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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03951/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado dell'il marzo 2019 con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. • pen., per essersi, il 10 marzo 2019, allontanato senza autorizzazione dall'abitazione presso la quale si trovata ristretto in regime di arresti domiciliari in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Bari.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 12, comma 3-bis, del decreto- legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione di nullità formulata dalla difesa nel corso del giudizio di secondo grado per avere il Presidente di quella Corte disposto fuori udienza il rinvio ad altra data della trattazione dell'appello con decreto di cui era stata data comunicazione al solo difensore di fiducia dell'imputato, a norma dell'art. 83, comma 14, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non anche allo stesso imputato che, collaboratore di giustizia soggetto ad un programma di protezione, doveva considerarsi ex lege domiciliato presso il Servizio centrale di protezione del Ministero dell'Interno a Roma.

In linea subordinata, il ricorrente ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale della disposizione dettata dal citato art. 83, comma 14, decreto-legge n. 18 del 2020, per violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e del diritto al contraddittorio di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU.

2.2. Vizio di motivazione, in relazione agli artt. 54 e 385 cod. pen., per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente escluso che la condotta dell'imputato potesse essere scriminata dal fatto di aver agito in stato di necessità, essendosi il prevenuto allontanato dal proprio domicilio per portare il proprio cane pitt-bull a fare i propri bisogni, animale che stava manifestando nervosismo diventando pericoloso per il figlio dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; nonché per avere la Corte di merito omesso di motivare sulla doglianza con la quale nell'appello era stata prospettata la mancanza dell'elemento psicologico necessario per la configurabilità del delitto contestato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato.

2. Il primo motivo del ricorso è infondato.

Nel caso di specie è accaduto che, dopo aver notificato all'imputato e al difensore il decreto di fissazione dell'udienza per la trattazione del giudizio di secondo grado, con decreto del 3 marzo 2020 il Presidente della Corte di appello di Messina aveva disposto il rinvio dell'udienza di trattazione al 3 luglio 2020, dandone comunicazione telematica al solo difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo si era poi doluto di non essere stato personalmente informato e di non essere stato così messo in condizioni di presenziare alla nuova udienza di trattazione dell'impugnazione.

La decisione della Corte di appello, che ha disatteso l'eccezione di nullità formulata dal patrocinatore dell'imputato, è giuridicamente corretta.

I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della disposizione prevista dall'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabiliva che, allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Covid-19, nel periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine poi prorogato all'il maggio 2020) le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dovevano considerarsi rinviate d'ufficio ad una data successiva a quel periodo; in particolare, ai commi 13 e 14, prevedeva che «Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo ...(dovevano essere)... effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia» e che «Le comunicazioni e le notificazioni ...(di quegli) avvisi e ...(di quei) provvedimenti (...) agli imputati e alle altre parti ...(dovevano essere)... eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio».

La Corte di appello di Messina ha fatto buon governo di una disposizione del tutto eccezionale prevista dal legislatore in una situazione di estremo disagio dovuto alla nota pandemia che ha colpito il nostro Paese, che ha comportato notevoli limitazioni agli spostamenti di tutte le persone e alle possibilità di comunicazione.

Norma eccezionale che all'evidenza derogava ad ogni disposizione di carattere più generale concernente le modalità di notificazione e di comunicazione di atti e di provvedimenti nel processo penale, compresa quella fissata dall'art. 12, comma 3 -bis, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, che stabilisce che «All'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2», che va parificata, ad ogni effetto di legge, al domicilio eletto ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 5, n. 25225 del 14/07/2020, G., Rv. 279463).

Ferma restando, dunque, l'applicazione della disciplina codicistica così come integrata dalla indicata disposizione della legge extra codicem del 1991, la citata norma derogatrice introdotta nel 2020 per un periodo di tempo limitato, per fare fronte alle specifiche esigenze di comunicazione nel periodo di 'Iockdown' causato dalla considerata emergenza sanitaria, rispondeva al bisogno di superare l'intervallo temporale di maggiore diffusione della pandemia.

Norma speciale che ha un tenore inequivoco, nel senso di prescrivere che tutte le comunicazioni e gli avvisi destinati alle parti private, compresi gli imputati indipendentemente dal loro status di soggetti liberi o altrimenti privati delle loro libertà, si sarebbero potute fare ai difensori di fiducia, unici soggetti qualificati dotati di una affidabile casella di posta elettronica certificata che, proprio per il loro rapporto fiduciario, avrebbero potuto garantire la comunicazione della iniziativa giudiziaria ai rispettivi assistiti (in questo senso v. anche Sez. 1, n. 43703 del 21/10/2021, Portante, Rv. 282223; Sez. 5, n. 37876 del 08/09/2021, Mennet, Rv. 281971).

In questa ottica devono ritenersi manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal difensore del ricorrente: e ciò sia perché il considerato rapporto fiduciario tra patrocinatore e assistito appariva circostanza sufficiente ad escludere la violazione del diritto di difesa di cui all'art.24 Cost.; sia perché la limitazione temporale della operatività di tale disciplina derogatoria delle regole generali rispondeva ad una opzione espressione di un ragionevole bilanciamento tra i diritti tutelati dall'art. 111 Cost. e, per il tramite dell'art. 117 Cost., dall'art. 6 CEDU, e il diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost.; senza neppure trascurare che nulla avrebbe impedito al difensore di chiedere e ottenere un ulteriore rinvio dell'udienza di trattazione dell'appello laddove fosse stata rappresentata una motivata istanza dell'imputato di partecipazione personale al giudizio.

Tale impostazione risulta coerente alle indicazioni che, in materia, sono state già formulate dalla Corte costituzionale, che non solamente ha riconosciuto come il quadro normativo in materia di comunicazioni telematiche nel processo penale previgente rispetto alla data del 9 marzo 2022 fosse radicalmente mutato in forza della normativa emanata per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19, che ha per la prima volta espressamente consentito alle parti private di trasmettere via pec agli uffici giudiziari memorie, documenti, richieste e istanze (Corte cost., sent. n. 96 del 2022); ma ha anche puntualizzato come dovessero ritenersi conformi ai parametri della Carta fondamentale le iniziative legislative adottate per affrontare sul piano giudiziario l'emergenza epidemiologica da Covid-19, finalizzate dapprima, attraverso il rinvio generalizzato delle udienze nel periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020 (ex artt. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 e 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 220, n. 40), ad evitare la presenza di più persone nello stesso luogo fisico, e poi a favorire la ripresa delle attività giudiziarie riducendo i rischi derivanti da possibili contagi epidemiologici in atto attraverso una serie di disposizioni tendenti a favorire la trattazione da remoto di alcune udienze e la celebrazione di altre udienze in forma 'cartolare', mediante scambio documentale e deposito del provvedimento finale fuori udienza (Corte cost., sent. n. 31 del 2022).

3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché in parte presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge e in parte perché generico.

Nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui i giudici di merito hanno escluso nel caso di specie la configurabilità della causa di giustificazione dello stato di necessità, non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità.

La Corte territoriale, con argomenti congrui, aveva spiegato come non potesse essere qualificato in termini di pericolo attuale di un danno grave alla persona tale da determinare uno stato di necessità, il fatto che il cane dell'imputato, dovendo essere assecondato nel fare i propri bisogni fisiologici, fosse diventato nervoso e fosse diventato fonte di rischio per l'incolumità del figlio del prevenuto: trattandosi di situazione che era stata volontariamente causata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, aveva deciso di tenere con sé anche un cane, e che, comunque, non aveva dimostrato trattarsi di circostanza altrimenti evitabile, ad esempio lasciando che l'animale fosse accompagnato fuori casa da altro familiare.

Quelle formulate dal ricorrente finiscono così per risultare censure in fatto, perché tendenti ad ottenere una diversa e alternativa valutazione delle emergenze processuali rispetto a quella privilegiata dalla Corte di merito, cosa che non è consentita nel giudizio di legittimità.

Indeterminata è, infine, la doglianza difensiva circa un'asserita mancanza di motivazione in relazione alle dedotte questioni sull'elemento psicologico del reato, in quanto, a fronte di una questione posta in termini alquanto generici con l'atto di appello, la Corte distrettuale aveva comunque adeguatamente replicato al motivo dell'impugnazione, sostenendo come gli elementi di conoscenza a disposizione avessero confermato che l'imputato aveva agito palesando un ostentato disinteresse per l'efficacia cogente delle prescrizioni impostegli con la misura cautelare che gli era stata applicata.4.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado dell'il marzo 2019 con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. • pen., per essersi, il 10 marzo 2019, allontanato senza autorizzazione dall'abitazione presso la quale si trovata ristretto in regime di arresti domiciliari in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Bari. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 12, comma 3-bis, del decreto- legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione di nullità formulata dalla difesa nel corso del giudizio di secondo grado per avere il Presidente di quella Corte disposto fuori udienza il rinvio ad altra data della trattazione dell'appello con decreto di cui era stata data comunicazione al solo difensore di fiducia dell'imputato, a norma dell'art. 83, comma 14, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non anche allo stesso imputato che, collaboratore di giustizia soggetto ad un programma di protezione, doveva considerarsi ex lege domiciliato presso il Servizio centrale di protezione del Ministero dell'Interno a Roma. In linea subordinata, il ricorrente ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale della disposizione dettata dal citato art. 83, comma 14, decreto-legge n. 18 del 2020, per violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e del diritto al contraddittorio di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU. 2.2. Vizio di motivazione, in relazione agli artt. 54 e 385 cod. pen., per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente escluso che la condotta dell'imputato potesse essere scriminata dal fatto di aver agito in stato di necessità, essendosi il prevenuto allontanato dal proprio domicilio per portare il proprio cane pitt-bull a fare i propri bisogni, animale che stava manifestando nervosismo diventando pericoloso per il figlio dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; nonché per avere la Corte di merito omesso di motivare sulla doglianza con la quale nell'appello era stata prospettata la mancanza dell'elemento psicologico necessario per la configurabilità del delitto contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato. 2. Il primo motivo del ricorso è infondato. Nel caso di specie è accaduto che, dopo aver notificato all'imputato e al difensore il decreto di fissazione dell'udienza per la trattazione del giudizio di secondo grado, con decreto del 3 marzo 2020 il Presidente della Corte di appello di Messina aveva disposto il rinvio dell'udienza di trattazione al 3 luglio 2020, dandone comunicazione telematica al solo difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo si era poi doluto di non essere stato personalmente informato e di non essere stato così messo in condizioni di presenziare alla nuova udienza di trattazione dell'impugnazione. La decisione della Corte di appello, che ha disatteso l'eccezione di nullità formulata dal patrocinatore dell'imputato, è giuridicamente corretta. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della disposizione prevista dall'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabiliva che, allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Covid-19, nel periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine poi prorogato all'il maggio 2020) le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dovevano considerarsi rinviate d'ufficio ad una data successiva a quel periodo; in particolare, ai commi 13 e 14, prevedeva che «Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo ...(dovevano essere)... effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia» e che «Le comunicazioni e le notificazioni ...(di quegli) avvisi e ...(di quei) provvedimenti (...) agli imputati e alle altre parti ...(dovevano essere)... eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio». La Corte di appello di Messina ha fatto buon governo di una disposizione del tutto eccezionale prevista dal legislatore in una situazione di estremo disagio dovuto alla nota pandemia che ha colpito il nostro Paese, che ha comportato notevoli limitazioni agli spostamenti di tutte le persone e alle possibilità di comunicazione. Norma eccezionale che all'evidenza derogava ad ogni disposizione di carattere più generale concernente le modalità di notificazione e di comunicazione di atti e di provvedimenti nel processo penale, compresa quella fissata dall'art. 12, comma 3 -bis, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, che stabilisce che «All'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2», che va parificata, ad ogni effetto di legge, al domicilio eletto ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 5, n. 25225 del 14/07/2020, G., Rv. 279463). Ferma restando, dunque, l'applicazione della disciplina codicistica così come integrata dalla indicata disposizione della legge extra codicem del 1991, la citata norma derogatrice introdotta nel 2020 per un periodo di tempo limitato, per fare fronte alle specifiche esigenze di comunicazione nel periodo di 'Iockdown' causato dalla considerata emergenza sanitaria, rispondeva al bisogno di superare l'intervallo temporale di maggiore diffusione della pandemia. Norma speciale che ha un tenore inequivoco, nel senso di prescrivere che tutte le comunicazioni e gli avvisi destinati alle parti private, compresi gli imputati indipendentemente dal loro status di soggetti liberi o altrimenti privati delle loro libertà, si sarebbero potute fare ai difensori di fiducia, unici soggetti qualificati dotati di una affidabile casella di posta elettronica certificata che, proprio per il loro rapporto fiduciario, avrebbero potuto garantire la comunicazione della iniziativa giudiziaria ai rispettivi assistiti (in questo senso v. anche Sez. 1, n. 43703 del 21/10/2021, Portante, Rv. 282223; Sez. 5, n. 37876 del 08/09/2021, Mennet, Rv. 281971). In questa ottica devono ritenersi manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal difensore del ricorrente: e ciò sia perché il considerato rapporto fiduciario tra patrocinatore e assistito appariva circostanza sufficiente ad escludere la violazione del diritto di difesa di cui all'art.24 Cost.; sia perché la limitazione temporale della operatività di tale disciplina derogatoria delle regole generali rispondeva ad una opzione espressione di un ragionevole bilanciamento tra i diritti tutelati dall'art. 111 Cost. e, per il tramite dell'art. 117 Cost., dall'art. 6 CEDU, e il diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost.; senza neppure trascurare che nulla avrebbe impedito al difensore di chiedere e ottenere un ulteriore rinvio dell'udienza di trattazione dell'appello laddove fosse stata rappresentata una motivata istanza dell'imputato di partecipazione personale al giudizio. Tale impostazione risulta coerente alle indicazioni che, in materia, sono state già formulate dalla Corte costituzionale, che non solamente ha riconosciuto come il quadro normativo in materia di comunicazioni telematiche nel processo penale previgente rispetto alla data del 9 marzo 2022 fosse radicalmente mutato in forza della normativa emanata per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19, che ha per la prima volta espressamente consentito alle parti private di trasmettere via pec agli uffici giudiziari memorie, documenti, richieste e istanze (Corte cost., sent. n. 96 del 2022); ma ha anche puntualizzato come dovessero ritenersi conformi ai parametri della Carta fondamentale le iniziative legislative adottate per affrontare sul piano giudiziario l'emergenza epidemiologica da Covid-19, finalizzate dapprima, attraverso il rinvio generalizzato delle udienze nel periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020 (ex artt. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 e 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 220, n. 40), ad evitare la presenza di più persone nello stesso luogo fisico, e poi a favorire la ripresa delle attività giudiziarie riducendo i rischi derivanti da possibili contagi epidemiologici in atto attraverso una serie di disposizioni tendenti a favorire la trattazione da remoto di alcune udienze e la celebrazione di altre udienze in forma 'cartolare', mediante scambio documentale e deposito del provvedimento finale fuori udienza (Corte cost., sent. n. 31 del 2022). 3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché in parte presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge e in parte perché generico. Nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui i giudici di merito hanno escluso nel caso di specie la configurabilità della causa di giustificazione dello stato di necessità, non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità. La Corte territoriale, con argomenti congrui, aveva spiegato come non potesse essere qualificato in termini di pericolo attuale di un danno grave alla persona tale da determinare uno stato di necessità, il fatto che il cane dell'imputato, dovendo essere assecondato nel fare i propri bisogni fisiologici, fosse diventato nervoso e fosse diventato fonte di rischio per l'incolumità del figlio del prevenuto: trattandosi di situazione che era stata volontariamente causata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, aveva deciso di tenere con sé anche un cane, e che, comunque, non aveva dimostrato trattarsi di circostanza altrimenti evitabile, ad esempio lasciando che l'animale fosse accompagnato fuori casa da altro familiare. Quelle formulate dal ricorrente finiscono così per risultare censure in fatto, perché tendenti ad ottenere una diversa e alternativa valutazione delle emergenze processuali rispetto a quella privilegiata dalla Corte di merito, cosa che non è consentita nel giudizio di legittimità. Indeterminata è, infine, la doglianza difensiva circa un'asserita mancanza di motivazione in relazione alle dedotte questioni sull'elemento psicologico del reato, in quanto, a fronte di una questione posta in termini alquanto generici con l'atto di appello, la Corte distrettuale aveva comunque adeguatamente replicato al motivo dell'impugnazione, sostenendo come gli elementi di conoscenza a disposizione avessero confermato che l'imputato aveva agito palesando un ostentato disinteresse per l'efficacia cogente delle prescrizioni impostegli con la misura cautelare che gli era stata applicata.4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle s
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