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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 18319/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui: agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 5 cod. pen. (capo A, fatto commesso in Milano il 5 settembre 2020); agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 5 e 61 n. 7 cod. pen. (capo B, fatto commesso in Milano il 26 dicembre 2020); agli artt. 110, 56, 624-bis e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. (capo C, fatto commesso in Milano 1'8 gennaio 2021); agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, nn. 2 e 5 e 61 n. 7 cod. pen. (capo D, fatto commesso in Milano 1'8 gennaio 2021); agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 5 e 61 n.7 cod. pen. (capo E, fatto commesso in Milano il 15 gennaio 2021); agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 5 e 61 n. 7 cod. pen. (capo F, fatto commesso in Milano il 25 gennaio 2021); agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. (capo G, fatto commesso in Milano tra il 5 febbraio 2021 e il 7 febbraio 2021); agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. (capo H, fatto commesso in Milano il 26 novembre 2021); agli artt, 110, 56, 624-bis e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. (capo I, fatto commesso in Milano il 30 novembre 2021); all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990 (capo 3, per il solo Lovino, fatto commesso in Milano il 25 gennaio 2022); all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990 (capo K, per il solo Cebotari, fatto commesso in Milano il 25 gennaio 2022) e agli artt. 110, 624-bis, comma 1 e 3, 625, comma 1, nn. 2 e 5, 61, comma 1, n. 7 e 99 cod. pen. (capo L, fatto commesso in Milano tra il 9 e il 10 ottobre 2020), riqualificando i fatti di cui ai capi 3) e K) ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 e, per l'effetto, rideterminando la pena; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo ciascuno del proprio difensore, articolando [OSCURATO:PERSONA] tre motivi e [OSCURATO:PERSONA] un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo ed il secondo motivo, proposti nell'interesse di Lovino, che contestano l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione ai reati di cui ai capi G) e 3), sono generici e non consentiti in questa sede: infatti, non solo non si confrontano affatto con le ragioni poste a sostegno della decisione (cfr. pagg. 10, ultimo capoverso, e 11, secondo e terzo capoverso), ma mirano, attraverso argomentazioni astratte e/o ripetitive di quelle già congruamente disattese da entrambi i giudici di merito, a rimettere in discussione il merito della regiudicanda, senza peraltro allegare specifici ed inopinabili travisamenti di individuate emergenze probatorie; - che il terzo motivo proposto nell'interesse di Lovino e il motivo unico proposto nell'interesse di Cebotari, protesi a contestare l'aumento di pena inflitto in continuazione per il reato satellite di cui al capo L), oltre ad essere generici, quanto sviluppati senza alcun confronto critico con il tenore della'motivazione rassegnata sul punto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 16, secondo capoverso della sentenza impugnata), prospettano questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel c:aso di specie; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui: agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 5 cod. pen. (capo A, fatto commesso in Milano il 5 settembre 2020); agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 5 e 61 n. 7 cod. pen. (capo B, fatto commesso in Milano il 26 dicembre 2020); agli artt. 110, 56, 624-bis e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. (capo C, fatto commesso in Milano 1'8 gennaio 2021); agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, nn. 2 e 5 e 61 n. 7 cod. pen. (capo D, fatto commesso in Milano 1'8 gennaio 2021); agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 5 e 61 n.7 cod. pen. (capo E, fatto commesso in Milano il 15 gennaio 2021); agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 5 e 61 n. 7 cod. pen. (capo F, fatto commesso in Milano il 25 gennaio 2021); agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. (capo G, fatto commesso in Milano tra il 5 febbraio 2021 e il 7 febbraio 2021); agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. (capo H, fatto commesso in Milano il 26 novembre 2021); agli artt, 110, 56, 624-bis e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. (capo I, fatto commesso in Milano il 30 novembre 2021); all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990 (capo 3, per il solo Lovino, fatto commesso in Milano il 25 gennaio 2022); all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990 (capo K, per il solo Cebotari, fatto commesso in Milano il 25 gennaio 2022) e agli artt. 110, 624-bis, comma 1 e 3, 625, comma 1, nn. 2 e 5, 61, comma 1, n. 7 e 99 cod. pen. (capo L, fatto commesso in Milano tra il 9 e il 10 ottobre 2020), riqualificando i fatti di cui ai capi 3) e K) ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 e, per l'effetto, rideterminando la pena; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo ciascuno del proprio difensore, articolando [OSCURATO:PERSONA] tre motivi e [OSCURATO:PERSONA] un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo ed il secondo motivo, proposti nell'interesse di Lovino, che contestano l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione ai reati di cui ai capi G) e 3), sono generici e non consentiti in questa sede: infatti, non solo non si confrontano affatto con le ragioni poste a sostegno della decisione (cfr. pagg. 10, ultimo capoverso, e 11, secondo e terzo capoverso), ma mirano, attraverso argomentazioni astratte e/o ripetitive di quelle già congruamente disattese da entrambi i giudici di merito, a rimettere in discussione il merito della regiudicanda, senza peraltro allegare specifici ed inopinabili travisamenti di individuate emergenze probatorie; - che il terzo motivo proposto nell'interesse di Lovino e il motivo unico proposto nell'interesse di Cebotari, protesi a contestare l'aumento di pena inflitto in continuazione per il reato satellite di cui al capo L), oltre ad essere generici, quanto sviluppati senza alcun confronto critico con il tenore della'motivazione rassegnata sul punto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 16, secondo capoverso della sentenza impugnata), prospettano questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel c:aso di specie; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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