CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 36058/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con sentenza resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel proc. n. 9584/2024 ricorrente [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], questa Sezione della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento in quella sede impugnato; Che, come emerge dalla lettura degli atti, era stata impugnata l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare di Brescia, che aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la emissione del decreto di citazione diretta a giudizio; che, nel ruolo di udienza, risulta, dunque, erroneamente indicato il provvedimento annullato, da intendersi quale ordinanza, anziché, come erroneamente scritto, sentenza; che a seguito della segnalazione della cancelleria, il Presidente della V sezione penale di questa Corte di Cassazione ha disposto procedersi, senza formalità, ex art. 625 bis comma 3 cod.proc.pen., alla correzione dell'errore materiale come sopra rilevato; ritenuto che trattasi di evidente errore materiale, emergente palesemente dagli atti del procedimento; che, trattandosi di errore materiale non determinante nullità, la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell'atto, questa Corte può disporre farsi luogo alla correzione del medesimo nei termini sopra evidenziati, onerando la cancelleria di annotare il presente provvedimento sull'originale della sentenza anzidetta. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale riportato nel ruolo della udienza del 28/05/2024, relativamente al procedimento n. 9584/2024, nel senso che laddove è scritto "sentenza" leggasi "ordinanza". Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito. Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, il 09 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]