CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38673/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] de Bonis l'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione e la mancata indicazione del quantum di pena da scontare; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato avendo il Tribunale precisato che la revoca aveva decorrenza dal 29 ottobre 2021, data nella quale l'affidato era stato rinvenuto, per l'ennesima volta in stato di alterazione per abuso di alcolici, condotta evidentemente incompatibile con l'obiettivo rieducativo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 20