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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 30056/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] 7451/2022 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE contro: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12 è domicilia per legge CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] avverso: la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA].

Dist. [OSCURATO:PERSONA] nr. 8208/2021 depositata in data 22.09.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia presentato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella

1. 197/2016; ritenuto che le spese possano essere compensate; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione al difensore della parte costituita e lo avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l'udienza.

DEPOSITATO o 1 3 OTT, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 7451/2022 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE contro: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12 è domicilia per legge CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] avverso: la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA]. Dist. [OSCURATO:PERSONA] nr. 8208/2021 depositata in data 22.09.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia presentato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/2016; ritenuto che le spese possano essere compensate; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione al difensore della parte costituita e lo avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO o 1 3 OTT, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30056/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris