Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 09626/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate sono volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e si legano a una asserita violazione di norme processuali ( la mancata rinnovazione istruttoria sollecitata con l'appello) palesemente smentita dal motivare della decisione impugnata ( considerata la puntuale e logica motivazione spese nell'escludere la rilevanza stessa della prova da acquisire), che il ricorso del resto non contrasta con la dovuta specificità rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate sono volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e si legano a una asserita violazione di norme processuali ( la mancata rinnovazione istruttoria sollecitata con l'appello) palesemente smentita dal motivare della decisione impugnata ( considerata la puntuale e logica motivazione spese nell'escludere la rilevanza stessa della prova da acquisire), che il ricorso del resto non contrasta con la dovuta specificità rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09626/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris