sede prospettando un vizio di violazioneo falsa applicazione della legge;- con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1842, 2697 e 2935 cod. civ. e 115 cod. proc.Numero registro generale 3964/2022Numero sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 21243/2026Data pubblicazione 22/06/2026civ., per aver la Corte di appello ritenuto ripristinatorie – e, perciò, nonprescritte – le rimesse intervenute nel periodo antecedente il decenniodalla notifica dell’atto di citazione, pur in assenza degli elementicostitutivi del contratto di apertura di credito e dell’assenza di uncontratto di affidamento redatto per iscritto;- il motivo è inammissibile;- l’art. 117 t.u.b. prevede che i contratti bancari conclusi con i clienti –e, dunque, anche il contratto di apertura di credito – devono essereconclusi per iscritto (primo comma) – fermo restando il potere delC.I.C.R. di prevedere, per motivate ragioni tecniche, che particolaricontratti possano essere stipulati in altra forma (secondo comma) – eche in caso di inosservanza della forma prescritta il contratto deveconsiderarsi nullo (terzo comma);- ai sensi del successivo art. 127, secondo comma, tuttavia, tale nullità,al pari di tutte quelle previste dal titolo VI del testo unico dedicato allatrasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti,opera soltanto a vantaggio del cliente e può essere rilevata d’ufficio dalgiudice, per cui l’eventuale mancata osservanza della forma scritta nonpuò essere rilevata d’ufficio o eccepita dalla banca per farne conseguireeffetti sfavorevoli al cliente;- è stato conseguentemente affermato che tale nullità configura unanullità di protezione in favore del cliente che può essere rilevatad'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 6 settembre 2019, n. 22385);- è stato, poi, chiarito, con specifico riferimento al contratto di aperturadi credito, che il cliente può fornire la prova del proprio affidamentoquali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiteratoadempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartitidalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del librofidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di unfinanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della BancaNumero registro generale 3964/2022Numero sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 21243/2026Data pubblicazione 22/06/2026d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idoneia dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione daparte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sulconto ed i limiti di tale utilizzazione (così, Cass. 24 gennaio 2024, n.2338);- è stato aggiunto che il correntista che agisca per la ripetizione dellerimesse indebitamente operate su un contratto di conto corrente eintenda reagire all’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca,invocando il (diverso) dies a quo del relativo termine decorrente dallachiusura del conto e non già dall’esecuzione della rimessa, devedimostrare la natura ripristinatoria delle stesse e, a tal fine, deveallegare e provare l’esistenza di un affidamento, comprensivo delrelativo limite onde consentire di stabilire se e quali rimesse abbianoeffettivamente carattere ripristinatorio piuttosto che solutorio (cfr.Cass. 15 gennaio 2026, n. 854; Cass. 3 novembre 2025, n. 28990);- infatti, è stato rilevato che l’esistenza di operazioni poste in esseredal correntista in assenza della relativa provvista o sconfinando dailimiti della stessa non sono necessariamente espressive della previaconclusione, sia pure per facta concludentia, di un’apertura di creditoin conto corrente, ben potendo essere trovare giustificazione da un11016);- l’accertamento dell'esistenza di un’apertura di credito costituiscetipico apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, il quale ètenuto a valutare complessivamente tutte le circostanze del casoconcreto, verificando se il comportamento delle parti sia effettivamenteindicativo o meno dell'esistenza di un accordo attributivo di una stabiledisponibilità di credito in favore del correntista;- a tal fine può valorizzare, quali elementi indiziari, non soltanto lareiterata esecuzione di operazioni eccedenti la provvista esistente sulconto, ma anche l’entità degli sconfinamenti consentiti, la loro durataNumero registro generale 3964/2022Numero sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 21243/2026Data pubblicazione 22/06/2026nel tempo, la sistematicità della relativa operatività, la presenza dieventuali limiti quantitativi costantemente rispettati dalle parti, lerisultanze della documentazione bancaria interna o delle segnalazionialla Centrale dei rischi, nonché l’applicazione di condizioni contrattualipattuite per l’eventualità di aperture di credito;- possono assumere, altresì, rilievo le iniziative concretamenteintraprese dalla banca a fronte degli sconfinamenti, in particolare sel’intermediario abbia posto in essere condotte incompatibili conl’esistenza di un affidamento ovvero, al contrario, abbia stabilmenteconsentito l’utilizzo di una provvista ulteriore senza attivare glistrumenti normalmente previsti per il contenimento o il recuperodell'esposizione debitoria, anche alla luce degli obblighi di monitoraggioe gestione del rischio imposti dalla disciplina di settore;- con specifico riferimento all’onere del correntista di allegazione dellimite dell’affidamento, si ritiene che l'assolvimento di tale onere nonimplichi necessariamente l'indicazione espressa di uno specificoimporto, potendo tale elemento risultare anche implicitamente dallecomplessive deduzioni svolte in giudizio;- infatti, quando il correntista deduca che determinate rimesse abbianonatura ripristinatoria, egli implicitamente allega che, nel momento dellaloro effettuazione, l’esposizione debitoria del conto rientrasse nei limitidell'affidamento concesso ovvero che tale affidamento fosse comunquedi ammontare almeno pari alla misura necessaria per attribuire allerimesse la dedotta funzione ripristinatoria, fermo restando che unconto è l’allegazione in tal modo eventualmente operata del limitedell’affidamento, altro conto è la prova di detto limite, che compete algiudice individuare in base alle risultanze di causa;- orbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha accertato l’esistenzasia di un «fido di fatto», sia del limite di tale affidamento, individuatonello stesso massimo scoperto consentito dalla banca;- ne consegue che la censura mira in realtà a sollecitare una diversaNumero registro generale 3964/2022Numero sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 21243/2026Data pubblicazione 22/06/2026lettura del materiale probatorio e degli elementi indiziari valorizzatidalla Corte territoriale ai fini dell’accertamento dell’esistenza edell'entità dell'affidamento che, essendo stata condotta in conformitàai riferiti principi, non è sindacabile in questa sede in relazione alprospettato paradigma di violazione o falsa applicazione della legge;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026.Il Presidente