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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13415/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Letta la memoria difensiva.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di sospensione dell'ingiunzione a demolire è manifestamento infondato in quanto contrario all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di reati edilizi, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (da ultimo Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, Rv. 278090 - 01).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato, oltre che meramente riproduttivo della stessa censura. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria mentre può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, sicchè, in presenza di un'istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto a un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (ex plurimis, Cass. pen, sez. 3, 7 dicembre 2011, 11149/2012; sez. 4, 11 ottobre 2011, n. 44035; sez. 3, 7 luglio 2011, n. 36992; sez. 3, 21 giugno 2011, n. 29638).

Quanto al caso di specie, è sufficiente richiamare la corretta motivazione dell'ordinanza impugnata, da cui si i evince che la domanda di condono è stata dichiarata improcedibile (cfr. pag. 2).

Rilevato che pertanto dm il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Letta la memoria difensiva. Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di sospensione dell'ingiunzione a demolire è manifestamento infondato in quanto contrario all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di reati edilizi, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (da ultimo Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, Rv. 278090 - 01). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato, oltre che meramente riproduttivo della stessa censura. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria mentre può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, sicchè, in presenza di un'istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto a un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (ex plurimis, Cass. pen, sez. 3, 7 dicembre 2011, 11149/2012; sez. 4, 11 ottobre 2011, n. 44035; sez. 3, 7 luglio 2011, n. 36992; sez. 3, 21 giugno 2011, n. 29638). Quanto al caso di specie, è sufficiente richiamare la corretta motivazione dell'ordinanza impugnata, da cui si i evince che la domanda di condono è stata dichiarata improcedibile (cfr. pag. 2). Rilevato che pertanto dm il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos
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