CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025
Cassazione n. 19829/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 7/11/2024 del G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato non dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal Consig l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso attinge l a sentenza resa ai sensi dell ’ art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, nei confronti diLIU YUANMING, in relazione a i reati di cui a gli a rtt. 56 , 57 5 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975,di applicazione della pena di anni quattro e mesi uno di reclusione. Considerato che il motivo proposto dal dife nsore , avv. T . Veltri (errata qualificazione del fatto), non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen.), osservandosi con riferimento all’errata qualificazione che questa deve risultareictu oculi, Rilevato, invece , che il G iudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso, motivatamente, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente,anche con riferimento al reato di tentato omicidio ( v. p. 2), rendendo e vidente che non ricorre , nel caso in valutazione, alcun errore manifestocirca la qualificazione giuridica dei fatti tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, reputare inammissibile la censura, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, tenuto conto che la diversa qualificazion e prospettata pr esent a oggettivi margini di opinabilità(cfr. nel senso che, i n te ma di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento ( S ez. 4, n . 13749 de l 23/03/202 2 , Rv.283023 – 0 1 ; Sez. 5, n . 33145 de l 08/10/202 0 , Cari, Rv. 279842 – 0 1 ; Sez. 1, n.15553 de l 20/03/201 8 , Mau geri, Rv. 272619 – 0 1 ) . Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura , a norma dell'art. 610, comma 5 - bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C