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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09465/2023

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rato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19197/2020 del ruolo generale, proposto DA R OMA C APITALE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona della Sindaca pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65L07 C352 T) dell’[OSCURATO:PERSONA], con sede di Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21. - RICORRENTE – CONTRO la P ROVINCIA I TALIANA DELLA S OCIETÀ DELL ’A POSTOLATO C ATTOLICO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73L16 F537 Z), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 212. - CONTRORICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 6465/4/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 20 novembre 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 2 dicembre 2022; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva in parte l’appello proposto dalla Provincia Italiana della Società dell’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 28200/43/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento n. 99880, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di 128.309,67 € (v. avviso), a titolo di ICI relativamente all’anno di imposta 2011, in relazione al possesso di tre beni immobili dell’ente religioso, siti in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1 ed a Via delle Milizie n. 26, nonché in Ostia, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13;

1.1. il Giudice regionale, nello specifico, riteneva – per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione -che la porzione di immobile con accesso da [OSCURATO:PERSONA] n. 1, destinato – in termini reputati non contestati - alla residenza dei padri e ad attività di catechesi ed esercizi spirituali, potessegodere dell’esenzione dal pagamento della tassa prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto concernente luoghi in cui venivano esercitate attività connesse a quelle di culto per le quali il suddetto beneficio è riconosciuto;

1.2. diversamente, per l’immobile con accesso da Via delle Milizie n. 26, concesso in locazione a terzi per attività ricettiva, oggetto di frazionamento e per il quale non era in contestazione la debenza dell’imposta, il Giudice regionale, dando atto che la controversia concerneva lo stabilire se, per la parte adibita ad uso ricettivo, dovesse farsi riferimento alla rendita catastale del 2009 o a quella di entità superiore, variata dall’Ufficio nell’anno 2011, ha ritenuto condivisibile la tesi di [OSCURATO:PERSONA] volta a sostenere che, a mente dell’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la rendita catastale attribuita è efficace dalla sua notifica al contribuente, ma si applica al periodo di imposta ancora sospeso, osservando, infine, che «del resto la rendita invocata da parte appellante è quella proposta dalla medesima in sede DOCFA ma l’amministrazione deve avere la possibilità di rettificarla con decorrenza dal momento in cui la variazione è stata denunciata, ferma naturalmentela decadenza dal potere accertativo» (così nella sentenza appellata);

2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificandolo tramite posta elettronica in data 29 giugno 2020 e formulando due motivi di impugnazione;

3. la Provincia Italiana della Società dell’[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato in data 23 luglio 2020, articolando altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] :

4. con il primo motivo di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la «violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 1 del D.LGS. n. 504/1992 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. e delle norme connesse e/o correlate (rilevanti ai sensi dell’art. 360 co 1, n. 3, c.p.c.),(v. pagina n. 7 del ricorso), assumendo, in relazione all’immobile con accesso da Via G. Ferrari, che la destinazione del bene a «residenza dei padri di per sé solo non costituisce presupposto per poter beneficiare dell'esenzione ex art. 7 del d.lgs. n. 504/1992» (v. pagina n.9 del ricorso), aggiungendo che la Commissione regionale, «una volta verificata la non provata in concreto conformità delle attività svolte negli immobili in oggetto di accertamento a quelle tassativamente elencate dalla legge, avrebbe dovuto ritenere legittima la pretesa avanzata dall’Amministrazione», laddove «la decisione oggetto di ricorso […] ha desunto l’esistenza del requisito oggettivo da dichiarazione di parte, senza mai, però, esaminare un elemento di prova in concreto fornito dal contribuente»(v. pagina n. 10 del ricorso);

5. con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova (rilevante ai sensi dell’art. 360 co 1, n. 3, c.p.c.)» (v. pagina n. 10 del ricorso), ritenendo che l’esenzione rivendicata dovesse essere oggetto di prova che non erastata fornita dalla contribuente;

6. con il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale la Provincia Italiana della Società dell’[OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, rispettivamente, «la nullità dell’impugnata sentenza – violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 360 c.p.c. n. 4 – omessa pronuncia sul motivo di appello afferente la richiesta di riconoscimento dell’invocata esenzione con riferimento all’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 13 in Ostia» (v. pagina n. 17 del ricorso) , nonché «la nullità dell’impugnata sentenza – violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 360 c.p.c. n. 4 – omessa pronuncia sul motivo di appello afferente la richiesta di disapplicazione delle sanzioni» (v. pagina n. 23 del controricorso);

7. con la terza censura, la contribuente ha eccepito la «illegittimità dell’impugnata sentenza - violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 74, comma 1 L. 342/2000, all’art. 1 D.M. 701 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e all’art. 115 c.p.c. letti in combinato disposto con l’art. 360 n. 3 c.p.c.» (v. pagina n. 24 del controricorso), segnalando, in punto di fatto, che la nuova rendita era stata proposta con la procedura docfa il 2 luglio 2010, il suo inserimento era avvenuto il 12 ottobre 2011 e che l’Ufficio aveva notificato la nuova rendita in data 14 dicembre 2011, assumendo, quindi, che quest’ultima poteva trovare applicazione solo dal 1° gennaio 2012, in ragione della tardività delle determinazioni dell’Ufficio e del rilievo che non «risulta possibile che la rendita …. una volta notificata possa esplicare effetti per annualità di imposta sospese»e che «le nuove rendite catastali, tardivamente approvate, sono efficaci solo a partire della loro rettifica»(v. pagine nn. 24 e 27 del controricorso).

8. Tanto ricapitolato, il ricorso principale va rigettato per la seguente ragione.

8.1. I due motivi di detta impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, ruotando entrambi sulla dedotta omessa dimostrazione del presupposto oggettivo dell’esenzione in relazione all’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 1 e sulla conseguenziale violazione di legge.

8.2. La ricorrente principale ha posto in rilievo di aver rappresentato in sede di appello che «a seguito di istanza di autotutela presentata dall’Istituto religioso, [OSCURATO:PERSONA] provvedeva ad emettere un provvedimento di annullamento parziale avente prot.

QB/2018/363699 del 18 maggio 2018 ove rimaneva a carico della controparte una debenza di € 80.294,79 verso l’Ente» (v. pagina n. 5 del ricorso).

Dal suo canto, la Provincia Italiana della Società dell’[OSCURATO:PERSONA] ha confermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato nel corso del giudizio di appello che «l'ufficio, dopo aver valutato la richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso, aveva ritenuto sussistente il presupposto per annullare unicamente la pretesa afferente l'immobile di Via G. Ferrari n. 1, in cui aveva sede dell'[OSCURATO:PERSONA] ed a tal proposito depositava l'atto di annullamento in autotutela in cui si dava contezza del parziale annullamento dell'avviso» (così a pagina n. 14 del controricorso).

8.3. In effetti, dalla documentazione prodotta in atti risulta il provvedimento di annullamento parziale dell'avviso di accertamento n. prot.

QB/2018/363699 del 18 maggio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA], esaminata l'istanza presentata in data 23 febbraio 2018 dalla Provincia Italiana della Società dell'[OSCURATO:PERSONA] per la revisione dell'avviso di accertamento ICI n. 99880 del 9 dicembre 2013 relativo all'anno di imposta 2011 (oggetto di causa), ha annullato parzialmente detto avviso relativamente alla unità immobiliare identificata al foglio 402/43/501, categoria catastale B01, che corrisponde all'immobile sito alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, riconoscendo espressamente l'esenzione di cui all’art. 7, comma 1 lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così ricalcolando l’imposta complessiva in 80.294,79 €, comprensiva di ogni accessorio.

8.4. Secondo la controricorrente, in ragione di tale evidenza, il giudice di appello ha provveduto al parziale accoglimento del gravame, «vista la mancata contestazione di quanto dedotto in punto di sussistenza dei requisiti per poter beneficiare della invocata esenzione, espressamente riscontrabile nel menzionato provvedimento di parziale annullamento in autotutela» (v. pagina n. 16 del controricorso).

8.5. Tale osservazione va condivisa.

Come sopra esposto, la Commissione tributaria ha affermato che «E’ fondato l’appello per quanto attiene alla porzione di immobile con accesso da via G. Ferrari in quanto lo stesso è adibito a residenza dei padri ad attività di catechesi ed esercizi spirituali come dedotto da parte appellante e non contestato da controparte in punto di fatto».

Le ragioni dell’accoglimento parziale dell’appello relativamente al predetto immobile si sono basate, dunque, sull’apprezzamento fattuale della menzionata destinazione dei beni, resa manifesta, nella logica della decisione in esame, dallo stesso espresso riconoscimento ad opera dell’ente impositore circa la sussistenza delle condizioni di esenzione dal pagamento del tributo previste dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

L’uso della locuzione «non contestato» da parte del Giudice regionale allude, alla stregua della citata evidenza, non ad una mera mancata presa di posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle allegazioni della contribuente, ma al ben più pregnante dato dell’esplicita adesione da parte dell’ente territoriale alle ragioni del diritto invocato dalla Provincia Italiana della Società dell’[OSCURATO:PERSONA], che ha, per l’appunto, indotto la Commissione regionale a ritenere dimostrata la destinazione del bene alle attività tutelate dalla menzionata norma.

Per tale via, risultano destituiti di fondamento i motivi di impugnazione in esame.

Non sussiste, infatti, l’asserita violazione di legge, atteso che il Giudice d’appello ha correttamente applicato l’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 sulla base di una verifica di merito, come tale non sindacabile nella presente sede, circa la destinazione del bene a residenza dei padri e ad attività di catechesi ed esercizi spirituali, ipotesi questa riconducibile, sul versante giuridico, alla predetta esenzione, come chiarito da questa Corte, secondo cui, al fine del riconoscimento del beneficio, «deve trattarsi, in particolare, di immobili destinati direttamente ed in via esclusiva allo svolgimento di determinate attività tra le quali quelle dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana (cfr. Cass. n.13966 del 2016)» (così Cass., Sez.

T., 11 marzo 2020, n. 6795).

Nemmeno ricorre la dedotta violazione dell’onere della prova, avendo la Commissione implicitamente, quanto chiaramente, ritenuto che le ragioni del citato annullamento parziale dell’atto, nel quale si è espressamente affermato che «si riconosce l’esenzione per gli enti non commerciali, in virtù dell’art. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs 504/1992», costituissero il miglior riscontro alla rivendicazione del beneficio avanzata dalla contribuente.

9. Vanno, invece, accolte le prime due censure del ricorso incidentale, con cui la contribuente ha eccepito la nullità dell’impugnata sentenza per l’omessa pronuncia sui motivi d’appello concernenti la richiesta di riconoscimento del beneficio con riferimento all’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 13 in Ostia e la richiesta di disapplicazione delle sanzioni.

9.1. Va premesso, sul versante dell’autosufficienza delle doglianze, che i motivi di appello sono stati puntualmente riepilogati alle pagine nn. 9/13 del controricorso e, del resto, la sussistenza di tali censure in sede di gravame trovano corrispondenza nelle difese di [OSCURATO:PERSONA], che aveva contestato l’esenzione in relazione al bene immobile di cui al «fg. 1086/10/4, di categoria catastale B/1» (v. pagina n. 7 delle controdeduzioni in appello), che è riconducibile all’unità immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] (v. avviso di accertamento), così come il Giudice regionale aveva dato atto che tra i motivi di appello figurava anche quello concernente «l'erroneità della determinazione delle sanzioni irrogate» (così nella sentenza impugnata).

9.2. Ebbene, deve riconoscersi che effettivamente nella sentenza impugnata non vi è traccia di alcuna pronuncia su dette doglianze, il che rende ragione della fondatezza dei primi due motivi del ricorso incidentale.

10. Non può, invece, essere accolta la terza censura proposta dalla contribuente, concernente l’unità immobiliare sita in Roma, al Viale delle Milizie n. 26, con cui è stata eccepita la violazione delle suddette disposizioni (art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ed 1 del d.m. 19 aprile 1994, n. 701), sul rilievo che la nuova rendita catastale notificata dall’Ufficio in data 14 dicembre 2011 poteva trovare applicazione solo dal 1° gennaio 2012 e non in relazione ad annualità di imposta ancora sospese.

Difatti, anche di recente, è stato ribadito che: -«questa Corte, con due pronunce a Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez.

U., 9/2/2011, n. 3160 e Cass., Sez.

U, 15/2/2011, n. 3666), poi seguite da una copiosa giurisprudenza delle Sezioni Semplici (cfr. ex multis Cass.9/6/2017, n. 14402), ha affermato che, in tema di ICI, l'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso che è impossibile utilizzare una rendita prima della sua notifica, al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude che la rendita medesima, una volta notificata, possa essere utilizzata ai fini impositivi anche per annualità d'imposta «sospese», ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso»; - «in sintesi, secondo il Giudice di legittimità, l'utilizzazione a fini impositivi della rendita per annualità d'imposta anteriori ancora suscettibili di accertamento è necessario che la rendita, messa in atto successivamente al 1° gennaio 2000, sia stata comunque notificata»; -«tale principio è stato reiteratamente affermato anche in riferimento ad ipotesi di modifica dell'attribuzione di rendita catastale a seguito di variazione, richiesta con procedura DOCFA (cfr. Cass. 29/10/2021, n. 30870 in motiv., Cass. 16/6/2021, n. 17002, Cass. 11/4/2019, n. 10126; contra Cass. 30/10/2018, n. 27576, Cass. 20/10/2010, n. 21505)» (così, tra le tante, Cass. 7 marzo 2023, n. 6841).

Ed ancora, con pronuncia resa tra le medesime parti, relativamente agli stessi beni, sia pure in relazione a diverse annualità (2007, 2008, 2009, 2010), questa Corte ha riaffermato che «in tema d'ICI, da un lato, l'art. 74 della l. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita (Sez. 6 -5, n. 4587 del 21/02/2020, Rv. 657318 - 01) e, dall’altro lato, la rettifica della rendita catastale effettuata dall'Agenzia del territorio opera dal momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall'epoca di notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione (Sez. 5, n. 26347 del 29/09/2021, Rv. 662286 - 01) », aggiungendo che la conseguenza dell’inapplicabilità della rendita per le annualità precedenti non può essere fatta discendere dal «mancato rispetto del termine di cui al d.m. n. 701 del 1994, che è, peraltro, un termine meramente ordinatorio, in mancanza di una previsione specifica in questo senso» (così Cass., Sez.

T., 7 novembre 2022, n. 32759) Deriva da quanto precede che la nuova rendita catastale messa in atti in data 12 ottobre 2011, a fronte di una rendita proposta con la procedura docfa del 2 luglio 2010, e notificata in data 14 dicembre 2011, correttamente è stata applicata anche per l’anno 2011, risultando tale annualità d'imposta ancora suscettibile di accertamento, non essendo il potere accertativo dell’ente impositore precluso dalla previsione del relativo temine annuale previsto dall’art. 1 del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, di natura pacificamente non perentoria, contando solo che la verifica riguardi un’annualità ancora «sospesa», come accaduto nella specie.

11. Alla stregua delle considerazioni svolte, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, mentre vanno rigettati i motivi del ricorso principale ed il terzo motivo di quello incidentale.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e rinviata in relazione ai motivi accolti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente grado di giudizio.

12. Va, inoltre, dato infine, atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorsoprincipale.

P .

Q .

M .

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta i motivi del ricorso principale ed il terzo motivo di quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, in relazione ai motivi accolti, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19197/2020 del ruolo generale, proposto DA R OMA C APITALE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona della Sindaca pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65L07 C352 T) dell’[OSCURATO:PERSONA], con sede di Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21. - RICORRENTE – CONTRO la P ROVINCIA I TALIANA DELLA S OCIETÀ DELL ’A POSTOLATO C ATTOLICO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73L16 F537 Z), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 212. - CONTRORICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 6465/4/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 20 novembre 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 2 dicembre 2022; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva in parte l’appello proposto dalla Provincia Italiana della Società dell’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 28200/43/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento n. 99880, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di 128.309,67 € (v. avviso), a titolo di ICI relativamente all’anno di imposta 2011, in relazione al possesso di tre beni immobili dell’ente religioso, siti in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1 ed a Via delle Milizie n. 26, nonché in Ostia, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13; 1.1. il Giudice regionale, nello specifico, riteneva – per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione -che la porzione di immobile con accesso da [OSCURATO:PERSONA] n. 1, destinato – in termini reputati non contestati - alla residenza dei padri e ad attività di catechesi ed esercizi spirituali, potessegodere dell’esenzione dal pagamento della tassa prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto concernente luoghi in cui venivano esercitate attività connesse a quelle di culto per le quali il suddetto beneficio è riconosciuto; 1.2. diversamente, per l’immobile con accesso da Via delle Milizie n. 26, concesso in locazione a terzi per attività ricettiva, oggetto di frazionamento e per il quale non era in contestazione la debenza dell’imposta, il Giudice regionale, dando atto che la controversia concerneva lo stabilire se, per la parte adibita ad uso ricettivo, dovesse farsi riferimento alla rendita catastale del 2009 o a quella di entità superiore, variata dall’Ufficio nell’anno 2011, ha ritenuto condivisibile la tesi di [OSCURATO:PERSONA] volta a sostenere che, a mente dell’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la rendita catastale attribuita è efficace dalla sua notifica al contribuente, ma si applica al periodo di imposta ancora sospeso, osservando, infine, che «del resto la rendita invocata da parte appellante è quella proposta dalla medesima in sede DOCFA ma l’amministrazione deve avere la possibilità di rettificarla con decorrenza dal momento in cui la variazione è stata denunciata, ferma naturalmentela decadenza dal potere accertativo» (così nella sentenza appellata); 2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificandolo tramite posta elettronica in data 29 giugno 2020 e formulando due motivi di impugnazione; 3. la Provincia Italiana della Società dell’[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato in data 23 luglio 2020, articolando altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] : 4. con il primo motivo di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la «violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 1 del D.LGS. n. 504/1992 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. e delle norme connesse e/o correlate (rilevanti ai sensi dell’art. 360 co 1, n. 3, c.p.c.),(v. pagina n. 7 del ricorso), assumendo, in relazione all’immobile con accesso da Via G. Ferrari, che la destinazione del bene a «residenza dei padri di per sé solo non costituisce presupposto per poter beneficiare dell'esenzione ex art. 7 del d.lgs. n. 504/1992» (v. pagina n.9 del ricorso), aggiungendo che la Commissione regionale, «una volta verificata la non provata in concreto conformità delle attività svolte negli immobili in oggetto di accertamento a quelle tassativamente elencate dalla legge, avrebbe dovuto ritenere legittima la pretesa avanzata dall’Amministrazione», laddove «la decisione oggetto di ricorso […] ha desunto l’esistenza del requisito oggettivo da dichiarazione di parte, senza mai, però, esaminare un elemento di prova in concreto fornito dal contribuente»(v. pagina n. 10 del ricorso); 5. con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova (rilevante ai sensi dell’art. 360 co 1, n. 3, c.p.c.)» (v. pagina n. 10 del ricorso), ritenendo che l’esenzione rivendicata dovesse essere oggetto di prova che non erastata fornita dalla contribuente; 6. con il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale la Provincia Italiana della Società dell’[OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, rispettivamente, «la nullità dell’impugnata sentenza – violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 360 c.p.c. n. 4 – omessa pronuncia sul motivo di appello afferente la richiesta di riconoscimento dell’invocata esenzione con riferimento all’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 13 in Ostia» (v. pagina n. 17 del ricorso) , nonché «la nullità dell’impugnata sentenza – violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 360 c.p.c. n. 4 – omessa pronuncia sul motivo di appello afferente la richiesta di disapplicazione delle sanzioni» (v. pagina n. 23 del controricorso); 7. con la terza censura, la contribuente ha eccepito la «illegittimità dell’impugnata sentenza - violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 74, comma 1 L. 342/2000, all’art. 1 D.M. 701 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e all’art. 115 c.p.c. letti in combinato disposto con l’art. 360 n. 3 c.p.c.» (v. pagina n. 24 del controricorso), segnalando, in punto di fatto, che la nuova rendita era stata proposta con la procedura docfa il 2 luglio 2010, il suo inserimento era avvenuto il 12 ottobre 2011 e che l’Ufficio aveva notificato la nuova rendita in data 14 dicembre 2011, assumendo, quindi, che quest’ultima poteva trovare applicazione solo dal 1° gennaio 2012, in ragione della tardività delle determinazioni dell’Ufficio e del rilievo che non «risulta possibile che la rendita …. una volta notificata possa esplicare effetti per annualità di imposta sospese»e che «le nuove rendite catastali, tardivamente approvate, sono efficaci solo a partire della loro rettifica»(v. pagine nn. 24 e 27 del controricorso). 8. Tanto ricapitolato, il ricorso principale va rigettato per la seguente ragione. 8.1. I due motivi di detta impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, ruotando entrambi sulla dedotta omessa dimostrazione del presupposto oggettivo dell’esenzione in relazione all’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 1 e sulla conseguenziale violazione di legge. 8.2. La ricorrente principale ha posto in rilievo di aver rappresentato in sede di appello che «a seguito di istanza di autotutela presentata dall’Istituto religioso, [OSCURATO:PERSONA] provvedeva ad emettere un provvedimento di annullamento parziale avente prot. QB/2018/363699 del 18 maggio 2018 ove rimaneva a carico della controparte una debenza di € 80.294,79 verso l’Ente» (v. pagina n. 5 del ricorso). Dal suo canto, la Provincia Italiana della Società dell’[OSCURATO:PERSONA] ha confermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato nel corso del giudizio di appello che «l'ufficio, dopo aver valutato la richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso, aveva ritenuto sussistente il presupposto per annullare unicamente la pretesa afferente l'immobile di Via G. Ferrari n. 1, in cui aveva sede dell'[OSCURATO:PERSONA] ed a tal proposito depositava l'atto di annullamento in autotutela in cui si dava contezza del parziale annullamento dell'avviso» (così a pagina n. 14 del controricorso). 8.3. In effetti, dalla documentazione prodotta in atti risulta il provvedimento di annullamento parziale dell'avviso di accertamento n. prot. QB/2018/363699 del 18 maggio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA], esaminata l'istanza presentata in data 23 febbraio 2018 dalla Provincia Italiana della Società dell'[OSCURATO:PERSONA] per la revisione dell'avviso di accertamento ICI n. 99880 del 9 dicembre 2013 relativo all'anno di imposta 2011 (oggetto di causa), ha annullato parzialmente detto avviso relativamente alla unità immobiliare identificata al foglio 402/43/501, categoria catastale B01, che corrisponde all'immobile sito alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, riconoscendo espressamente l'esenzione di cui all’art. 7, comma 1 lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così ricalcolando l’imposta complessiva in 80.294,79 €, comprensiva di ogni accessorio. 8.4. Secondo la controricorrente, in ragione di tale evidenza, il giudice di appello ha provveduto al parziale accoglimento del gravame, «vista la mancata contestazione di quanto dedotto in punto di sussistenza dei requisiti per poter beneficiare della invocata esenzione, espressamente riscontrabile nel menzionato provvedimento di parziale annullamento in autotutela» (v. pagina n. 16 del controricorso). 8.5. Tale osservazione va condivisa. Come sopra esposto, la Commissione tributaria ha affermato che «E’ fondato l’appello per quanto attiene alla porzione di immobile con accesso da via G. Ferrari in quanto lo stesso è adibito a residenza dei padri ad attività di catechesi ed esercizi spirituali come dedotto da parte appellante e non contestato da controparte in punto di fatto». Le ragioni dell’accoglimento parziale dell’appello relativamente al predetto immobile si sono basate, dunque, sull’apprezzamento fattuale della menzionata destinazione dei beni, resa manifesta, nella logica della decisione in esame, dallo stesso espresso riconoscimento ad opera dell’ente impositore circa la sussistenza delle condizioni di esenzione dal pagamento del tributo previste dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. L’uso della locuzione «non contestato» da parte del Giudice regionale allude, alla stregua della citata evidenza, non ad una mera mancata presa di posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle allegazioni della contribuente, ma al ben più pregnante dato dell’esplicita adesione da parte dell’ente territoriale alle ragioni del diritto invocato dalla Provincia Italiana della Società dell’[OSCURATO:PERSONA], che ha, per l’appunto, indotto la Commissione regionale a ritenere dimostrata la destinazione del bene alle attività tutelate dalla menzionata norma. Per tale via, risultano destituiti di fondamento i motivi di impugnazione in esame. Non sussiste, infatti, l’asserita violazione di legge, atteso che il Giudice d’appello ha correttamente applicato l’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 sulla base di una verifica di merito, come tale non sindacabile nella presente sede, circa la destinazione del bene a residenza dei padri e ad attività di catechesi ed esercizi spirituali, ipotesi questa riconducibile, sul versante giuridico, alla predetta esenzione, come chiarito da questa Corte, secondo cui, al fine del riconoscimento del beneficio, «deve trattarsi, in particolare, di immobili destinati direttamente ed in via esclusiva allo svolgimento di determinate attività tra le quali quelle dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana (cfr. Cass. n.13966 del 2016)» (così Cass., Sez. T., 11 marzo 2020, n. 6795). Nemmeno ricorre la dedotta violazione dell’onere della prova, avendo la Commissione implicitamente, quanto chiaramente, ritenuto che le ragioni del citato annullamento parziale dell’atto, nel quale si è espressamente affermato che «si riconosce l’esenzione per gli enti non commerciali, in virtù dell’art. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs 504/1992», costituissero il miglior riscontro alla rivendicazione del beneficio avanzata dalla contribuente. 9. Vanno, invece, accolte le prime due censure del ricorso incidentale, con cui la contribuente ha eccepito la nullità dell’impugnata sentenza per l’omessa pronuncia sui motivi d’appello concernenti la richiesta di riconoscimento del beneficio con riferimento all’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 13 in Ostia e la richiesta di disapplicazione delle sanzioni. 9.1. Va premesso, sul versante dell’autosufficienza delle doglianze, che i motivi di appello sono stati puntualmente riepilogati alle pagine nn. 9/13 del controricorso e, del resto, la sussistenza di tali censure in sede di gravame trovano corrispondenza nelle difese di [OSCURATO:PERSONA], che aveva contestato l’esenzione in relazione al bene immobile di cui al «fg. 1086/10/4, di categoria catastale B/1» (v. pagina n. 7 delle controdeduzioni in appello), che è riconducibile all’unità immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] (v. avviso di accertamento), così come il Giudice regionale aveva dato atto che tra i motivi di appello figurava anche quello concernente «l'erroneità della determinazione delle sanzioni irrogate» (così nella sentenza impugnata). 9.2. Ebbene, deve riconoscersi che effettivamente nella sentenza impugnata non vi è traccia di alcuna pronuncia su dette doglianze, il che rende ragione della fondatezza dei primi due motivi del ricorso incidentale. 10. Non può, invece, essere accolta la terza censura proposta dalla contribuente, concernente l’unità immobiliare sita in Roma, al Viale delle Milizie n. 26, con cui è stata eccepita la violazione delle suddette disposizioni (art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ed 1 del d.m. 19 aprile 1994, n. 701), sul rilievo che la nuova rendita catastale notificata dall’Ufficio in data 14 dicembre 2011 poteva trovare applicazione solo dal 1° gennaio 2012 e non in relazione ad annualità di imposta ancora sospese. Difatti, anche di recente, è stato ribadito che: -«questa Corte, con due pronunce a Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. U., 9/2/2011, n. 3160 e Cass., Sez. U, 15/2/2011, n. 3666), poi seguite da una copiosa giurisprudenza delle Sezioni Semplici (cfr. ex multis Cass.9/6/2017, n. 14402), ha affermato che, in tema di ICI, l'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso che è impossibile utilizzare una rendita prima della sua notifica, al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude che la rendita medesima, una volta notificata, possa essere utilizzata ai fini impositivi anche per annualità d'imposta «sospese», ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso»; - «in sintesi, secondo il Giudice di legittimità, l'utilizzazione a fini impositivi della rendita per annualità d'imposta anteriori ancora suscettibili di accertamento è necessario che la rendita, messa in atto successivamente al 1° gennaio 2000, sia stata comunque notificata»; -«tale principio è stato reiteratamente affermato anche in riferimento ad ipotesi di modifica dell'attribuzione di rendita catastale a seguito di variazione, richiesta con procedura DOCFA (cfr. Cass. 29/10/2021, n. 30870 in motiv., Cass. 16/6/2021, n. 17002, Cass. 11/4/2019, n. 10126; contra Cass. 30/10/2018, n. 27576, Cass. 20/10/2010, n. 21505)» (così, tra le tante, Cass. 7 marzo 2023, n. 6841). Ed ancora, con pronuncia resa tra le medesime parti, relativamente agli stessi beni, sia pure in relazione a diverse annualità (2007, 2008, 2009, 2010), questa Corte ha riaffermato che «in tema d'ICI, da un lato, l'art. 74 della l. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita (Sez. 6 -5, n. 4587 del 21/02/2020, Rv. 657318 - 01) e, dall’altro lato, la rettifica della rendita catastale effettuata dall'Agenzia del territorio opera dal momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall'epoca di notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione (Sez. 5, n. 26347 del 29/09/2021, Rv. 662286 - 01) », aggiungendo che la conseguenza dell’inapplicabilità della rendita per le annualità precedenti non può essere fatta discendere dal «mancato rispetto del termine di cui al d.m. n. 701 del 1994, che è, peraltro, un termine meramente ordinatorio, in mancanza di una previsione specifica in questo senso» (così Cass., Sez. T., 7 novembre 2022, n. 32759) Deriva da quanto precede che la nuova rendita catastale messa in atti in data 12 ottobre 2011, a fronte di una rendita proposta con la procedura docfa del 2 luglio 2010, e notificata in data 14 dicembre 2011, correttamente è stata applicata anche per l’anno 2011, risultando tale annualità d'imposta ancora suscettibile di accertamento, non essendo il potere accertativo dell’ente impositore precluso dalla previsione del relativo temine annuale previsto dall’art. 1 del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, di natura pacificamente non perentoria, contando solo che la verifica riguardi un’annualità ancora «sospesa», come accaduto nella specie. 11. Alla stregua delle considerazioni svolte, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, mentre vanno rigettati i motivi del ricorso principale ed il terzo motivo di quello incidentale. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e rinviata in relazione ai motivi accolti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente grado di giudizio. 12. Va, inoltre, dato infine, atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorsoprincipale. P . Q . M . La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta i motivi del ricorso principale ed il terzo motivo di quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, in relazione ai motivi accolti, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in