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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28368/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avvocatura Generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

A' [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 1/12/2020, rigettava la richiesta di riparazione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], per l'ingiusta detenzione subita dal 17/1/2018 al 5/2/2018 in re- gime di arresti dorniciliari perché indagato di aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata all'evasione di iva mediante emissione di false fatture per operazioni inesistenti e false nazionalizzazioni di veicoli importati senza paga- mento dell'IVA e di avere, nella sua qualità di commercialista, gestito e suggerito le procedure necessarie per le false fatturazioni e per la creazione di falsi crediti di imposta con rilascio di mendaci visti di conformità e mendaci dichiarazioni di in- tento.

Secondo l'ipotesi accusatoria, il Vitale, attraverso la produzione di falsi visti di conformità, di mendaci dichiarazioni d'intento e di false dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti che i veicoli da immatricolare erano stati acquistati dalla concessionaria straniera direttamente da un privato e non - come avvenuto - da una società cartiera che li trasferiva ad altra che infine li vendeva ai privati, avrebbe indotto in errore i funzionari della Motorizzazione che formavano così "falsi provvedimenti di immatricolazione» dei veicoli, ammettendoli alla circolazione senza averne pagato VIVA.

Il ricorrente veniva prosciolto, con sentenza del 19/7/2018 emessa dal GUP del Tribunale di Velletri, dal reato associativo e di concorso nei reati di evasione fiscale per non aver commesso il fatto e dal reato di falso perché il fatto non sus- siste.

Il giudice della cognizione ha, al riguardo, rilevato che i documenti (carte di circolazione e targhe) così prodotti, benché emessi sulla base di false fatture e delle false attestazioni dell'istante specificate nello stesso capo di imputazione, non erano falsi ai sensi della norma penale né frutto di contraffazione, come tali idonei alla loro propria funzione, che è quella di certificare esclusivamente le ca- ratteristiche tecniche e di sicurezza della vettura; di talché la stessa amministra- zione tributaria avrebbe restituito le targhe e le carte di circolazione agli aventi diritto, previo dissequestro, una volta recuperata l'imposta evasa.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo si deduce violazione di legge lamentando che il giudice della riparazione avrebbe attribuito valore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione a condotte che non avrebbero alcuna incidenza causale nell'appli- cazione della misura cautelare.

Tali condotte, nemmeno riscontrate, consistereb- bero nell'avvenuta apposizione dei visti di conformità.

Precisa il ricorrente che le condotte contestate al Vitale, di falso e utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, non avevano alcun nesso o colle- gamento eziologico con i visti di conformità, apposti a seguito di una verifica me- ramente cartolare e formale, solo per la società [OSCURATO:SOCIETA]. per gli anni 2013- 2014, per i quali la stessa società effettuava una compensazione orizzontale, tra crediti iva e tributi diversi.

Pertanto, conclude il ricorrente, anche se effettivamente i visti fossero stati apposti difformemente rispetto alle operazioni attestate, gli stessi nulla avrebbero rilevato rispetto all'introduzione di centinaia di auto con evasione dell'Iva, perché non afferenti al reato e tali da non avere alcun valore rispetto alla consumazione dei reati contestati e, soprattutto, alcuna incidenza rispetto all'adozione della mi- sura.

Si lamenta che la Corte capitolina attribuisca certezza, senza alcun riscontro negli atti processuali, al compimento di presunte difformità con l'apposizione dei visti di conformità, mentre la sentenza di primo grado ne parlerebbe solo in termini di eventualità per chiarire la loro irrilevanza penale, potendo dar luogo eventual- mente solo ad una sanzione amministrativa. [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la condotta attribuitagli non può essere ricondotta a un'ipotesi di negligenza o imperizia, sottolinea che l'attribuzione di valore di colpa grave, operata nell'impugnata ordinanza, sarebbe fondata esclusivamente su dati congetturali non provati, non solo nella loro esistenza ma anche nel rapporto ezio- logico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinante dell'adozione della misura cautelare.

Con un secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione, in quanto la corte di appello, ritenendo gravemente colposa la condotta del ricorrente per negligenza o imperizia nell'esame dei dati contabili, non avrebbe considerato quanto dichiarato nella sentenza di primo grado - e premesso nella stessa ordi- nanza impugnata- laddove si afferma che l'adempimento dei visti di conformità relativi alle dichiarazioni IVA, da parte del commercialista, "comporta una mera verifica formale, di corrispondenza della dichiarazione con la documentazione pro- dotta dal contribuente e non una verifica delle operazioni sottostanti le fatture ovvero il merito dei singoli documenti".

Viene definito incomprensibile il ragionamento logico seguito in quanto, da un lato, si afferma che il commercialista non poteva effettuare alcuna verifica sostan- ziale o di merito tra la documentazione e le operazioni sottostanti e dall'altro si ravvisa una negligenza o imperizia dello stesso commercialista.In sostanza non sarebbe comprensibile il passaggio motivazionale che desume una negligenza da un comportamento ritenuto non dovuto né possibile.

Di conseguenza il ragionamento seguito dal giudice della riparazione risulte- rebbe contraddittorio e apodittico, tale da incorrere nel vizio di mancanza di moti- vazione.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 6/6/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inam- missibilità del proposto ricorso.

4. In data 28/5/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito.

Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen.

Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita.

Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricor- rere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel peri- metro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si dedu- ceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte).

3. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto.

L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).

Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni).

4. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono a piani di indagine del tutto diversi, che ben possono portare a conclusioni differenti, pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti.

Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice.

E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti.

A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez.

Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez.

Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]).

A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa Sez. 4, n. 45418/2010).

La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell 'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.

Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...".

5. In questo quadro, entrambe le doglianze - che possono essere analizzate congiuntamente - proposte nell'interesse del ricorrente, sono infondate.

La Corte di Appello di Roma ha correttamente esaminato la questione sotto- posta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art.314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, che il comportamento del Vitale, pur ritenuto privo di rilevanza penale, ha contribuito colposamente in maniera decisiva all'emis- sione della misura cautelare.

Con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- la Corte capitolina eviden- zia nel provvedimento impugnato che la condotta tenuta dal Vitale (rilascio dei visti di conformità relativi alle dichiarazioni IVA), sebbene non apprezzabile in sede penale, lo è in tema di riparazione in quanto l'odierno ricorrente, nella sua qualità di commercialista, ha dichiarato valori difformi rispetto ai reali dati della contabilità aziendale e tali difformità sono state, correttamente, ricondotte alla di lui negli- genza o imperizia delle quali si sono avvalsi gli autori dell'evasione dell'imposta.

Pertanto, come ritenuto dal giudice della cognizione, l'accertata difformità tra il dichiarato e i dati della contabilità aziendale, non può essere ricondotta al dolo del soggetto, bensì ad una sua negligenza o imperizia nell'esame dei dati contabili.

Nel valutare tali elementi di fatto contenuti nella sentenza assolutoria, in par- ticolare nell'acclarare l'avvenuto accertamento della difformità tra quanto atte- stato dal commercialista Vitale e quanto invece corrispondente al vero, il giudice della riparazione opera un buon governo del richiamato principio, sancito ex multis sa Sez. 4 n. 27458/2019 secondo il quale In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo auto- nomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferi- mento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negli- genza, imprudenza o violazione dileggi o regolamenti.

Nella fattispecie, come rileva il provvedimento impugnato, tale accertamento è stato effettuato dallo stesso giudice della cognizione che, escludendo il dolo negli adempimenti dell'istante, ha ricondotto proprio alla sua negligenza o imperizia le difformità delle quali si sono avvalsi gli autori dell'evasione dell'imposta.

Se è vero, perciò, che da tali valutazioni discende l'irrilevanza in sede penale della condotta perpetrata dall'istante, comunque sanzionabile a livello amministra- tivo, appare corretto che si sia ritenuto che esse imponessero - sulla scorta dell'in- segnamento di legittimità sopra riportato - l'applicazione del principio di cui all'ul- tima parte del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., a fronte della evidente induzione in errore dell'autorità giudiziaria in ordine al plausibile coinvolgimento del Vitale nella condotta di chi avrebbe beneficiato delle difformità non rilevate dal professionista tra il vero e quanto da lui attestato, circostanza che ha indotto il giudice della riparazione a desumere ragionevolmente che il ricorrente abbia, con colpa grave, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente [OSCURATO:PERSONA] nistero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avvocatura Generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso. A' [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 1/12/2020, rigettava la richiesta di riparazione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], per l'ingiusta detenzione subita dal 17/1/2018 al 5/2/2018 in re- gime di arresti dorniciliari perché indagato di aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata all'evasione di iva mediante emissione di false fatture per operazioni inesistenti e false nazionalizzazioni di veicoli importati senza paga- mento dell'IVA e di avere, nella sua qualità di commercialista, gestito e suggerito le procedure necessarie per le false fatturazioni e per la creazione di falsi crediti di imposta con rilascio di mendaci visti di conformità e mendaci dichiarazioni di in- tento. Secondo l'ipotesi accusatoria, il Vitale, attraverso la produzione di falsi visti di conformità, di mendaci dichiarazioni d'intento e di false dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti che i veicoli da immatricolare erano stati acquistati dalla concessionaria straniera direttamente da un privato e non - come avvenuto - da una società cartiera che li trasferiva ad altra che infine li vendeva ai privati, avrebbe indotto in errore i funzionari della Motorizzazione che formavano così "falsi provvedimenti di immatricolazione» dei veicoli, ammettendoli alla circolazione senza averne pagato VIVA. Il ricorrente veniva prosciolto, con sentenza del 19/7/2018 emessa dal GUP del Tribunale di Velletri, dal reato associativo e di concorso nei reati di evasione fiscale per non aver commesso il fatto e dal reato di falso perché il fatto non sus- siste. Il giudice della cognizione ha, al riguardo, rilevato che i documenti (carte di circolazione e targhe) così prodotti, benché emessi sulla base di false fatture e delle false attestazioni dell'istante specificate nello stesso capo di imputazione, non erano falsi ai sensi della norma penale né frutto di contraffazione, come tali idonei alla loro propria funzione, che è quella di certificare esclusivamente le ca- ratteristiche tecniche e di sicurezza della vettura; di talché la stessa amministra- zione tributaria avrebbe restituito le targhe e le carte di circolazione agli aventi diritto, previo dissequestro, una volta recuperata l'imposta evasa. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo si deduce violazione di legge lamentando che il giudice della riparazione avrebbe attribuito valore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione a condotte che non avrebbero alcuna incidenza causale nell'appli- cazione della misura cautelare. Tali condotte, nemmeno riscontrate, consistereb- bero nell'avvenuta apposizione dei visti di conformità. Precisa il ricorrente che le condotte contestate al Vitale, di falso e utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, non avevano alcun nesso o colle- gamento eziologico con i visti di conformità, apposti a seguito di una verifica me- ramente cartolare e formale, solo per la società [OSCURATO:SOCIETA]. per gli anni 2013- 2014, per i quali la stessa società effettuava una compensazione orizzontale, tra crediti iva e tributi diversi. Pertanto, conclude il ricorrente, anche se effettivamente i visti fossero stati apposti difformemente rispetto alle operazioni attestate, gli stessi nulla avrebbero rilevato rispetto all'introduzione di centinaia di auto con evasione dell'Iva, perché non afferenti al reato e tali da non avere alcun valore rispetto alla consumazione dei reati contestati e, soprattutto, alcuna incidenza rispetto all'adozione della mi- sura. Si lamenta che la Corte capitolina attribuisca certezza, senza alcun riscontro negli atti processuali, al compimento di presunte difformità con l'apposizione dei visti di conformità, mentre la sentenza di primo grado ne parlerebbe solo in termini di eventualità per chiarire la loro irrilevanza penale, potendo dar luogo eventual- mente solo ad una sanzione amministrativa. [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la condotta attribuitagli non può essere ricondotta a un'ipotesi di negligenza o imperizia, sottolinea che l'attribuzione di valore di colpa grave, operata nell'impugnata ordinanza, sarebbe fondata esclusivamente su dati congetturali non provati, non solo nella loro esistenza ma anche nel rapporto ezio- logico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinante dell'adozione della misura cautelare. Con un secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione, in quanto la corte di appello, ritenendo gravemente colposa la condotta del ricorrente per negligenza o imperizia nell'esame dei dati contabili, non avrebbe considerato quanto dichiarato nella sentenza di primo grado - e premesso nella stessa ordi- nanza impugnata- laddove si afferma che l'adempimento dei visti di conformità relativi alle dichiarazioni IVA, da parte del commercialista, "comporta una mera verifica formale, di corrispondenza della dichiarazione con la documentazione pro- dotta dal contribuente e non una verifica delle operazioni sottostanti le fatture ovvero il merito dei singoli documenti". Viene definito incomprensibile il ragionamento logico seguito in quanto, da un lato, si afferma che il commercialista non poteva effettuare alcuna verifica sostan- ziale o di merito tra la documentazione e le operazioni sottostanti e dall'altro si ravvisa una negligenza o imperizia dello stesso commercialista.In sostanza non sarebbe comprensibile il passaggio motivazionale che desume una negligenza da un comportamento ritenuto non dovuto né possibile. Di conseguenza il ragionamento seguito dal giudice della riparazione risulte- rebbe contraddittorio e apodittico, tale da incorrere nel vizio di mancanza di moti- vazione. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 6/6/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inam- missibilità del proposto ricorso. 4. In data 28/5/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricor- rere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel peri- metro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si dedu- ceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte). 3. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 4. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono a piani di indagine del tutto diversi, che ben possono portare a conclusioni differenti, pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa Sez. 4, n. 45418/2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell 'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 5. In questo quadro, entrambe le doglianze - che possono essere analizzate congiuntamente - proposte nell'interesse del ricorrente, sono infondate. La Corte di Appello di Roma ha correttamente esaminato la questione sotto- posta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art.314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, che il comportamento del Vitale, pur ritenuto privo di rilevanza penale, ha contribuito colposamente in maniera decisiva all'emis- sione della misura cautelare. Con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- la Corte capitolina eviden- zia nel provvedimento impugnato che la condotta tenuta dal Vitale (rilascio dei visti di conformità relativi alle dichiarazioni IVA), sebbene non apprezzabile in sede penale, lo è in tema di riparazione in quanto l'odierno ricorrente, nella sua qualità di commercialista, ha dichiarato valori difformi rispetto ai reali dati della contabilità aziendale e tali difformità sono state, correttamente, ricondotte alla di lui negli- genza o imperizia delle quali si sono avvalsi gli autori dell'evasione dell'imposta. Pertanto, come ritenuto dal giudice della cognizione, l'accertata difformità tra il dichiarato e i dati della contabilità aziendale, non può essere ricondotta al dolo del soggetto, bensì ad una sua negligenza o imperizia nell'esame dei dati contabili. Nel valutare tali elementi di fatto contenuti nella sentenza assolutoria, in par- ticolare nell'acclarare l'avvenuto accertamento della difformità tra quanto atte- stato dal commercialista Vitale e quanto invece corrispondente al vero, il giudice della riparazione opera un buon governo del richiamato principio, sancito ex multis sa Sez. 4 n. 27458/2019 secondo il quale In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo auto- nomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferi- mento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negli- genza, imprudenza o violazione dileggi o regolamenti. Nella fattispecie, come rileva il provvedimento impugnato, tale accertamento è stato effettuato dallo stesso giudice della cognizione che, escludendo il dolo negli adempimenti dell'istante, ha ricondotto proprio alla sua negligenza o imperizia le difformità delle quali si sono avvalsi gli autori dell'evasione dell'imposta. Se è vero, perciò, che da tali valutazioni discende l'irrilevanza in sede penale della condotta perpetrata dall'istante, comunque sanzionabile a livello amministra- tivo, appare corretto che si sia ritenuto che esse imponessero - sulla scorta dell'in- segnamento di legittimità sopra riportato - l'applicazione del principio di cui all'ul- tima parte del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., a fronte della evidente induzione in errore dell'autorità giudiziaria in ordine al plausibile coinvolgimento del Vitale nella condotta di chi avrebbe beneficiato delle difformità non rilevate dal professionista tra il vero e quanto da lui attestato, circostanza che ha indotto il giudice della riparazione a desumere ragionevolmente che il ricorrente abbia, con colpa grave, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente [OSCURATO:PERSONA] nistero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent
Sentenza Cassazione n. 28368/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris