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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 gennaio 2023

Cassazione n. 02142/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha formalizzato le proprie conclusioni, riportandosi al ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22 giugno 2023, la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello depositato in data 3 gennaio 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Teramo in data 19 dicembre 2022, con la quale quest'ultimo era stato condannato, in assenza, alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il delitto previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen.

Secondo il Collegio, contestualmente all'impugnazione non risultava essere stato depositato J)\ ; lo specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, sicché l'appello doveva ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022.

2. Fedele ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 33, comma 1, lett. d) e 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, nonché dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte di appello di L'Aquila abbia errato nel richiamare l'applicabilità al caso di specie dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sull'erroneo presupposto che l'atto di impugnazione fosse stato depositato in data 3 gennaio 2023, dopo l'entrata in vigore della c.d. [OSCURATO:PERSONA] e che, dunque, fosse necessario adempiere a quanto stabilito dalla citata disposizione processuale.

In realtà, dal momento che la sentenza del Tribunale di Teramo era stata pronunciata e depositata, con motivazione contestuale, in data 19 dicembre 2022, la norma de qua non avrebbe dovuto essere applicabile, concernendo essa le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate successivamente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del decreto medesimo.

3. In data 10 ottobre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il prosieguo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Secondo quanto disposto dall'art. 89, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., alla stregua del quale la Corte di appello di L'Aquila aveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, si applica per le sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate successivamente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore dello stesso decreto.

3. Orbene, nel caso di specie, la sentenza di primo grado oggetto dell'appello era stata emessa il 19 dicembre 2022 e, dunque, in data anteriore al termine sopraindicato.

Ne consegue, dunque, che il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore corso del procedimento.

3.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore corso.

Così deciso in data 27 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha formalizzato le proprie conclusioni, riportandosi al ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 giugno 2023, la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello depositato in data 3 gennaio 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Teramo in data 19 dicembre 2022, con la quale quest'ultimo era stato condannato, in assenza, alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il delitto previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen. Secondo il Collegio, contestualmente all'impugnazione non risultava essere stato depositato J)\ ; lo specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, sicché l'appello doveva ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. 2. Fedele ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 33, comma 1, lett. d) e 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, nonché dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte di appello di L'Aquila abbia errato nel richiamare l'applicabilità al caso di specie dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sull'erroneo presupposto che l'atto di impugnazione fosse stato depositato in data 3 gennaio 2023, dopo l'entrata in vigore della c.d. [OSCURATO:PERSONA] e che, dunque, fosse necessario adempiere a quanto stabilito dalla citata disposizione processuale. In realtà, dal momento che la sentenza del Tribunale di Teramo era stata pronunciata e depositata, con motivazione contestuale, in data 19 dicembre 2022, la norma de qua non avrebbe dovuto essere applicabile, concernendo essa le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate successivamente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del decreto medesimo. 3. In data 10 ottobre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il prosieguo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Secondo quanto disposto dall'art. 89, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., alla stregua del quale la Corte di appello di L'Aquila aveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, si applica per le sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate successivamente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore dello stesso decreto. 3. Orbene, nel caso di specie, la sentenza di primo grado oggetto dell'appello era stata emessa il 19 dicembre 2022 e, dunque, in data anteriore al termine sopraindicato. Ne consegue, dunque, che il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore corso del procedimento. 3.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore corso. Così deciso in data 27 novembre 20
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