CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 01986/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOciato-ammisaA.Le_pagi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Luigi GUIDONE per il reato di rapina pluriaggravata, riducendo la pena inflitta dal G.I.P. del Tribunale di Torino. 2. Propone ricorso Luigi GUIDONE, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità e per illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione. 3.1. In punto di responsabilità, la difesa ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Anche a prescindere da questo rilievo, il ricorrente, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione, cosicché è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, deo. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).La Corte di appello, aderendo alle valutazioni del primo giudice, ha esaminato prima singolarmente e poi unitariamente i gravi indizi a carico dell'imputato, evidenziando anche che lo stesso non ha fornito alcuna spiegazione sul contemporaneo smarrimento dei due telefoni cellulari, nella notte, nel bar ove fu commessa la rapina. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale nell'ordinamento processuale penale non è ovviamente previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 3, n. 28008 del 19/06/2019, Arena, Rv. 276381; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916). Anche di recente questa Corte ha osservato che l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dei fatti contestati, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 14552 del 18/02/2021, Amico, non mass.). 3.2. E' tutt'altro che illogica la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, che può essere legittimamente giustificato anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr., ad es., Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 2, n. 36132 del 14/09/2021, Napolitano, n.m.). Nel caso di specie, poi, la Corte territoriale ha anche ridotto la pena inflitta dal primo giudice, in misura molto prossima al minimo edittale. Non vi è alcuna contraddittorietà fra l'esclusione della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, attesa l'autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]L-9,Messini