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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08911/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] eel ha concluso chiedendo .....~c-cutr-j-l-dpei14-2-, tirSlil difensore kA2-. c_40-et lYr1.4-79a li [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 4 febbraio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli, di cui agli artt. 81, comma 2, 455 cod. pen., riducendo la pena irrogata all'imputato in quella di anno uno mesi sette di reclusione ed euro 400 di multa, con conferma delle statuizioni residue. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando erronea applicazione della legge penale, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e n. 6 cod. pen., con correlato vizio di motivazione.

Si tratta di reato continuato e, dunque, ai fini dell'entità del danno necessaria per ritenere la circostanza di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen., la condotta non va valutata complessivamente ma tenendo conto delle singole azioni, riunite ex art. 81 cod. pen., con il vincolo della continuazione, richiamando giurisprudenza di legittimità in questo senso (Rv. 262975).

Peraltro, con le banconote false erano stati acquistati beni di scarso valore poi restituiti ed erano state, spontaneamente, elise o attenuante le conseguenze dannose del reato, consegnando il danaro in proprio possesso.

Sicché, si chiede l'applicazione della seconda parte dell'art. 62 n. 6 cod. pen., richiamando giurisprudenza in termini.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3.1. La difesa ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Sotto il primo aspetto, con riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen., si osserva che è nota la giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dal ricorrente, secondo la quale ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante invocata, la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, va effettuata non in relazione all'importo complessivo delle somme contestate, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269727; Sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015, Soardi, Rv. 262975; Sez. 6, n. 30154 del 12/06/2007, Bortolotto, Rv. 237329).

La Corte di Appello ha escluso la sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, rapportandosi all'entità complessiva del lucro, considerate le due banconote di euro cinquanta ciascuna detenute, ma anche precisando che la speciale tenuità, nel caso di reati contro la fede pubblica, ha natura composita e si fonda, non solo sull'entità del lucro (nel caso di specie indicata complessivamente per entrambi gli episodi illeciti) ma anche in base all'evento dannoso o pericoloso che deve essere, parimenti, di speciale tenuità.

Sotto tale profilo, quindi, il ricorso si appalesa generico perché non attinge, specificamente, la motivazione in relazione a tale ultima osservazione, del resto corretta, tenuto conto dell'indirizzo espresso, sul punto, dalla giurisprudenza di questa Corte.

Quanto al riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte (Sez.

U, n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499; Sez.

F., n. 34651 del 02/08/2016, Diouf, Rv. 267679; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Fabbri, Rv. 262193; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545) a seguito della modifica recata dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19, art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. la circostanza in parola è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per un motivo di lucro, per acquisire, quale risultato dell'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l'evento dannoso o pericoloso (Sez. 5, n. 43342 del 19/10/2005, Sorbo, Rv. 232851; Sez. 1, n. 36299 del 12/09/2001, Giambo, Rv. 219898).

L'espressione "evento dannoso o pericoloso", secondo tale indirizzo, deve ritenersi riferita alla nozione di evento in senso giuridico ed è idonea a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante purché essa sia di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito.

Sicché, la circostanza attenuante risulta inapplicabile soltanto a delitti che producono un danno o una situazione di pericolo di una qualche gravità e consistenza, nonché, ovviamente, a quelli la cui previsione è posta a tutela di beni fondamentali o diritti inviolabili (quelli che la dottrina più genericamente definisce "contrassegnati da maggiore disvalore sociale").

Dunque, considerato il valore delle singole banconote contraffatte (euro 50,00 ciascuna) già di per sé non insignificante, nonché quello delle banconote ricevute di resto, a seguito della consegna di quelle contraffatte, non è consentita nel caso al vaglio, l'applicazione della menzionata circostanza, la quale implica un danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791).

1.2. Quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 61 n. 6 seconda parte, si osserva che non risulta, dalla motivazione della sentenza impugnata, che vi sia stata integrale e preventiva riparazione del danno da parte del ricorrente, ovvero che la restituzione del resto ricevuto, a seguito dell'acquisto di merce consegnando la banconota falsa, sia stata satisfattiva.• Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide (Sez. 5 n. 33188 del 08/04/2019, Bradanini, Rv. 276774; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio, Rv. 245137) la circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62 n. 6, seconda parte, cod. pen. — che contempla l'ipotesi dell'essersi, prima del giudizio e al di fuori del caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'art. 56 cod. pen., adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato — si riferisce a conseguenze del reato che non consistano in un danno patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile, ai sensi dell'art. 185 cod. pen. 2.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 5/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CORTE Di CA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] eel ha concluso chiedendo .....~c-cutr-j-l-dpei14-2-, tirSlil difensore kA2-. c_40-et lYr1.4-79a li [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 4 febbraio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli, di cui agli artt. 81, comma 2, 455 cod. pen., riducendo la pena irrogata all'imputato in quella di anno uno mesi sette di reclusione ed euro 400 di multa, con conferma delle statuizioni residue. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando erronea applicazione della legge penale, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e n. 6 cod. pen., con correlato vizio di motivazione. Si tratta di reato continuato e, dunque, ai fini dell'entità del danno necessaria per ritenere la circostanza di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen., la condotta non va valutata complessivamente ma tenendo conto delle singole azioni, riunite ex art. 81 cod. pen., con il vincolo della continuazione, richiamando giurisprudenza di legittimità in questo senso (Rv. 262975). Peraltro, con le banconote false erano stati acquistati beni di scarso valore poi restituiti ed erano state, spontaneamente, elise o attenuante le conseguenze dannose del reato, consegnando il danaro in proprio possesso. Sicché, si chiede l'applicazione della seconda parte dell'art. 62 n. 6 cod. pen., richiamando giurisprudenza in termini. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. La difesa ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Sotto il primo aspetto, con riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen., si osserva che è nota la giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dal ricorrente, secondo la quale ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante invocata, la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, va effettuata non in relazione all'importo complessivo delle somme contestate, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269727; Sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015, Soardi, Rv. 262975; Sez. 6, n. 30154 del 12/06/2007, Bortolotto, Rv. 237329). La Corte di Appello ha escluso la sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, rapportandosi all'entità complessiva del lucro, considerate le due banconote di euro cinquanta ciascuna detenute, ma anche precisando che la speciale tenuità, nel caso di reati contro la fede pubblica, ha natura composita e si fonda, non solo sull'entità del lucro (nel caso di specie indicata complessivamente per entrambi gli episodi illeciti) ma anche in base all'evento dannoso o pericoloso che deve essere, parimenti, di speciale tenuità. Sotto tale profilo, quindi, il ricorso si appalesa generico perché non attinge, specificamente, la motivazione in relazione a tale ultima osservazione, del resto corretta, tenuto conto dell'indirizzo espresso, sul punto, dalla giurisprudenza di questa Corte. Quanto al riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499; Sez. F., n. 34651 del 02/08/2016, Diouf, Rv. 267679; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Fabbri, Rv. 262193; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545) a seguito della modifica recata dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19, art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. la circostanza in parola è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per un motivo di lucro, per acquisire, quale risultato dell'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l'evento dannoso o pericoloso (Sez. 5, n. 43342 del 19/10/2005, Sorbo, Rv. 232851; Sez. 1, n. 36299 del 12/09/2001, Giambo, Rv. 219898). L'espressione "evento dannoso o pericoloso", secondo tale indirizzo, deve ritenersi riferita alla nozione di evento in senso giuridico ed è idonea a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante purché essa sia di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito. Sicché, la circostanza attenuante risulta inapplicabile soltanto a delitti che producono un danno o una situazione di pericolo di una qualche gravità e consistenza, nonché, ovviamente, a quelli la cui previsione è posta a tutela di beni fondamentali o diritti inviolabili (quelli che la dottrina più genericamente definisce "contrassegnati da maggiore disvalore sociale"). Dunque, considerato il valore delle singole banconote contraffatte (euro 50,00 ciascuna) già di per sé non insignificante, nonché quello delle banconote ricevute di resto, a seguito della consegna di quelle contraffatte, non è consentita nel caso al vaglio, l'applicazione della menzionata circostanza, la quale implica un danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791). 1.2. Quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 61 n. 6 seconda parte, si osserva che non risulta, dalla motivazione della sentenza impugnata, che vi sia stata integrale e preventiva riparazione del danno da parte del ricorrente, ovvero che la restituzione del resto ricevuto, a seguito dell'acquisto di merce consegnando la banconota falsa, sia stata satisfattiva.• Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide (Sez. 5 n. 33188 del 08/04/2019, Bradanini, Rv. 276774; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio, Rv. 245137) la circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62 n. 6, seconda parte, cod. pen. — che contempla l'ipotesi dell'essersi, prima del giudizio e al di fuori del caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'art. 56 cod. pen., adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato — si riferisce a conseguenze del reato che non consistano in un danno patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile, ai sensi dell'art. 185 cod. pen. 2.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 5/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CORTE Di CA
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