CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25259/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato in Roma, piazza SS. Apostoli, n. 81; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura del comune, in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; –controricorrente– avverso la sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion. 1624/16 depositata il 31 marzo 2016. Udita la relazione svolta nella udienza del 1° marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto:RILEVATOCHE -la controversia ha ad oggetto tre avvisi di accertamento relativi all’ICI (n. 206346189, 107346189, 108346189) per gli anni 2006, 2007, 2008; - la CTP ha accolto il ricorso , in particolare: con riferimento all’anno 2006, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione , per l’anno 2008 ha riconosciuto l’esenzione per l’abitazione principale, mentre, per l’anno 2007 ha confermato l’imposizione; - la CTR, per quello che ancora rileva nel presente giudizio, ha preliminarmente ritenuto: • i nfondata la doglianza di illegittimità degli avvisi di accertamento per invio degli stessi in un unico plico, in quanto tale circostanza non ha minimamente leso il diritto di difesa; • infondata la doglianza di illegittimità del procedimento di notificazionedegli avvisi di accertamento, in quanto è stato legittimamenteeseguito per posta; • infondata la doglianza relativa all'omessa indicazione del responsabile del procedimento, in quanto irrilevante ai fini della validità della notifica; • nel merito, poi, ha r iconosciuto la fondatezza degli avvisi riguardanti le annualità 2006, 2007, mentre per il 2008, ha ritenuto che la pretesa impositiva dovesse essere rimodulata in ragione dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale; • tempestivamente notificato l’ avviso di accertamento, rilevando che la spedizione postale è avvenuta il 29 dicembre 2011; - il ricorrente propone ricorso, fondato su tre motivi, il controricorrente si è costituito con controricorso;- nel corso del giudizio il ricorrente ha presentato istanza di sospensione per adesione alla definizione della lite pendente,ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; - con ordinanza del 23 maggio 2019 il C ollegio h a disposto un rinvio a nuovo ruolo per consentire il perfezionamento del procedimento di definizione agevolata. CONSIDERATOCHE 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ.la violazione degli artt. 222 e ss. cod. proc. civ. , nonché degli artt. 23 e 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 139 cod. proc. civ., del d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, del d.P.R. 29 settembre n. 602, del d.lgs. 29 febbraio 1999,n. 46, del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e del d.lgs. n. 78 del 1970. Si duole del fatto che la sentenza impugnata si sia limitata a dire che gli avvisi di accertamento potevano essere contenuti tutti in un'unica busta, ritenendo, quindi, legittima l’ICI richiesta per gli anni 2006 e 2007, quando, invece, il ricorrente ha sempre contestato il fatto che gli avvisi fossero contenuti in quella busta. Lamenta, altresì, la mancata costituzione dell'ente convenuto nei termini di legge e la mancata tempestiva produzione dei documenti originali. Deduce in proposito che i documenti avrebbero dovuto essere depositati nel termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso e che, pertanto, l'ente impositore doveva considerarsi decaduto dal diritto di produrre documentazione. Lamenta, inoltre , di avere c hiesto , senza esito , la prova documentale circa il contenuto della raccomandata. Rinnova la querela di falso nei confronti dell'avviso di ricevimento prodotto in fotocopia dall'ente convenuto. 2.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, num. 3 e 5 cod.proc. civ.,in relazione agli artt. 139, 149 cod. proc. civ. e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973. La doglianza è fondata su: a) nullità notifica, in quanto eseguita a mezzo del servizio postale, con consegna al portiere, e senza invio di raccomandata informativa, b) decadenza dal termine per la tardività della consegna della raccomandata oltre il quinquennio. 3.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 24 della l. 5 maggio 2009, n. 42, del d.lgs. 17 settembre 2010, n. 156, del d.lgs. 18 aprile 2012 , n. 61 e del d.lgs. 26 aprile 2013 , n. 51 . Contesta che [OSCURATO:PERSONA] all'epocaavesse titolo per esigere le vecchie imposte del Comune di Roma, non potendosi configurare nessun fenomeno successorio stante la totale diversità di ordinamento tra i due enti. S otto altro profilo lamenta il difetto dipotere e di l egittimazione attiva del direttore della U.O. [OSCURATO:PERSONA] - direzione e gestione dei procedimenti connessi alle entrate fiscali. 4. Occorre preliminarmente rilevare che all’istanza di sospensione del processo avanzata dal ricorrente, al fine di adempiere agli adempimenti previsti per la definizione agevolata prevista dal d.l. 23 ottobre 2018, n.119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, nonostante il rinvio della causa a nuovo ruolo, non ha fatto seguito alcuna produzione documentaleda parte del ricorrente. Non risulta, pertanto, che questi abbia provveduto al pagamento della prima rata entro il 31 maggio del 2019, come previsto dall’art. 6, comma 6, del citato d.l., secondo cui: «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019».Posto che il pagamento della prima rata costituisce uno degli adempimenti previsti per la definizione agevolata della lite, non è possibile dichiarare l’estinzione del presente giudizio. 5. Il primo motivo è infondato. 5.1.Con riferimento alla questione relativa alla prova che in un unico plico siano stati notificati più avvisi di accertamento, si osserva che il controricorrente ha replicato di avere prodotto in giudizio la ricevuta postale della notifica sulla quale erano stati riportati i numeri di protocollo dei singoli avvisi di accertamento e su tale eccezione nulla ha dedotto il ricorrente. Si rileva, in ogni caso, che la sentenza impugnata si è pronunciata sulla legittimità dell’invio di più avvisi in un unico plico e si deve ritenere che, così facendo, sostanzialmente abbia rigettato in modo implicito l’eccezione di parte. 5.2. La lamentata tardiva costituzione del controricorrente è riferita al primo grado di giudizio e, al riguardo, si osserva che il giudice del gravame aveva il dovere di valutare tale circostanza alla luce dei seguenti principi: -nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima , secondo il fondamentale principio di specialità, espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che trova applicazione dell’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello(Cass., Sez. 5, n. 18907 del 16/09/2011, Rv. 618893 -01); -le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del citato articolo, al di fuori delle condizioni poste dall’art. 345 cod. proc. civ., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., Sez. 5, n. 17164 del 28/06/2018, Rv. 649401 -01; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., Sez. 5, n. 27774 del 22/11/2017, Rv. 646223 -01; Cass. Sez. 6 - 5, n. 22776 del 06/11/2015, Rv. 637175 -01); -l'irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in forza del più volte citato, art. 58, comma 2 (Cass., Sez. 6 -5, n. 30537 del 19/12/2017, Rv. 646991 -01); -i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello,ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dald.lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass., Sez. 5, n. 5429 del 07/03/2018, Rv. 647276 - 01 ; Cass., Sez. 5, n. 3661 del 24/02/2015 , Rv. 634467 -01); tale articolo prevede , infatti, la possibilità per le parti di depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'articolo 24 comma 1, del medesimo d.lgs.; n ella specie, il ricorrente non ha specificato, quando sarebbero stati depositati tali documenti, lamentando solo di avere appreso degli stessi in udienza; non sono, pertanto, state esposte circostanze da cui desumere che vi sia stata violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. - il deposito tardivo dei documenti non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse (Cass. Sez. 5, n. 14638 del 29/05/2019, Rv. 654129 -01, Sez. 5, n. 947 del 16/01/2019, Rv. 652586 - 01 ) ; n ella specie, peraltro, il ricorrente non ha nemmeno evidenziato le attività processuali poste in essere dal controricorrente che riterrebbe precluse per la tardiva costituzione; -la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, non anche degli atti previsti dal comma 4 dello stesso articolo; ne consegue che l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal comma 5 dell'articolo citato(Cass. Sez. 5, n. 19580 del 24/07/2018, Rv. 649823 -01); -la disposizione da ultimo citata non distingue tra documenti originali e fotocopie, pertanto, non si configura alcuna violazione di regole processuali nel deposito di documenti in fotocopia successivo alla costituzione. 5.3. Non può neanche essere accolta la doglianza relativa al mancato accoglimento della richiesta di prova per testi, restando preclusa al giudice di legittimità la verifica sulla scelta delle prove operata dal giudice di merito, ove comunque la motivazione resa dia conto degli elementi di prova sui quali ha fondato il proprio convincimento. 5.4. Con riferimento alla querela di falso rinnovata in questa sede si osserva che nel giudizio di cassazione, la querela di falso è proponibile limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., mentre non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della sentenza impugnata, in quanto la loro eventuale falsità, se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere come motivo di revocazione (Cass. n. 2343/2019 , Rv. 652660 –01, n. 8377 del 04/04/2018 (Rv. 647622 - 01 ). Si osserva, peraltro, nello specifico, che in riferimento all’istanza di querela di falso la parte non deduce di averla presentata innanzi al giudice del merito e, in ogni caso, ove la parte avesse dato atto di una siffatta presentazione (ipotesi non ricorrente nel caso di specie) la commissione avrebbe dovuto valutare se sospendere il giudizio (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 39). In via generale, poi, si intende qui ribadire che intema di querela di falso, la formulazione dell'art. 221 cod. proc. civ., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale sia stata proposta la querela di falso è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamenteper dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. (Cass. s.u.n. 15169/2010, Rv. 613800 – 01, n. 6220 /2018 , Rv. 647329 -01). Nel caso in esame il ricorrente si è limitato ad indicare che l’avviso di ricevimento non è rispondente al contenuto della raccomandata, né alla relativa busta verde prodotta dal ricorrente. Non ha chiarito, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, né gli elementi, né le prove a sostegno dell’istanza che, pertanto, non merita accoglimento. 6. Il secondo motivo è infondato. Esso èfondato su: a) nullità della notifica, in quanto eseguita a mezzo del servizio postale e senza invio di raccomandata informativa; b) decadenza dal termine per la tardività della consegna della raccomandata oltre ilquinquennio. Va preliminarmente richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui, con riferimento alla notifica della cartella di pagamento direttamente eseguita dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, ai sensi del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, vienein considerazione una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionalo avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (v. Cass., 14 novembre 2019, n. 29642, Rv. 655744 - 01 ; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315, Rv. 631551 - 01 ; Cass., 28 luglio 2010, n.17598, Rv. 614598 - 01 ; v. altresì, in tema di notifica della cartella, Cass., 19 novembre 2021, n. 35616; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567, Rv. 642933 -01; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395, Rv.630819 -01 ; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n.11708, Rv. 618236 - 01 ; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327, Rv. 608713 -01); Si è, altresì, rilevato che nel caso di notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non anche le disposizioni di cui alla l. n. 890 del 1982 (v., ex plurimis, Cass., 4 febbraio 2020, n. 2489; Cass., 3 aprile 2019, n. 9240, Rv. 653413 - 01; Cass., 12 novembre 2018, n. 28872, Rv. 651834 - 01 ; Cass., 13 giugno 2016, n. 12083, Rv. 640025 - 01 ) né, a maggior ragione, le disposizioni (d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60) che presuppongono l’intervento di un agente della notificazione. Ad analoghe conclusioni è pervenuto anche il Giudice delle leggi che in diverse occasioni ha disatteso le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alla disposizione in esame, rimarcando che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, eseguita ai sensi dell’art. 26, cit., ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dalla l. n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina, che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore, né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (v. Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175 cui adde Corte Cost., 3 gennaio 2020, n. 2; Corte Cost., 24 aprile 2019, n. 104); 6.1. Con riferimento al secondo profilo di doglianza, va ribadito, che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando, né lapeculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente(Cass. n. 40543/2021, Rv. 663252 –01). Nel caso in esame il plico è stato inviato con raccomandata del 29/12/2011 e, dunque, risulta rispettato il termine del quinquennio per la contestazione relativa all’anno 2006. Con riferimento alla doglianza riguardante la notifica effettuata conla consegna al portiere, di cui si contesta la regolarità, sul presupposto della mancata ricezione della raccomandata prevista dall’art. 139, quarto comma, cod. proc. civ., si osserva che tale eccezione non risulta dai motivi di appello integralmente riportati in ricorso dal ricorrente. Deve ritenersi, pertanto, che essa sia una questione nuova, non oggetto di discussione tra le parti e, dunque, inammissibile in questa sede.7. Il terzo motivo, riguardante il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], la carenza di titolarità del preteso credito e la carenza di potere del dirigente dell’ufficio costituitosi in giudizio,è infondato. Si osserva, in proposito, come sia stato da tempo ben chiarito in sede di legittimità che [OSCURATO:PERSONA] è un ente territoriale, legittimato sostanzialmente e processualmente, perché subentrato dal 2010 al Comune di Roma a seguito della riforma del titolo V, parte II della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 , nuovo testo dell’art. 114 Cost., e in virtù dell'emanazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, in particolare, art. 24, e dei successivi decreti attuativi, in particolare, d . l gs. 17 settembre 2010, n. 156, d.lgs. 18 aprile 20012, n. 61 e d.lgs. 26 aprile 2013, n. 51 (Cass. n. 18467/2015 , Rv. 636963 –01). 8. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 1.800,00, per compensi, oltre € 200,00 per esborsi,rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito