CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 36829/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24211-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 02438750586; -intimati - avverso la sentenza n. 7193/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7193 del 27 aprile 2021, che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione a cartella di pagamento rilevando che, avendo la ricorrente dedotto il difetto di notifica della cartella, essa andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi ed era stata proposta tardivamente, oltre il termine di 20 giorni previsto dall’art. 617 cod. proc. civ.; con unico motivo, la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 615, 617 c.p.c. art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver qualificato la propria domanda come opposizione agli atti esecutivi, senza considerare che l’opponente aveva contestato la omessa notifica della cartella di pagamento non ai fini della regolarità procedimentale, ma al fine di far dichiarare l’inesistenza del titolo esecutivo; il ricorso è inammissibile, in quanto, premesso che la ricorrente non ha mai precisato la causa giuridica in forza del la quale la manc ata notifica della cartella dovrebbe comportare l’insussistenza deltitolo esecutivo e della pretesa creditoria dell’Amministrazione , risultando l’allegazione sul punto del tutto generica ed indeterminata, la conclusione accolta dal Tribunale appare conforme all’orientamento di questa Corte, che ha precisato che va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto, la denunzia dei vizi formali della cartella e della sua notifica, attenendo quest’ultima alla regolarità dell’azione esecutiva ( Cass. S.U. n. 22080 del 2017 )“. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del la ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 , se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di c