CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 36885/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2681/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 3716/2016depositata il 22/06/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società Giochi P reziosi ha proposto ricorso verso l'avviso di accertamento di maggiore imposta e irrogazione sanzioni relative all'IRAP dell'anno 2008. Il ricorso è stato accolto in primo grado . L'Agenzia delle entrate ha proposto appello che la C ommissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto. Avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a un motivo. Si è costituitacon controricorso la società, che successivamente ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art.6 del decreto legge 119/2018, presentata telematicamente in data 27 maggio 2019,unitamente alla ricevuta di pagamento della prima rata con istanza di sospensione del processo. Nulla ha opposto l'Agenzia dell'entrate, né è stata presentata istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2020 e pertanto, ai sensi dei commi 12 e 13 dell’art 6 del decreto legge 118/2019, il giudizio ̀ da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992 P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Così d