CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23504/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ribaditi nella memoria depositata sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, trattandosi di motivi reiterativi di profili di censura, esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione; ritenuto che correttamente è stata esclusa la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto dalla ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito risulta che il controllo degli operanti non si esaurì nella verifica della identità del ricorrente, ma nella richiesta dei documenti di circolazione del veicolo in sosta irregolare e nella necessità di sottoporlo ad accertamento del tasso alcolemico, stante l'evidente stato di ebbrezza alcolica, impedendogli di mettersi alla guida del veicolo: attività complessa cui ripetutamente il ricorrente si oppose con minacce e violenza fisica, come riferito dagli operanti; rilevato che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 - 04), Come nel caso di specie; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il