CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41979/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il 7 aprile 1973 avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari il 30 novembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Bari, riformando la sentenza resa il 9 giugno 2016 dal Tribunale di Foggia, che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di ricettazione di un generatore di corrente commesso il 2 aprile 2013, ha assolto l'imputato dal reato contestatogli per non avere commesso il fatto. La corte ha affermato che dagli atti non emerge la prova della effettiva disponibilità da parte del [OSCURATO:PERSONA] del locale in cui è stato ritrovato il bene illecito, che,posto all'interno di un'area rurale di proprietà del coimputato,risultava aperto e privo di chiavi, poiché sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso della perquisizione al teste di Polizia giudiziaria. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari deducendo vizio della motivazione in ordine alla pronunzia assolutoria e violazione degli articoli 63 e 191 cod. proc.pen. in relazione alla dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato alla Polizia giudiziaria in occasione delle attività di perquisizione e sequestro. Deduce il ricorrente che il giudice di primo grado aveva confutato l'ipotesi difensiva della presenza meramente occasionale dell'imputato in occasione della perquisizione e del sequestro del bene di provenienza furtiva rinvenuto nel locale, e a tal fine non aveva utilizzato le dichiarazioni rese dall'indagato alla Polizia giudiziaria, quanto piuttosto 9124.- accertamenti circa la effettiva utilizzazione del locale da parte dell'imputato, attività cadute sotto la diretta percezione degli agenti intervenuti e, in quanto tali, non soggette alle censure relative alla violazione dell'articolo 63 codice procedura penale. Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato. La sentenza di primo grado ha affermato la responsabilità dell'imputato valorizzando la circostanza attestata dal verbale in atti che prima di procedere alla perquisizione del locale i militari richiesero la presenza non soltanto del proprietario dell'area rurale in cui insisteva l'immobile in cui venne ritrovato un generatore di provenienza furtiva, ma anche degli effettivi utilizzatori dei locali perquisiti e [OSCURATO:PERSONA] fu individuato come tale dai militari operanti e in questa veste sottoscrisse il verbale di perquisizione e sequestro. Il tribunale ha affermato che, a prescindere dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai due imputati, la presenza in loco del [OSCURATO:PERSONA] è prova sufficiente della disponibilità da parte sua del locale in cui è stata rinvenuta la merce di provenienza furtiva, mentre non emerge nessun elemento da cui si possa desumere che la sua partecipazione alle operazioni di sequestro fosse meramente occasionale, dovendosi ritenere inattendibili i testi della difesa secondo i quali [OSCURATO:PERSONA] si trovava occasionalmente in loco al momento della perquisizione per ragioni di convivialità. Di contro, la corte di appello ha affermato che l'unico elemento a carico dell'imputato in merito alla riconducibilità del bene oggetto di furto - la sua presenza in loco il giorno della perquisizione del locale di proprietà del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e del conseguente sequestro del generatore ivi rinvenuto - ha natura meramente indiziaria e ha sostenuto che tale elemento, depurato dalle fonti dichiarative e dalle dichiarazioni inutilizzabili rese nell'immediatezza dagli imputati, non può fornire prova della riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] del bene di provenienza furtiva, anche perché i testi della difesa hanno sostenuto che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari era giustificata da intenti conviviali. La corte di appello in effetti non fornisce alcuna spiegazione in ordine alla circostanza, valorizzata dal tribunale a sostegno del giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], che questi partecipò alle operazioni di perquisizione e fu destinatario del provvedimento di apposizione del vincolo reale del bene, circostanza da cui è logico desumere che questi abbia riconosciuto in presenza dei militari un rapporto quantomeno di fatto con il locale in questione. Non ricorre il difetto di violazione di legge poiché la corte ha correttamente ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli imputati ai verbalizzanti, ma sussiste il denunziato vizio di motivazione, poiché la corte non ha fornito una motivazione cd."rafforzata" e cioè di maggiore pregnanza rispetto a quella formulata dal tribunale, necessaria per ribaltare il giudizio di colpevolezza di primo grado, e non si è confrontata con tutti gli elementi che il tribunale ha valorizzato per pervenire all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], e cioè non soltanto la presenza in loco dell'imputato, che potrebbe prestarsi a spiegazioni alternative, ma sopratutto la costatazione che abbia assistito alla perquisizione e abbia sottoscritto il verbale di sequestro. Su tali elementi che, secondo il tribunale, concorrono nel dimostrare la disponibilità di fatto da parte del predetto del locale in cui è stato reperito il bene di provenienza furtiva, la corte non ha fornito alcuna motivazione. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari perché proceda a nuovo giudizio, attraverso una più completa valutazione di tutte le emergenze processuali raccolte dal tribunale e una critica più adeguata dell'iter nnotivazionale assunto dal giudice di primo grado. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio. Così deciso il 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA]