Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 28268/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria trasmessa in data 9/03/2026 con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gambardella ha articolato motivi nuovi;lette le conclusioni trasmesse in data 27/03/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con relativa nota spese;letta la memoria di replica trasmessa in data 25/03/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità come da requisitoria scrittain atti;Sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Loiero, che ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso depositato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro haconfermato la sentenza resa dal Tribunale di Catanzaro che, per quanto diinteresse, all’esito di giudizio ordinario: 1) aveva ritenuto l’attuale ricorrenteresponsabile della bancarotta fraudolenta patrimoniale (esclusa la distrazione dieuro 46.177,78) oggetto del capo G e della bancarotta fraudolenta documentaleoggetto del capo H, con le aggravanti della pluralità dei fatti di bancarotta e deldanno patrimoniale di rilevante gravità, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Catanzaro il 29.1.2010; 2)aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti; 3) avevacondannato il ricorrente alla pena di anni 5 di reclusione, con inabilitazione edinterdizione accessorie ex art. 216 ult. comma l. fall. per la durata della penanonché interdizione in perpetuo dai pubblici uffici; 4) aveva condannato ilmedesimo imputato al risarcimento dei danni alla parte civile Fallimento [OSCURATO:PERSONA],da liquidarsi in sede civile, con rifusione delle spese di costituzione ed assistenza;5) aveva rigettato le richieste di risarcimento della parte civile [OSCURATO:PERSONA] InvestimentiS.p.a.La sentenza della Corte di appello qui impugnata ha, poi, condannato il ricorrenteal pagamento delle spese di assistenza sostenute dalla parte civile FallimentoSORGAT mentre ha rigettato analoga richiesta della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]2. [OSCURATO:PERSONA], mediante il ministero degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoGambardella, ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafearticolando sette motivi, cui si sono aggiunti ulteriori due motivi con la memoriadel 9/03/2026 redatta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], motivi di seguito richiamati nei limitistrettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo lamenta: a) inosservanza della legge penale inrelazione all'art. 216 co.1 n. 1 RD 267/1942 e vizio della motivazione con riguardoalla qualificazione, quantificazione e addebitabilità delle condotte distrattive; b)vizio della motivazione con riguardo al rigetto della richiesta di acquisizione dellaconsulenza tecnica di parte.

Deduce che: 1) la Corte, sul punto, si era limitata afar propri gli argomenti del Tribunale che, a sua volta, aveva seguito la tracciadelle ricostruzioni della Guardia di Finanza da cui era stata erroneamentesovrapposta la quantificazione dell'ammontare delle contestate distrazioni aquella delle passività inesistenti, avendo in particolare «utilizzato come punto diriferimento i debiti gravanti sulla stessa, ritenuti falsi in quanto fondati sufatturazioni per operazioni inesistenti ovvero perché derivanti da mistificazionicontabili smentite dalla documentazione bancaria acquisita»; 2) in particolare, nonera stata chiarita la ragione per cui i debiti erano stati ritenuti falsi, tanto più afronte di crediti ammessi allo stato passivo esecutivo per complessivi euro3.733.171,17; 3) illogicamente non era stata ammessa al riguardo la consulenza,argomentando che la stessa era fondata su scritture manipolate quando questaera fondata anche su documentazione bancaria ed era idonea a dimostrare che ilmargine di tesoreria della fallita non avrebbe consentito i flussi finanziaricontestati; 4) quanto alle singole fatture, non era stata data risposta ai rilievi inordine al fatto che i testi che ne avevano contestato la genuinità avevano unproprio interesse e che gli importi di debito contestati come falsamente espostinon trovavano precisa corrispondenza nelle fatture evidenziate; 5) la premessasecondo cui le scritture contabili erano manipolate avrebbe dovuto escludere lapossibilità di assumerne le risultanze a base da cui inferire la distrazione dellerisorse che, dalle stesse emergenti, non erano state rinvenute all’atto delfallimento; 6) le movimentazioni in oggetto si riferivano sia al periodo sino algiugno 2009 in cui il ricorrente era Presidente del CDA con delega operativa alCaligiuri per la tenuta delle scritture e con incarico al Costanzo per le vicendetributarie, sia al periodo successivo sino al fallimento, in cui il ricorrente eraamministratore unico.2.2.

Con il secondo motivo prospetta inosservanza della legge penale in relazioneall'art. 216 co.1 n. 1, 223 RD 267/1942 e vizio della motivazione con riguardo allacondotta di esposizione di passività inesistenti di cui al capo G) dell’imputazione.Deduce che: a) nell’affermare l’inesistenza delle passività esposte in bilancio, laCorte d’appello non aveva preso in considerazione che l'ammontare dei debitirisultanti dal bilancio al 31.12.2008 coincideva sostanzialmente con i creditiammessi allo stato passivo esecutivo, differendo da questi per il limitato importodi euro 415.109,00 ; b) l’assunto della fittizietà delle passività discendeva soltantodalle dichiarazioni dei testi interessati; c) per le fatture in rilievo erano risultatidocumenti contrattuali di supporto; d) non si era tenuto conto del fatto che aseguire le scritture contabili era stato il direttore amministrativo [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Con il terzo motivo si duole della mancata assunzione di una prova decisivacon riguardo alla richiesta ammissione della testimonianza del dott.

CaligiuriSalvatore nonché della mancanza di motivazione con riguardo alla dedottaviolazione dell'art. 495 co.2 cod. proc. pen. ed al rigetto della richiesta di riaperturadell'istruttoria per l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA] in violazione all'art. 6 par.1 e 3, lett.d CEDU.

Deduce che: 1) con l’appello erano state impugnate le ordinanze del23/10/2015 e del 17/02/2021 con cui il Tribunale di Catanzaro aveva rigettatocome superflua la richiesta di escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], originariamenteinclusa nella lista testimoniale prodotta ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen.e nonammessa, nonché ribadita ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; 2) la Corted’appello aveva negato la rinnovazione, limitandosi a ritenere esaustival’istruttoria svolta; 3) di contro, il teste [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo condeleghe articolate per le scritture contabili ed i pagamenti, assumeva funzioneessenziale a discarico «in ordine alle fatture ed alle operazioni prese inconsiderazione dal capo A), in ordine all'effettivo svolgimento delle attivitàeconomiche indicata ed al corrispondente orizzonte temporale, ai rapporticommerciali intrattenuti con la società ed all'effettiva congruità dei relativi flussifinanziari ».2.4.

Con il quarto motivo lamenta inosservanza della legge penale in relazioneall'art. 216 co.1 n. 2 l. fall. nonché contraddittorietà della motivazione in ordinealla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarottafraudolenta documentale contestata al capo H) della rubrica.

Deduce che: 1) afronte dello specifico motivo di appello, la Corte territoriale si era limitata adaffermare la ricorrenza del dolo della bancarotta fraudolenta documentale conespressione laconica e carente, nel contesto in cui riconosceva promiscuamentel’elemento soggettivo delle distrazioni; 2) aveva, inoltre, fatto riferimento allamancata consegna delle scritture, con ciò avendo riguardo alla bancarottaspecifica, quando il Tribunale aveva accertato quella generale.2.5.

Con il quinto motivo prospetta inosservanza della legge penale in relazioneall'art. 219 comma 2 n.1 l. fall., nonché mancanza di motivazione con riferimentoall'insussistenza dell'aggravante di aver cagionato un danno di rilevante gravità inrelazione al capo G) della rubrica.

La Corte d’appello, a fronte di specifico motivo,non aveva colmato la lacuna registrabile sul punto in ordine alla commisurazionecomplessiva del danno prodotto dalle distrazioni.2.6.

Con il sesto motivo lamenta mancanza di motivazione con riferimentoall'aggravante di aver cagionato un danno di rilevante gravità in relazione al capoH) della rubrica.

Deduce che l’unica motivazione esposta dalla Corte d’appelloriguardava l’aggravante in relazione alla distrazione mentre nulla era esposto conriguardo alla bancarotta documentale che, tra l’altro, in assenza di aggravante,doveva reputarsi prescritta.2.7.

Con il settimo motivo deduce inosservanza della legge penale in relazioneagli artt. 132 e 133 c.p., 27 Cost. e 6 par.1 Cedu, manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al negato giudizio di prevalenza delle circostanzedeterminazione della pena base in misura maggiore rispetto al minimo edittale.Deduce che il richiamo della sintetica motivazione del tribunale (avente riferimentoall'affermazione di una "spiccata perizia e pervicacia") non poteva reputarsiadeguato in quanto non si confrontava con i molteplici indici positivi (impiego difondi personali e misure gestorie volte ad arginare la crisi) in punto dibilanciamento delle circostanze e di determinazione della pena.3.

Il ricorrente ha altresì proposto motivi aggiunti.3.1 Con il primo aggiunto, si duole del vizio della motivazione limitatamente allaparte in cui la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi valutazione in relazioneall'ordinanza con cui, nella fase procedimentale, era stato escluso il fumus deldelitto di bancarotta fraudolenta.

Deduce che: a) la rilevanza della bancarotta dasimulazione di passività era stata esclusa dal GIP con ordinanza non impugnata;b) il motivo di appello che aveva richiamato la circostanza non aveva rinvenutorisposta; c) in generale, alle fatture simulate non aveva corrisposto alcunamovimentazione reale sicché non sussistevano né la distrazione né alcunaincidenza del fatto sul patrimonio della fallita.3.2.

Con il secondo motivo aggiunto si duole della apparenza di motivazione inordine alle aggravanti.

Deduce che: a) in ordine alla pluralità dei fatti, non erastata vagliata la pluralità dei fatti di distrazione; b) in ordine alla gravità del danno,oltre a quanto già esposto, non era stato considerato che i fatti produttivi di dannosi erano consumati anteriormente all’assunzione della carica da parte delricorrente.4.

Il Procuratore Generale si è riportato alla requisitoria scritta con cui ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso;5.

La parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., oltre a presentare nota spese, hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento del danno, da liquidarsi in separata sede civile, con refusione dellespese.6.

Con la memoria del 25.3.2026, la difesa del ricorrente, replicando alleconclusioni del Procuratore Generale, ha insistito sul motivo nuovo facenteriferimento alla pretermissione degli argomenti indicati nell’ordinanza di rigetto delsequestro preventivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve trovare accoglimento nei termini di seguito illustrati.2.

I primi due motivi ed il primo motivo aggiunto, che devono essere trattaticongiuntamente per la loro connessione, risultano fondati per le ragioni di seguitospecificate.2.1.

L’imputazione di cui al capo G), oggetto di accertamento nelle sentenzeconformi di merito, ha riguardo a reato di bancarotta fraudolenta patrimonialerealizzata mediante: a) condotte di distrazione (o dissimulazione o occultamento)di somme di denaro per l’importo di euro 5.837.920,37 oggetto di non meglioindicate «elargizioni»; b) esposizione nel bilancio di esercizio al 31/12/2008 dipassività inesistenti per debiti pari ad euro 2.073.456,39 corrispondenti agliimporti di false fatture di cui all’elenco sub A), fatture emesse tutte in data31/12/2008 dalle seguenti imprese: 1) ditta individuale MERCURIO Antonio, perimponibile pari a euro 148.091,04 ed IVA pari ad euro 29.618,21; 2) dittaindividuale METE [OSCURATO:PERSONA], per imponibile pari a euro 96.997,50 oltre IVA pereuro 19.377,50; 3) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per imponibile paria euro 112.750,83 oltre IVA per euro 22.570,17; 4) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.per imponibile di euro 128.011,67 oltre IVA per euro 25.602,23; 5) [OSCURATO:PERSONA] SERVICEs.a.s. per imponibile di euro 82.898,45 oltre IVA pari ad euro 16.579,69; 6)173.133,00; 7) Avv. [OSCURATO:PERSONA] per imponibile di euro 91.200,83 ed IVA pari adeuro 18.240,17; 8) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per imponibilepari a 202.375,00 ed IVA pari ad euro 40.475,00.Mette conto, a margine, evidenziare che le fatture indicate erano originariamenteindividuate nell’imputazione di cui al capo A) quale oggetto del reato di cui all’art.2 d. lgs. 74/2000 contestato all’imputato, sempre nella qualità di amministratoredella [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.p.a., in relazione all’utilizzazione di fattore peroperazioni inesistenti nel modello unico presentato in data 19.12.2009, reatodichiarato prescritto dal Tribunale.In sintesi, quindi, le condotte in rilievo erano distinte in due categorie, quella delle“elargizioni” per euro 5.837.920,37 e quella della esposizione di passivitàinesistenti per euro 2.073.456,39, corrispondenti agli importi complessivi dellefatture per operazioni inesistenti sopra elencate.2.2.

I primi due motivi, nel loro contenuto principale, deducono che l’accertamentoal riguardo è incorso in salti logici e contraddizioni, tali da non evidenziareconcretamente la stessa sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispeciededotte.

I motivi sono sul punto fondati.2.3.

In generale, è dato osservare che la sentenza impugnata, quantoall’accertamento delle movimentazioni sottese alle contestate distrazioni, rinviaessenzialmente alla sentenza di primo grado, validandone l’operato.L’accertamento operato dalle sentenze conformi sulla categoria delle distrazionisi mostra articolato nei seguenti essenziali termini.2.3.1.

Una serie di accertamenti bancari e contabili operati dalla Guardia di Finanzanei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dei rispettivi nuclei familiari,nonché nei confronti della stessa fallita, delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA],avevano permesso di individuare, tra il 01/01/2006 e il 29/01/2010, la distrazionedalle casse della fallita di complessivi 5.788.420,47 euro, cosi suddivisi:1) euro 542.755,56 a beneficio della società [OSCURATO:PERSONA];2) euro 230.814,00 a beneficio della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.;3) euro 1.214.609,67 a beneficio della società [OSCURATO:SOCIETA].;4) euro 119.964,28 a beneficio della società [OSCURATO:SOCIETA].;5) euro 3.603.591,82 a beneficio della società [OSCURATO:SOCIETA].;6) euro 76.685,14 a beneficio della società [OSCURATO:PERSONA].Secondo la ricostruzione, i pagamenti per euro 5.788.420,47effettuati da AlbertoTiriolo per conto della società fallita erano controbilanciati da debiti inesistenti: a)nell'anno 2006, per un ammontare di euro 1.222.341,91; b) nell'anno 2007, perun ammontare di euro 2.307.505,95; c) nell'anno 2008, per un ammontare di euro2.258.572,61.Risultanze, queste, cui si aggiungono i movimenti finanziari, di entità marginale,intervenuti tra la fallita e l'istituto di credito sammarinese, ricostruiti soloSOA [OSCURATO:PERSONA] 2000 S.p.A., per complessivi euro 49.500,00.Secondo le sentenze di merito, dagli accertamenti condotti dalla G.d.F. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo in qualità didipendente amministrativo della società fallita) emergevano oltretutto - conriferimento al periodo intercorrente tra il 2006 e il 2008 - una serie di pagamentiilleciti effettuati a favore di entrambi i soggetti con assegni, circolari o bancari, ebonifici.2.3.2.

Secondo la conclusione tratta sul punto dalla sentenza del Tribunale, «(i)nparticolare, mentre contabilmente erano effettuati pagamenti a favore dellesocietà quali [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].S.r.l., l'acquisizione degli assegni bancari permetteva di individuare i realibeneficiari nelle persone di [OSCURATO:PERSONA], per l'ammontare complessivo di340.475,00 euro, e di [OSCURATO:PERSONA], per l'ammontare complessivo di284.623,53 euro».

Il Tribunale spiegava al riguardo che «(i)n definitiva, dunque,la metodologia per la quale flussi finanziari, provenienti da soggetti terzi (i cuinominativi coincidevano con quello dei clienti S.O.A.) e convergenti sulla fallita,erano contabilizzati in modo da creare un'apparenza debitoria in capo alla SOA erariscontrata per molti fornitori (e non solamente per quelli identificati nell'ambitodelle fatturazioni per operazioni inesistenti).

Ciò posto, al fine di determinarel'esatto ammontare delle somme distratte in capo alla fallita, le Autorità procedentialle indagini hanno utilizzato come punto di riferimento i debiti gravanti sullastessa, ritenuti falsi in quanto fondati su fatturazioni per operazioni inesistentiovvero perché derivanti da mistificazioni contabili smentite dalla documentazionebancaria acquisita.

Così operando, per le annualità 2006, 2007 e 2008 sono stateaccertate fuoriuscite finanziarie non giustificate per complessivi 5.788.420,47curo, a cui devono tuttavia essere cumulate le movimentazioni effettuate daSan Marino e rilevate dalla documentazione bancaria, pan a complessivi 49.500,00euro».2.3.3.

Con più diretto riguardo al tema delle passività inesistenti, le sentenze dimerito hanno indicato che sorgevano da false fatture solo apparentemente emessedalle già menzionate ditte che figuravano quali fornitrici della fallita, consimulazione che, a quanto è dato intendere, doveva servire a fornire unagiustificazione contabile a seguito dei rilievi sollevati dal Collegio sindacale, inparticolare nel verbale di verifica periodica del 28 novembre 2008, da cui«emergeva infatti che "il collegio sindacale aveva provveduto a contestareall'amministratore della società fallita Dott. [OSCURATO:PERSONA] un ammontare di prelevamentidai conti correnti bancari pari a complessive euro 948.574,96 effettuati dallasocietà fallita [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.p.a. a favore della società [OSCURATO:PERSONA] SRL (interamente partecipata dall'amministratore dott.

TirioloAlberto)".

Ciò avveniva "nonostante la grave crisi finanziaria e il mancatopagamento delle ritenute fiscali e previdenziali nonché le retribuzioni ai dipendenti(creditori privilegiati)».Secondo quanto pure riportato nella sentenza del Tribunale, «(i)n tale frangente,sono state confermate le irregolarità riscontrate nella contabilità della fallita, siasub specie di registrazioni di fatture emesse per operazioni inesistenti (poste acopertura di fuoriuscite di denaro altrimenti ingiustificate, come "storni" successivialle contestazioni mosse dal collegio sindacale) che mediante inserimento neiregistri contabili di voci di spesa che in realtà dissimulavano pagamenti percepitidalla S.O.A. fallita (e che non venivano dunque correttamente registrati nellerelative schede contabili predisposte per ogni cliente) » (cfr. in particolare,sentenza Tribunale, p. 18, nota 3).Su tale base, la sentenza di primo grado riteneva fondata la contestazione relativa«all’esposizione nel bilancio di esercizio del 31.12.2008 di passività inesistenti perun ammontare di 2.073.456,39 euro, nonché all'esposizione di pagamenti simulatia fronte di fatture rivelatesi false».2.4.

Alla Corte di legittimità non compete verificare l’interpretazione delle fonti ela specifica ricostruzione del fatto su tale base operata dai giudici di merito.Compete invece esaminare che siffatta attività sia svolta secondo canoni razionaliprivi di salti argomentativi, di illogicità manifeste e contraddizioni.

La correlataverifica conduce ad affermare che, di contro, in più punti l’apparato argomentativodelle sentenze non ha chiarito passaggi essenziali della dimostrazione, incorrendoin motivazione contradditoria ed apparente su alcuni degli snodi qualificanti.2.5.

Quanto, in particolare, alla distrazione (o occultamento o dissimulazione) dellesomme di denaro per un totale di euro 5.837.920,47, la ricognizione sinottica deivari sintagmi della motivazione non comprende di comprendere le effettive fontie, di rimando, la reale natura delle vicende accertate con correlata incertezza inordine a quali siano state le somme effettivamente fuoriuscite dal patrimonio dellafallita ed a favore di quali persone fisiche o giuridiche.2.5.1.

L’accostamento delle singole affermazioni in cui si articola la motivazioneoffre l’indicazione di una motivazione che, se manifesta in via immediatacontraddizione, nel fondo è più propriamente apparente.Il Tribunale, al riguardo, in primo luogo afferma che «è emerso chiaramente comela somma complessiva di 5.837.920,47 euro sia costituita dalla sommatoria deiflussi finanziari transitati nel corso degli anni da clienti della SOA [OSCURATO:PERSONA] 2000S.p.A. nei confronti della fallita, nonché delle erogazioni disposte da quest'ultimain favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]».

Laddove già non sicomprende la ragione di sommare ai fini in rilievo vicende che, nella lorodescrizione, si pongono quali eterogenee.

Di fatto rimane oscura l’informazioneessenziale su quali e come siano stati i fatti che hanno comportato la fuoriuscitadi risorse dalla società.La stessa ipotesi che il flusso delle risorse per euro 5.837.920,47 sia statoindirizzato verso il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] è poi smentito nel passaggio che pureparrebbe volto ad confermarlo, spiegandone contenuto e ragioni.

In tal senso,appunto, il Tribunale ha affermato che «(i)n particolare, mentre contabilmenteerano effettuati pagamenti a favore delle società quali [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.,permetteva di individuare i reali beneficiari nelle persone di [OSCURATO:PERSONA], perl'ammontare complessivo di 340.475,00 euro, e di [OSCURATO:PERSONA], perl'ammontare complessivo di 284.623,53 euro».Orbene, la incoerenza e la carenza di motivazione emerge dal fatto stesso che, afronte di flussi in uscita per euro 5.837.920,47, le percezioni da parte di TIRIOLIe [OSCURATO:PERSONA] sono risultate pari a circa un decimo dell’importo in rilievo.2.5.2.

Il rilievo da ultimo svolto evidenzia anche che la motivazione non chiariscebase cognitiva e concreti contenuti delle informazioni poste a fondamento dellasua argomentazione.

In particolare, è dato ravvisare una insuperabile ed esizialeconfusione nella affermazione di esordio secondo cui «accertamenti bancari econtabili operati dalla Guardia di Finanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreCaligiuri e dei rispettivi nuclei familiari, nonché nei confronti della stessa fallita,delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], avevano permesso di individuare, tra il01/01/2006 e il 29/01/2010, la distrazione dalle casse della fallita di complessivi5.788.420,47 euro».L’accostamento di fonti eterogenee e genericamente richiamate come«accertamenti bancari e contabili» non consente di comprendere quali effettivimovimentazioni di risorse realmente esistenti siano state verificate mediantesiffatti accertamenti.

Appare comunque evidente che: a) ove si sia trattato dimovimenti rilevati mediante accertamenti bancari non potevano che essere realiverso i beneficiari indicati, salva la retrocessione delle somme che, peraltro, dinecessità rimandava ad una cooperazione dei beneficiari stessi, secondo unaprospettiva che le sentenze hanno ripetutamente smentito accreditando questiultimi come soggetti inconsapevoli di artifici messi in atto dal solo imputato; b)ove si sia trattato di movimenti contabili, si apprezza la necessità di verificare checorrispondano a reali trasferimenti di risorse esistenti, nel quadro in cuicontestualmente si indica la inaffidabilità delle scritture; c) come in parte giàevidenziato, la sentenza non fornisce indicazioni per conciliare l’assunto che ilcomplesso delle somme pari ad euro 5.788.420,47 era stato distratto medianteerogazioni in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quando itrasferimenti accertati dalla fallita, secondo quanto accertato, individuavano «ibeneficiari nelle persone di [OSCURATO:PERSONA], per l'ammontare complessivo di340.475,00 euro, e di [OSCURATO:PERSONA], per l'ammontare complessivo di284.623,53 euro».2.5.3.

I rilievi particolari così esposti evidenziano così, in sintesi, che lamotivazione risulta carente ove non direttamente apparente in ordine: a)movimentazioni di risorse della fallita che dal suo patrimonio sono effettivamentefuoriuscite, con specificazione delle basi cognitive in tal senso spese e dellespecifiche informazioni al riguardo impiegate; b) soggetti beneficiari di siffattetraslazioni, eventuali causali correlate, ricorrenza o meno di rapporti negozialigiustificativi; c) tempistica delle operazioni così in rilievo.

Profili che, all’evidenza,sono necessari per vagliare e perimetrare le vicende con contenuto effettivamentedistrattivo, in termini di tanto maggiore valenza nel quadro in cui è contestata laaggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità , avente qui rilievo direttoanche ai fini della verifica della prescrizione del reato.2.6.

Quanto all’indicazione di passività inesistenti per l’importo di euro2.073.456,39, corrispondente a quelli complessivi delle fatture per operazioniinesistenti già elencate, valgono rilievi distinti.2.6.1.

Secondo quanto gli accertamenti di merito hanno accennato, ma noncompiutamente argomentato, la relativa vicenda ha riguardato la creazione el’annotazione nelle scritture della fallita da parte dell’imputato di fattureapparentemente emesse, tutte in data 31.12.2008, da società in realtà clienti.

Iltutto per creare una parvenza di copertura contabile a fuoriuscite reali, a seguitodella contestazione al riguardo operata dal Collegio sindacale nel novembre 2008.Nella ellittica ricostruzione operata nelle sentenze di merito, non è dato, peraltro,comprendere se tali espedienti siano da intendersi correlati con gli importi giàinclusi nella somma di euro 5.788.420,47 ovvero se abbiano avuto altro e nuovooggetto, tale da significare un effettivo ampliamento dei contenuti della bancarottapatrimoniale.2.6.2.

Peraltro, in quanto si verta al cospetto di emissione di fatture materialmentefalse, siccome create artificiosamente dall’imputato, al fine di giustificarepagamenti già avvenuti a favore di diversi soggetti occulti, deve affermarsi chel’operazione non rientra in quella tipizzata quale forma specifica della bancarottafraudolenta patrimoniale in relazione alla esposizione o riconoscimento dipassività inesistenti.Pure tale forma di manifestazione della bancarotta patrimoniale richiede che il fattodetermini un pregiudizio al patrimonio della fallita posto a garanzia dei creditori.Pregiudizio che è qui tipizzato appunto nella esposizione o riconoscimento dipassività inesistenti, rilevanti in quanto siano funzionali a determinare siffattavicenda depauperativa.

Si verte, allora, in situazione differente laddove la vicendadepauperativa sia già autonomamente realizzata mediante la traslazionedistrattiva di risorse e l’annotazione di passività in contabilità sia volta soltanto agiustificarne i movimenti ex post, oltretutto in termini che, non trovandocorrispondenza soggettiva con quelli reali, in nessun modo ne possono costituireuna diretta giustificazione causale sul piano giuridico.2.7.

I rilievi che precedono comportano in via diretta un annullamento dellasentenza impugnata con rinvio in ordine ai temi come sopra individuatirelativamente alla bancarotta patrimoniale.Indirettamente, peraltro, investono quanto oggetto degli ulteriori motivi in ordinea integrazione istruttoria (quantomeno ridefinendo il quadro entro cui può esserevalutata la relativa necessità) nonché in ordine alla stessa bancarotta fraudolentadocumentale posto che il Tribunale, con successivo avallo della Corte d’appello, neha individuato i contenuti nel fatto che la documentazione contabile, « indicandodati falsi (fatture e più in generale contabilizzazioni a titolo di "debito" di postefuoriuscite indebite di denaro - fosse inidonea a creare una rappresentazionerealistica della situazione patrimoniale della fallita».

In altri termini, il contenutodella falsa rappresentazione contabile offerta dalle scritture che sostanzia labancarotta documentale risulta costituito, nella gran parte ove nonesclusivamente, dalla annotazione delle medesime operazioni che si sono assunterilevanti nella fattispecie della bancarotta patrimoniale.

Ciò in modo che rendel’accertamento delle vicende patrimoniali premessa interna dell’accertamento diquelle documentali come articolato dalla stessa sentenza impugnata.Consegue l’assorbimento dei relativi motivi.Va poi da sé che rimangono assorbiti i motivi in ordine alla pluralità dei fatti dibancarotta, alla aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e,complessivamente, al trattamento sanzionatorio.3.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altraSezione della Corte di appello di Catanzaro.

Il giudice di rinvio provvederà arinnovare il percorso di motivazione in ordine ai punti sopra evidenziati, nell’ambitodelle coordinate ermeneutiche fissate, regolando anche la tematica introdotta dallaparte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Catanzaro.Così è deciso, 07/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria trasmessa in data 9/03/2026 con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gambardella ha articolato motivi nuovi;lette le conclusioni trasmesse in data 27/03/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con relativa nota spese;letta la memoria di replica trasmessa in data 25/03/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità come da requisitoria scrittain atti;Sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Loiero, che ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso depositato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro haconfermato la sentenza resa dal Tribunale di Catanzaro che, per quanto diinteresse, all’esito di giudizio ordinario: 1) aveva ritenuto l’attuale ricorrenteresponsabile della bancarotta fraudolenta patrimoniale (esclusa la distrazione dieuro 46.177,78) oggetto del capo G e della bancarotta fraudolenta documentaleoggetto del capo H, con le aggravanti della pluralità dei fatti di bancarotta e deldanno patrimoniale di rilevante gravità, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Catanzaro il 29.1.2010; 2)aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti; 3) avevacondannato il ricorrente alla pena di anni 5 di reclusione, con inabilitazione edinterdizione accessorie ex art. 216 ult. comma l. fall. per la durata della penanonché interdizione in perpetuo dai pubblici uffici; 4) aveva condannato ilmedesimo imputato al risarcimento dei danni alla parte civile Fallimento [OSCURATO:PERSONA],da liquidarsi in sede civile, con rifusione delle spese di costituzione ed assistenza;5) aveva rigettato le richieste di risarcimento della parte civile [OSCURATO:PERSONA] InvestimentiS.p.a.La sentenza della Corte di appello qui impugnata ha, poi, condannato il ricorrenteal pagamento delle spese di assistenza sostenute dalla parte civile FallimentoSORGAT mentre ha rigettato analoga richiesta della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]2. [OSCURATO:PERSONA], mediante il ministero degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoGambardella, ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafearticolando sette motivi, cui si sono aggiunti ulteriori due motivi con la memoriadel 9/03/2026 redatta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], motivi di seguito richiamati nei limitistrettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo lamenta: a) inosservanza della legge penale inrelazione all'art. 216 co.1 n. 1 RD 267/1942 e vizio della motivazione con riguardoalla qualificazione, quantificazione e addebitabilità delle condotte distrattive; b)vizio della motivazione con riguardo al rigetto della richiesta di acquisizione dellaconsulenza tecnica di parte. Deduce che: 1) la Corte, sul punto, si era limitata afar propri gli argomenti del Tribunale che, a sua volta, aveva seguito la tracciadelle ricostruzioni della Guardia di Finanza da cui era stata erroneamentesovrapposta la quantificazione dell'ammontare delle contestate distrazioni aquella delle passività inesistenti, avendo in particolare «utilizzato come punto diriferimento i debiti gravanti sulla stessa, ritenuti falsi in quanto fondati sufatturazioni per operazioni inesistenti ovvero perché derivanti da mistificazionicontabili smentite dalla documentazione bancaria acquisita»; 2) in particolare, nonera stata chiarita la ragione per cui i debiti erano stati ritenuti falsi, tanto più afronte di crediti ammessi allo stato passivo esecutivo per complessivi euro3.733.171,17; 3) illogicamente non era stata ammessa al riguardo la consulenza,argomentando che la stessa era fondata su scritture manipolate quando questaera fondata anche su documentazione bancaria ed era idonea a dimostrare che ilmargine di tesoreria della fallita non avrebbe consentito i flussi finanziaricontestati; 4) quanto alle singole fatture, non era stata data risposta ai rilievi inordine al fatto che i testi che ne avevano contestato la genuinità avevano unproprio interesse e che gli importi di debito contestati come falsamente espostinon trovavano precisa corrispondenza nelle fatture evidenziate; 5) la premessasecondo cui le scritture contabili erano manipolate avrebbe dovuto escludere lapossibilità di assumerne le risultanze a base da cui inferire la distrazione dellerisorse che, dalle stesse emergenti, non erano state rinvenute all’atto delfallimento; 6) le movimentazioni in oggetto si riferivano sia al periodo sino algiugno 2009 in cui il ricorrente era Presidente del CDA con delega operativa alCaligiuri per la tenuta delle scritture e con incarico al Costanzo per le vicendetributarie, sia al periodo successivo sino al fallimento, in cui il ricorrente eraamministratore unico.2.2. Con il secondo motivo prospetta inosservanza della legge penale in relazioneall'art. 216 co.1 n. 1, 223 RD 267/1942 e vizio della motivazione con riguardo allacondotta di esposizione di passività inesistenti di cui al capo G) dell’imputazione.Deduce che: a) nell’affermare l’inesistenza delle passività esposte in bilancio, laCorte d’appello non aveva preso in considerazione che l'ammontare dei debitirisultanti dal bilancio al 31.12.2008 coincideva sostanzialmente con i creditiammessi allo stato passivo esecutivo, differendo da questi per il limitato importodi euro 415.109,00 ; b) l’assunto della fittizietà delle passività discendeva soltantodalle dichiarazioni dei testi interessati; c) per le fatture in rilievo erano risultatidocumenti contrattuali di supporto; d) non si era tenuto conto del fatto che aseguire le scritture contabili era stato il direttore amministrativo [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo si duole della mancata assunzione di una prova decisivacon riguardo alla richiesta ammissione della testimonianza del dott. CaligiuriSalvatore nonché della mancanza di motivazione con riguardo alla dedottaviolazione dell'art. 495 co.2 cod. proc. pen. ed al rigetto della richiesta di riaperturadell'istruttoria per l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA] in violazione all'art. 6 par.1 e 3, lett.d CEDU. Deduce che: 1) con l’appello erano state impugnate le ordinanze del23/10/2015 e del 17/02/2021 con cui il Tribunale di Catanzaro aveva rigettatocome superflua la richiesta di escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], originariamenteinclusa nella lista testimoniale prodotta ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen.e nonammessa, nonché ribadita ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; 2) la Corted’appello aveva negato la rinnovazione, limitandosi a ritenere esaustival’istruttoria svolta; 3) di contro, il teste [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo condeleghe articolate per le scritture contabili ed i pagamenti, assumeva funzioneessenziale a discarico «in ordine alle fatture ed alle operazioni prese inconsiderazione dal capo A), in ordine all'effettivo svolgimento delle attivitàeconomiche indicata ed al corrispondente orizzonte temporale, ai rapporticommerciali intrattenuti con la società ed all'effettiva congruità dei relativi flussifinanziari ».2.4. Con il quarto motivo lamenta inosservanza della legge penale in relazioneall'art. 216 co.1 n. 2 l. fall. nonché contraddittorietà della motivazione in ordinealla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarottafraudolenta documentale contestata al capo H) della rubrica. Deduce che: 1) afronte dello specifico motivo di appello, la Corte territoriale si era limitata adaffermare la ricorrenza del dolo della bancarotta fraudolenta documentale conespressione laconica e carente, nel contesto in cui riconosceva promiscuamentel’elemento soggettivo delle distrazioni; 2) aveva, inoltre, fatto riferimento allamancata consegna delle scritture, con ciò avendo riguardo alla bancarottaspecifica, quando il Tribunale aveva accertato quella generale.2.5. Con il quinto motivo prospetta inosservanza della legge penale in relazioneall'art. 219 comma 2 n.1 l. fall., nonché mancanza di motivazione con riferimentoall'insussistenza dell'aggravante di aver cagionato un danno di rilevante gravità inrelazione al capo G) della rubrica. La Corte d’appello, a fronte di specifico motivo,non aveva colmato la lacuna registrabile sul punto in ordine alla commisurazionecomplessiva del danno prodotto dalle distrazioni.2.6. Con il sesto motivo lamenta mancanza di motivazione con riferimentoall'aggravante di aver cagionato un danno di rilevante gravità in relazione al capoH) della rubrica. Deduce che l’unica motivazione esposta dalla Corte d’appelloriguardava l’aggravante in relazione alla distrazione mentre nulla era esposto conriguardo alla bancarotta documentale che, tra l’altro, in assenza di aggravante,doveva reputarsi prescritta.2.7. Con il settimo motivo deduce inosservanza della legge penale in relazioneagli artt. 132 e 133 c.p., 27 Cost. e 6 par.1 Cedu, manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al negato giudizio di prevalenza delle circostanzedeterminazione della pena base in misura maggiore rispetto al minimo edittale.Deduce che il richiamo della sintetica motivazione del tribunale (avente riferimentoall'affermazione di una "spiccata perizia e pervicacia") non poteva reputarsiadeguato in quanto non si confrontava con i molteplici indici positivi (impiego difondi personali e misure gestorie volte ad arginare la crisi) in punto dibilanciamento delle circostanze e di determinazione della pena.3. Il ricorrente ha altresì proposto motivi aggiunti.3.1 Con il primo aggiunto, si duole del vizio della motivazione limitatamente allaparte in cui la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi valutazione in relazioneall'ordinanza con cui, nella fase procedimentale, era stato escluso il fumus deldelitto di bancarotta fraudolenta. Deduce che: a) la rilevanza della bancarotta dasimulazione di passività era stata esclusa dal GIP con ordinanza non impugnata;b) il motivo di appello che aveva richiamato la circostanza non aveva rinvenutorisposta; c) in generale, alle fatture simulate non aveva corrisposto alcunamovimentazione reale sicché non sussistevano né la distrazione né alcunaincidenza del fatto sul patrimonio della fallita.3.2. Con il secondo motivo aggiunto si duole della apparenza di motivazione inordine alle aggravanti. Deduce che: a) in ordine alla pluralità dei fatti, non erastata vagliata la pluralità dei fatti di distrazione; b) in ordine alla gravità del danno,oltre a quanto già esposto, non era stato considerato che i fatti produttivi di dannosi erano consumati anteriormente all’assunzione della carica da parte delricorrente.4. Il Procuratore Generale si è riportato alla requisitoria scritta con cui ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso;5. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., oltre a presentare nota spese, hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento del danno, da liquidarsi in separata sede civile, con refusione dellespese.6. Con la memoria del 25.3.2026, la difesa del ricorrente, replicando alleconclusioni del Procuratore Generale, ha insistito sul motivo nuovo facenteriferimento alla pretermissione degli argomenti indicati nell’ordinanza di rigetto delsequestro preventivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve trovare accoglimento nei termini di seguito illustrati.2. I primi due motivi ed il primo motivo aggiunto, che devono essere trattaticongiuntamente per la loro connessione, risultano fondati per le ragioni di seguitospecificate.2.1. L’imputazione di cui al capo G), oggetto di accertamento nelle sentenzeconformi di merito, ha riguardo a reato di bancarotta fraudolenta patrimonialerealizzata mediante: a) condotte di distrazione (o dissimulazione o occultamento)di somme di denaro per l’importo di euro 5.837.920,37 oggetto di non meglioindicate «elargizioni»; b) esposizione nel bilancio di esercizio al 31/12/2008 dipassività inesistenti per debiti pari ad euro 2.073.456,39 corrispondenti agliimporti di false fatture di cui all’elenco sub A), fatture emesse tutte in data31/12/2008 dalle seguenti imprese: 1) ditta individuale MERCURIO Antonio, perimponibile pari a euro 148.091,04 ed IVA pari ad euro 29.618,21; 2) dittaindividuale METE [OSCURATO:PERSONA], per imponibile pari a euro 96.997,50 oltre IVA pereuro 19.377,50; 3) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per imponibile paria euro 112.750,83 oltre IVA per euro 22.570,17; 4) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.per imponibile di euro 128.011,67 oltre IVA per euro 25.602,23; 5) [OSCURATO:PERSONA] SERVICEs.a.s. per imponibile di euro 82.898,45 oltre IVA pari ad euro 16.579,69; 6)173.133,00; 7) Avv. [OSCURATO:PERSONA] per imponibile di euro 91.200,83 ed IVA pari adeuro 18.240,17; 8) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per imponibilepari a 202.375,00 ed IVA pari ad euro 40.475,00.Mette conto, a margine, evidenziare che le fatture indicate erano originariamenteindividuate nell’imputazione di cui al capo A) quale oggetto del reato di cui all’art.2 d. lgs. 74/2000 contestato all’imputato, sempre nella qualità di amministratoredella [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.p.a., in relazione all’utilizzazione di fattore peroperazioni inesistenti nel modello unico presentato in data 19.12.2009, reatodichiarato prescritto dal Tribunale.In sintesi, quindi, le condotte in rilievo erano distinte in due categorie, quella delle“elargizioni” per euro 5.837.920,37 e quella della esposizione di passivitàinesistenti per euro 2.073.456,39, corrispondenti agli importi complessivi dellefatture per operazioni inesistenti sopra elencate.2.2. I primi due motivi, nel loro contenuto principale, deducono che l’accertamentoal riguardo è incorso in salti logici e contraddizioni, tali da non evidenziareconcretamente la stessa sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispeciededotte. I motivi sono sul punto fondati.2.3. In generale, è dato osservare che la sentenza impugnata, quantoall’accertamento delle movimentazioni sottese alle contestate distrazioni, rinviaessenzialmente alla sentenza di primo grado, validandone l’operato.L’accertamento operato dalle sentenze conformi sulla categoria delle distrazionisi mostra articolato nei seguenti essenziali termini.2.3.1. Una serie di accertamenti bancari e contabili operati dalla Guardia di Finanzanei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dei rispettivi nuclei familiari,nonché nei confronti della stessa fallita, delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA],avevano permesso di individuare, tra il 01/01/2006 e il 29/01/2010, la distrazionedalle casse della fallita di complessivi 5.788.420,47 euro, cosi suddivisi:1) euro 542.755,56 a beneficio della società [OSCURATO:PERSONA];2) euro 230.814,00 a beneficio della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.;3) euro 1.214.609,67 a beneficio della società [OSCURATO:SOCIETA].;4) euro 119.964,28 a beneficio della società [OSCURATO:SOCIETA].;5) euro 3.603.591,82 a beneficio della società [OSCURATO:SOCIETA].;6) euro 76.685,14 a beneficio della società [OSCURATO:PERSONA].Secondo la ricostruzione, i pagamenti per euro 5.788.420,47effettuati da AlbertoTiriolo per conto della società fallita erano controbilanciati da debiti inesistenti: a)nell'anno 2006, per un ammontare di euro 1.222.341,91; b) nell'anno 2007, perun ammontare di euro 2.307.505,95; c) nell'anno 2008, per un ammontare di euro2.258.572,61.Risultanze, queste, cui si aggiungono i movimenti finanziari, di entità marginale,intervenuti tra la fallita e l'istituto di credito sammarinese, ricostruiti soloSOA [OSCURATO:PERSONA] 2000 S.p.A., per complessivi euro 49.500,00.Secondo le sentenze di merito, dagli accertamenti condotti dalla G.d.F. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo in qualità didipendente amministrativo della società fallita) emergevano oltretutto - conriferimento al periodo intercorrente tra il 2006 e il 2008 - una serie di pagamentiilleciti effettuati a favore di entrambi i soggetti con assegni, circolari o bancari, ebonifici.2.3.2. Secondo la conclusione tratta sul punto dalla sentenza del Tribunale, «(i)nparticolare, mentre contabilmente erano effettuati pagamenti a favore dellesocietà quali [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].S.r.l., l'acquisizione degli assegni bancari permetteva di individuare i realibeneficiari nelle persone di [OSCURATO:PERSONA], per l'ammontare complessivo di340.475,00 euro, e di [OSCURATO:PERSONA], per l'ammontare complessivo di284.623,53 euro». Il Tribunale spiegava al riguardo che «(i)n definitiva, dunque,la metodologia per la quale flussi finanziari, provenienti da soggetti terzi (i cuinominativi coincidevano con quello dei clienti S.O.A.) e convergenti sulla fallita,erano contabilizzati in modo da creare un'apparenza debitoria in capo alla SOA erariscontrata per molti fornitori (e non solamente per quelli identificati nell'ambitodelle fatturazioni per operazioni inesistenti). Ciò posto, al fine di determinarel'esatto ammontare delle somme distratte in capo alla fallita, le Autorità procedentialle indagini hanno utilizzato come punto di riferimento i debiti gravanti sullastessa, ritenuti falsi in quanto fondati su fatturazioni per operazioni inesistentiovvero perché derivanti da mistificazioni contabili smentite dalla documentazionebancaria acquisita. Così operando, per le annualità 2006, 2007 e 2008 sono stateaccertate fuoriuscite finanziarie non giustificate per complessivi 5.788.420,47curo, a cui devono tuttavia essere cumulate le movimentazioni effettuate daSan Marino e rilevate dalla documentazione bancaria, pan a complessivi 49.500,00euro».2.3.3. Con più diretto riguardo al tema delle passività inesistenti, le sentenze dimerito hanno indicato che sorgevano da false fatture solo apparentemente emessedalle già menzionate ditte che figuravano quali fornitrici della fallita, consimulazione che, a quanto è dato intendere, doveva servire a fornire unagiustificazione contabile a seguito dei rilievi sollevati dal Collegio sindacale, inparticolare nel verbale di verifica periodica del 28 novembre 2008, da cui«emergeva infatti che "il collegio sindacale aveva provveduto a contestareall'amministratore della società fallita Dott. [OSCURATO:PERSONA] un ammontare di prelevamentidai conti correnti bancari pari a complessive euro 948.574,96 effettuati dallasocietà fallita [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.p.a. a favore della società [OSCURATO:PERSONA] SRL (interamente partecipata dall'amministratore dott. TirioloAlberto)". Ciò avveniva "nonostante la grave crisi finanziaria e il mancatopagamento delle ritenute fiscali e previdenziali nonché le retribuzioni ai dipendenti(creditori privilegiati)».Secondo quanto pure riportato nella sentenza del Tribunale, «(i)n tale frangente,sono state confermate le irregolarità riscontrate nella contabilità della fallita, siasub specie di registrazioni di fatture emesse per operazioni inesistenti (poste acopertura di fuoriuscite di denaro altrimenti ingiustificate, come "storni" successivialle contestazioni mosse dal collegio sindacale) che mediante inserimento neiregistri contabili di voci di spesa che in realtà dissimulavano pagamenti percepitidalla S.O.A. fallita (e che non venivano dunque correttamente registrati nellerelative schede contabili predisposte per ogni cliente) » (cfr. in particolare,sentenza Tribunale, p. 18, nota 3).Su tale base, la sentenza di primo grado riteneva fondata la contestazione relativa«all’esposizione nel bilancio di esercizio del 31.12.2008 di passività inesistenti perun ammontare di 2.073.456,39 euro, nonché all'esposizione di pagamenti simulatia fronte di fatture rivelatesi false».2.4. Alla Corte di legittimità non compete verificare l’interpretazione delle fonti ela specifica ricostruzione del fatto su tale base operata dai giudici di merito.Compete invece esaminare che siffatta attività sia svolta secondo canoni razionaliprivi di salti argomentativi, di illogicità manifeste e contraddizioni. La correlataverifica conduce ad affermare che, di contro, in più punti l’apparato argomentativodelle sentenze non ha chiarito passaggi essenziali della dimostrazione, incorrendoin motivazione contradditoria ed apparente su alcuni degli snodi qualificanti.2.5. Quanto, in particolare, alla distrazione (o occultamento o dissimulazione) dellesomme di denaro per un totale di euro 5.837.920,47, la ricognizione sinottica deivari sintagmi della motivazione non comprende di comprendere le effettive fontie, di rimando, la reale natura delle vicende accertate con correlata incertezza inordine a quali siano state le somme effettivamente fuoriuscite dal patrimonio dellafallita ed a favore di quali persone fisiche o giuridiche.2.5.1. L’accostamento delle singole affermazioni in cui si articola la motivazioneoffre l’indicazione di una motivazione che, se manifesta in via immediatacontraddizione, nel fondo è più propriamente apparente.Il Tribunale, al riguardo, in primo luogo afferma che «è emerso chiaramente comela somma complessiva di 5.837.920,47 euro sia costituita dalla sommatoria deiflussi finanziari transitati nel corso degli anni da clienti della SOA [OSCURATO:PERSONA] 2000S.p.A. nei confronti della fallita, nonché delle erogazioni disposte da quest'ultimain favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]». Laddove già non sicomprende la ragione di sommare ai fini in rilievo vicende che, nella lorodescrizione, si pongono quali eterogenee. Di fatto rimane oscura l’informazioneessenziale su quali e come siano stati i fatti che hanno comportato la fuoriuscitadi risorse dalla società.La stessa ipotesi che il flusso delle risorse per euro 5.837.920,47 sia statoindirizzato verso il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] è poi smentito nel passaggio che pureparrebbe volto ad confermarlo, spiegandone contenuto e ragioni. In tal senso,appunto, il Tribunale ha affermato che «(i)n particolare, mentre contabilmenteerano effettuati pagamenti a favore delle società quali [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.,permetteva di individuare i reali beneficiari nelle persone di [OSCURATO:PERSONA], perl'ammontare complessivo di 340.475,00 euro, e di [OSCURATO:PERSONA], perl'ammontare complessivo di 284.623,53 euro».Orbene, la incoerenza e la carenza di motivazione emerge dal fatto stesso che, afronte di flussi in uscita per euro 5.837.920,47, le percezioni da parte di TIRIOLIe [OSCURATO:PERSONA] sono risultate pari a circa un decimo dell’importo in rilievo.2.5.2. Il rilievo da ultimo svolto evidenzia anche che la motivazione non chiariscebase cognitiva e concreti contenuti delle informazioni poste a fondamento dellasua argomentazione. In particolare, è dato ravvisare una insuperabile ed esizialeconfusione nella affermazione di esordio secondo cui «accertamenti bancari econtabili operati dalla Guardia di Finanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreCaligiuri e dei rispettivi nuclei familiari, nonché nei confronti della stessa fallita,delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], avevano permesso di individuare, tra il01/01/2006 e il 29/01/2010, la distrazione dalle casse della fallita di complessivi5.788.420,47 euro».L’accostamento di fonti eterogenee e genericamente richiamate come«accertamenti bancari e contabili» non consente di comprendere quali effettivimovimentazioni di risorse realmente esistenti siano state verificate mediantesiffatti accertamenti. Appare comunque evidente che: a) ove si sia trattato dimovimenti rilevati mediante accertamenti bancari non potevano che essere realiverso i beneficiari indicati, salva la retrocessione delle somme che, peraltro, dinecessità rimandava ad una cooperazione dei beneficiari stessi, secondo unaprospettiva che le sentenze hanno ripetutamente smentito accreditando questiultimi come soggetti inconsapevoli di artifici messi in atto dal solo imputato; b)ove si sia trattato di movimenti contabili, si apprezza la necessità di verificare checorrispondano a reali trasferimenti di risorse esistenti, nel quadro in cuicontestualmente si indica la inaffidabilità delle scritture; c) come in parte giàevidenziato, la sentenza non fornisce indicazioni per conciliare l’assunto che ilcomplesso delle somme pari ad euro 5.788.420,47 era stato distratto medianteerogazioni in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quando itrasferimenti accertati dalla fallita, secondo quanto accertato, individuavano «ibeneficiari nelle persone di [OSCURATO:PERSONA], per l'ammontare complessivo di340.475,00 euro, e di [OSCURATO:PERSONA], per l'ammontare complessivo di284.623,53 euro».2.5.3. I rilievi particolari così esposti evidenziano così, in sintesi, che lamotivazione risulta carente ove non direttamente apparente in ordine: a)movimentazioni di risorse della fallita che dal suo patrimonio sono effettivamentefuoriuscite, con specificazione delle basi cognitive in tal senso spese e dellespecifiche informazioni al riguardo impiegate; b) soggetti beneficiari di siffattetraslazioni, eventuali causali correlate, ricorrenza o meno di rapporti negozialigiustificativi; c) tempistica delle operazioni così in rilievo. Profili che, all’evidenza,sono necessari per vagliare e perimetrare le vicende con contenuto effettivamentedistrattivo, in termini di tanto maggiore valenza nel quadro in cui è contestata laaggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità , avente qui rilievo direttoanche ai fini della verifica della prescrizione del reato.2.6. Quanto all’indicazione di passività inesistenti per l’importo di euro2.073.456,39, corrispondente a quelli complessivi delle fatture per operazioniinesistenti già elencate, valgono rilievi distinti.2.6.1. Secondo quanto gli accertamenti di merito hanno accennato, ma noncompiutamente argomentato, la relativa vicenda ha riguardato la creazione el’annotazione nelle scritture della fallita da parte dell’imputato di fattureapparentemente emesse, tutte in data 31.12.2008, da società in realtà clienti. Iltutto per creare una parvenza di copertura contabile a fuoriuscite reali, a seguitodella contestazione al riguardo operata dal Collegio sindacale nel novembre 2008.Nella ellittica ricostruzione operata nelle sentenze di merito, non è dato, peraltro,comprendere se tali espedienti siano da intendersi correlati con gli importi giàinclusi nella somma di euro 5.788.420,47 ovvero se abbiano avuto altro e nuovooggetto, tale da significare un effettivo ampliamento dei contenuti della bancarottapatrimoniale.2.6.2. Peraltro, in quanto si verta al cospetto di emissione di fatture materialmentefalse, siccome create artificiosamente dall’imputato, al fine di giustificarepagamenti già avvenuti a favore di diversi soggetti occulti, deve affermarsi chel’operazione non rientra in quella tipizzata quale forma specifica della bancarottafraudolenta patrimoniale in relazione alla esposizione o riconoscimento dipassività inesistenti.Pure tale forma di manifestazione della bancarotta patrimoniale richiede che il fattodetermini un pregiudizio al patrimonio della fallita posto a garanzia dei creditori.Pregiudizio che è qui tipizzato appunto nella esposizione o riconoscimento dipassività inesistenti, rilevanti in quanto siano funzionali a determinare siffattavicenda depauperativa. Si verte, allora, in situazione differente laddove la vicendadepauperativa sia già autonomamente realizzata mediante la traslazionedistrattiva di risorse e l’annotazione di passività in contabilità sia volta soltanto agiustificarne i movimenti ex post, oltretutto in termini che, non trovandocorrispondenza soggettiva con quelli reali, in nessun modo ne possono costituireuna diretta giustificazione causale sul piano giuridico.2.7. I rilievi che precedono comportano in via diretta un annullamento dellasentenza impugnata con rinvio in ordine ai temi come sopra individuatirelativamente alla bancarotta patrimoniale.Indirettamente, peraltro, investono quanto oggetto degli ulteriori motivi in ordinea integrazione istruttoria (quantomeno ridefinendo il quadro entro cui può esserevalutata la relativa necessità) nonché in ordine alla stessa bancarotta fraudolentadocumentale posto che il Tribunale, con successivo avallo della Corte d’appello, neha individuato i contenuti nel fatto che la documentazione contabile, « indicandodati falsi (fatture e più in generale contabilizzazioni a titolo di "debito" di postefuoriuscite indebite di denaro - fosse inidonea a creare una rappresentazionerealistica della situazione patrimoniale della fallita». In altri termini, il contenutodella falsa rappresentazione contabile offerta dalle scritture che sostanzia labancarotta documentale risulta costituito, nella gran parte ove nonesclusivamente, dalla annotazione delle medesime operazioni che si sono assunterilevanti nella fattispecie della bancarotta patrimoniale. Ciò in modo che rendel’accertamento delle vicende patrimoniali premessa interna dell’accertamento diquelle documentali come articolato dalla stessa sentenza impugnata.Consegue l’assorbimento dei relativi motivi.Va poi da sé che rimangono assorbiti i motivi in ordine alla pluralità dei fatti dibancarotta, alla aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e,complessivamente, al trattamento sanzionatorio.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altraSezione della Corte di appello di Catanzaro. Il giudice di rinvio provvederà arinnovare il percorso di motivazione in ordine ai punti sopra evidenziati, nell’ambitodelle coordinate ermeneutiche fissate, regolando anche la tematica introdotta dallaparte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Catanzaro.Così è deciso, 07/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 28268/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris