CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38087/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la difesa lamenta, nel primo motivo di ricorso, carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata implicitamente esclusa dalla Corte di merito: nel corso della disamina della regiudicanda, nel rideterminare la pena, i giudici hanno posto in evidenza come la condotta serbata dal ricorrente, sulla base di elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche, non potesse essere inquadrata in un ambito di speciale tenuità (cfr. pag. 5 della motivazione, dove si evidenzia il disvalore maggiore della vicenda, collegato al quantitativo non modesto di sostanza stupefacente detenuto dall'imputato, alla modalità di gestione "commerciale" della detenzione finalizzata allo spaccio ed al numero di acquirenti "potenzialmente" più consistente rispetto allo spaccio operato sulla pubblica via). Considerato che la giurisprudenza di questa Corte ritiene non censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096). Rilevato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, oggetto del secondo motivo di ricorso, sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza, attraverso le circostanze sopra menzionate, le ragioni poste a fondamento del discostamento dal minimo edittale. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre