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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 30041/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 799-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.P A.) in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in 1374 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]llA, MAURIZIO MARAllA, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - -,t v avverso la sentenza n. 1741/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2018 R.G.N. 1706/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Civitavecchia deducendo:1) che aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] SPA in qualità di comandante dal 27/10/97 con contratto a tempo indeterminato; 2) di essere stato collocato in GIGS dal 14/12/08 con anzianità anagrafica e contributiva che non gli consentiva di accedere alla pensione di anzianità; 3) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'accordo sindacale 30/10/08 per essere assunto da [OSCURATO:SOCIETA]; 4) di avere diritto all'assunzione ex art. 917 cod. nav., essendo la società nuovo esercente degli aeromobili A320 di cui era pilota in precedenza.

2. Il Tribunale rigettava integralmente la domanda e, a seguito di appello del lavoratore, la sentenza era confermata dalla Corte d'appello, la quale rilevava che alla vicenda in esame non era applicabile il disposto di cui all'art. 917 cod. navigazione, disposizione che presenta analogia con quella di cui all'art. 2112 cod. civ., giacché l'art. 56 c. 3 bis Dlgs 270/99 prevede che eventuali cessioni di complessi aziendali di cui al precedente art. 27, in quanto rientranti tra le operazioni tese alla "liquidazione dei beni del cedente", "non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile".

Rilevava che l'inoperatività non poteva non estendersi - quale disciplina sopravvenuta e speciale, valida per le imprese ammesse all'amministrazione straordinaria ex D.Igs. 270/99, prevalente rispetto all'art. 917 codice navigazione - alla ipotesi di mutamento della titolarità che riguardi non un complesso di beni ma un unico aeromobile.

Rilevava, inoltre, che l'invocato accordo sindacale prevedeva i criteri da adottare nelle procedure di selezione del personale, ordinati secondo un ordine di elencazione e che per i piloti dovessero essere considerati, oltre all'abilitazione alla condotta di aeromobili, anche l'anzianità aziendale e la localizzazione, intesa come domicilio-dimora-residenza del personale rispetto alla sede-base di destinazione ed i carichi familiari e che il ricorrente nulla aveva dedotto in merito ai criteri ulteriori rispetto all'anzianità aziendale. i

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla ,. base di tre motivi.

4. [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno prodotto memorie.

Considerato che 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 56 c. 3 bis D.Igs. n. 270 del 1999, interpretato nel senso che derogherebbe anche all'art. 917 cod. nav.; violazione e mancata applicazione dell'art. 917 cod. nav.

Osserva che risultano non contestate e provate le deduzioni di adibizione del ricorrente agli aeromobili A320 e di acquisizione degli A320 da parte di [OSCURATO:SOCIETA].: da ciò sarebbe dovuto discendere il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere immediatamente reintegrato nel posto di lavoro, con le medesime qualifiche e mansioni.

L'interpretazione della Corte è erronea perché oltre a forzare la chiara lettera della legge, si fonda su una presunta analogia tra l'art. 917 cod. navigazione e l'art. 2112 c.c., analogia che non ricorre perché l'art. 917 cod. navigazione si riferisce al cambio di esercente con riferimento a un aeromobile determinato e non al trasferimento di una intera azienda;

2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., per avere la Corte d'appello addossato sul lavoratore l'onere di provare di non essere stato assunto in violazione dei criteri di scelta, con esonero da ogni onere di allegazione e prova, a fronte della produzione di un elenco di 78 comandanti da assumere e poi effettivamente assunti, nel quale il ricorrente era posizionato al terzo posto in ordine di anzianità, sicché parte resistente avrebbe dovuto dimostrare perché era stato scavalcato dai colleghi.

3. Con il terzo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, consistente nella prodotta graduatoria di 78 nominativi.

4. Il primo motivo è infondato.

Al di là del ricorso all'analogia, la disciplina in materia di amministrazione straordinaria, nel suo complesso e in ragione della sua specialità, deve ritenersi prevalere sulla disciplina ordinaria ed è significativa dell'intento di dettare regole a valere per il fenomeno in discussione, con esclusione di tutte le norme che in via ordinaria regolano le vicende di subentro nei rapporti.

In tal senso milita l'espressa esclusione dell'operatività della disciplina della cessione di azienda.

5. Quanto al secondo motivo, è da ricordare che l'onere della prova circa la ricorrenza delle condizioni previste da un accordo che preveda la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, riguardando fatti costitutivi del diritto all'assunzione, grava sull'attore e il ricorrente, a fronte di un accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale circa l'insussistenza nei suoi confronti dei requisiti per l'assunzione, non ha dimostrato di essere stato pretermesso perché preceduto da altri soggetti meno titolati di lui in base a tutti i parametri di legge, complessivamente considerati, mediante specifico raffronto con la posizione degli altri candidati, da cui possa emergere l'illegittimità che ha determinato la mancata scelta nella selezione (si veda Cass. 14/5/2014 n. 10429, ai cui principi può farsi richiamo, anche se relativi ad altro tipo di selezioni, e, specificamente in tema Cass. n. 25804 del 2020, non massi mata).

6. L'ultimo motivo, formulato in termini di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è inammissibile.

Ricorre, infatti, l'ipotesi di «doppia conforme» in fatto, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura.

7. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va complessivamente rigettato e le spese regolate secondo soccombenza P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in C 4.000,00 per compensi, C 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario del controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 799-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.P A.) in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in 1374 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]llA, MAURIZIO MARAllA, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - -,t v avverso la sentenza n. 1741/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2018 R.G.N. 1706/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Civitavecchia deducendo:1) che aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] SPA in qualità di comandante dal 27/10/97 con contratto a tempo indeterminato; 2) di essere stato collocato in GIGS dal 14/12/08 con anzianità anagrafica e contributiva che non gli consentiva di accedere alla pensione di anzianità; 3) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'accordo sindacale 30/10/08 per essere assunto da [OSCURATO:SOCIETA]; 4) di avere diritto all'assunzione ex art. 917 cod. nav., essendo la società nuovo esercente degli aeromobili A320 di cui era pilota in precedenza. 2. Il Tribunale rigettava integralmente la domanda e, a seguito di appello del lavoratore, la sentenza era confermata dalla Corte d'appello, la quale rilevava che alla vicenda in esame non era applicabile il disposto di cui all'art. 917 cod. navigazione, disposizione che presenta analogia con quella di cui all'art. 2112 cod. civ., giacché l'art. 56 c. 3 bis Dlgs 270/99 prevede che eventuali cessioni di complessi aziendali di cui al precedente art. 27, in quanto rientranti tra le operazioni tese alla "liquidazione dei beni del cedente", "non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile". Rilevava che l'inoperatività non poteva non estendersi - quale disciplina sopravvenuta e speciale, valida per le imprese ammesse all'amministrazione straordinaria ex D.Igs. 270/99, prevalente rispetto all'art. 917 codice navigazione - alla ipotesi di mutamento della titolarità che riguardi non un complesso di beni ma un unico aeromobile. Rilevava, inoltre, che l'invocato accordo sindacale prevedeva i criteri da adottare nelle procedure di selezione del personale, ordinati secondo un ordine di elencazione e che per i piloti dovessero essere considerati, oltre all'abilitazione alla condotta di aeromobili, anche l'anzianità aziendale e la localizzazione, intesa come domicilio-dimora-residenza del personale rispetto alla sede-base di destinazione ed i carichi familiari e che il ricorrente nulla aveva dedotto in merito ai criteri ulteriori rispetto all'anzianità aziendale. i 3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla ,. base di tre motivi. 4. [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno prodotto memorie. Considerato che 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 56 c. 3 bis D.Igs. n. 270 del 1999, interpretato nel senso che derogherebbe anche all'art. 917 cod. nav.; violazione e mancata applicazione dell'art. 917 cod. nav. Osserva che risultano non contestate e provate le deduzioni di adibizione del ricorrente agli aeromobili A320 e di acquisizione degli A320 da parte di [OSCURATO:SOCIETA].: da ciò sarebbe dovuto discendere il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere immediatamente reintegrato nel posto di lavoro, con le medesime qualifiche e mansioni. L'interpretazione della Corte è erronea perché oltre a forzare la chiara lettera della legge, si fonda su una presunta analogia tra l'art. 917 cod. navigazione e l'art. 2112 c.c., analogia che non ricorre perché l'art. 917 cod. navigazione si riferisce al cambio di esercente con riferimento a un aeromobile determinato e non al trasferimento di una intera azienda; 2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., per avere la Corte d'appello addossato sul lavoratore l'onere di provare di non essere stato assunto in violazione dei criteri di scelta, con esonero da ogni onere di allegazione e prova, a fronte della produzione di un elenco di 78 comandanti da assumere e poi effettivamente assunti, nel quale il ricorrente era posizionato al terzo posto in ordine di anzianità, sicché parte resistente avrebbe dovuto dimostrare perché era stato scavalcato dai colleghi. 3. Con il terzo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, consistente nella prodotta graduatoria di 78 nominativi. 4. Il primo motivo è infondato. Al di là del ricorso all'analogia, la disciplina in materia di amministrazione straordinaria, nel suo complesso e in ragione della sua specialità, deve ritenersi prevalere sulla disciplina ordinaria ed è significativa dell'intento di dettare regole a valere per il fenomeno in discussione, con esclusione di tutte le norme che in via ordinaria regolano le vicende di subentro nei rapporti. In tal senso milita l'espressa esclusione dell'operatività della disciplina della cessione di azienda. 5. Quanto al secondo motivo, è da ricordare che l'onere della prova circa la ricorrenza delle condizioni previste da un accordo che preveda la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, riguardando fatti costitutivi del diritto all'assunzione, grava sull'attore e il ricorrente, a fronte di un accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale circa l'insussistenza nei suoi confronti dei requisiti per l'assunzione, non ha dimostrato di essere stato pretermesso perché preceduto da altri soggetti meno titolati di lui in base a tutti i parametri di legge, complessivamente considerati, mediante specifico raffronto con la posizione degli altri candidati, da cui possa emergere l'illegittimità che ha determinato la mancata scelta nella selezione (si veda Cass. 14/5/2014 n. 10429, ai cui principi può farsi richiamo, anche se relativi ad altro tipo di selezioni, e, specificamente in tema Cass. n. 25804 del 2020, non massi mata). 6. L'ultimo motivo, formulato in termini di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è inammissibile. Ricorre, infatti, l'ipotesi di «doppia conforme» in fatto, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura. 7. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va complessivamente rigettato e le spese regolate secondo soccombenza P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in C 4.000,00 per compensi, C 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario del controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deci
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