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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 1972

Cassazione n. 29925/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 13/07/1972 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna ex art. 334, comma 2, cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto errata applicazione dell'art. 334, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione, dal momento che, non essendosi provveduto entro sessanta giorni alla regolarizzazione della posizione, ai sensi dell'art. 193 CdS, il veicolo doveva intendersi ipso iure confiscato, con contestuale cessazione, in capo all'imputato, della qualifica soggettiva di custode, ed avendo comunque il ricorrente denunciato il furto del veicolo, senza che tale denuncia fosse stata ritenuta falsa (motivo 1); errato riconoscimento della recidiva e vizio di motivazione, il Giudice di primo grado avendo considerato, quali precedenti, condanne per la guida con patente revocata, che sono contravvenzioni, come tali non rilevanti ai fini della recidiva, nonché una condanna per reato analogo a quello per cui si procede, tuttavia commesso in data successiva e quindi non utilizzabile nel presente giudizio, nulla avendo peraltro la Corte d'appello motivato sulla pericolosità attuale dell'imputato (ed anzi ritenendo che questi fosse meritevole delle circostanze attenuanti generiche) (motivo 2); ritenuto che il primo motivo reitera censure cui la Corte di appello ha correttamente replicato che l'obbligo di custodia permane sino alla materiale consegna del bene all'autorità confiscante e che, comunque, la denuncia di furto non è credibile, alla luce delle condizioni in cui si trovava il veicolo e del fatto che Io stesso fosse stato spostato ad una distanza di 600/700 m dal luogo di custodia; ritenuto il secondo motivo inammissibile, la Corte d'appello avendo espresso un giudizio di maggior pericolosità e dal certificato del casellario giudiziario presente agli atti risultando plurimi precedenti penali anche reati diversi da quelli indicati dal ricorrente (quali furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, gestione di rifiuti non autorizzata); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q P.Q.MLa Consigliera estensore La Presidente , retta DiSir Mari ivia_Giorgi (-.

P »' .7, •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 13/07/1972 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna ex art. 334, comma 2, cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto errata applicazione dell'art. 334, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione, dal momento che, non essendosi provveduto entro sessanta giorni alla regolarizzazione della posizione, ai sensi dell'art. 193 CdS, il veicolo doveva intendersi ipso iure confiscato, con contestuale cessazione, in capo all'imputato, della qualifica soggettiva di custode, ed avendo comunque il ricorrente denunciato il furto del veicolo, senza che tale denuncia fosse stata ritenuta falsa (motivo 1); errato riconoscimento della recidiva e vizio di motivazione, il Giudice di primo grado avendo considerato, quali precedenti, condanne per la guida con patente revocata, che sono contravvenzioni, come tali non rilevanti ai fini della recidiva, nonché una condanna per reato analogo a quello per cui si procede, tuttavia commesso in data successiva e quindi non utilizzabile nel presente giudizio, nulla avendo peraltro la Corte d'appello motivato sulla pericolosità attuale dell'imputato (ed anzi ritenendo che questi fosse meritevole delle circostanze attenuanti generiche) (motivo 2); ritenuto che il primo motivo reitera censure cui la Corte di appello ha correttamente replicato che l'obbligo di custodia permane sino alla materiale consegna del bene all'autorità confiscante e che, comunque, la denuncia di furto non è credibile, alla luce delle condizioni in cui si trovava il veicolo e del fatto che Io stesso fosse stato spostato ad una distanza di 600/700 m dal luogo di custodia; ritenuto il secondo motivo inammissibile, la Corte d'appello avendo espresso un giudizio di maggior pericolosità e dal certificato del casellario giudiziario presente agli atti risultando plurimi precedenti penali anche reati diversi da quelli indicati dal ricorrente (quali furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, gestione di rifiuti non autorizzata); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q P.Q.MLa Consigliera estensore La Presidente , retta DiSir Mari ivia_Giorgi (-. P »' .7, •
Sentenza Cassazione n. 29925/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris