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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12598/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che ha presentato anche memoria è inammissibile atteso che a fronte della lamentata mancata determinazione del termine entro cui svolgere l'attività cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena rileva il chiaro principio, di fatto escludente ogni vizio rilevabile in questa sede, per cui in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.(In motivazione la Corte ha precisato che l'omessa fissazione del termine si traduce in un vizio di violazione di legge della sentenza). (Sez.

U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01).

In mancanza di gravame la lamentata integrazione con fissazione del termine non appare vizio rilevante in questa sede a fronte piuttosto della possibilità di agire in sede esecutiva.

Sussiste inoltre articolata e coerente motivazione cui si oppone un mero giudizio rivalutativo del merito.

La parte civile che ha depositato conclusioni non può svolgere interlocuzioni sui punti proposti.

Invero in tema di impugnazioni non sussiste l'interesse della parte civile cui sia stato già riconosciuto in risarcimento del danno a partecipare al giudizio in cassazione su questioni in punto concernente la sospensione condizionale della pena trattandosi di profili strettamente penalistici non incidenti sulla responsabilità civile. (sez. 3 del 4.10.2023 rv. 285697 01) Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere dellé spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che ha presentato anche memoria è inammissibile atteso che a fronte della lamentata mancata determinazione del termine entro cui svolgere l'attività cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena rileva il chiaro principio, di fatto escludente ogni vizio rilevabile in questa sede, per cui in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.(In motivazione la Corte ha precisato che l'omessa fissazione del termine si traduce in un vizio di violazione di legge della sentenza). (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01). In mancanza di gravame la lamentata integrazione con fissazione del termine non appare vizio rilevante in questa sede a fronte piuttosto della possibilità di agire in sede esecutiva. Sussiste inoltre articolata e coerente motivazione cui si oppone un mero giudizio rivalutativo del merito. La parte civile che ha depositato conclusioni non può svolgere interlocuzioni sui punti proposti. Invero in tema di impugnazioni non sussiste l'interesse della parte civile cui sia stato già riconosciuto in risarcimento del danno a partecipare al giudizio in cassazione su questioni in punto concernente la sospensione condizionale della pena trattandosi di profili strettamente penalistici non incidenti sulla responsabilità civile. (sez. 3 del 4.10.2023 rv. 285697 01) Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere dellé spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i