CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 25067/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.1. Con sentenza del 11 febbraio 2026 la Corte di Appello di Milano, in parzialeriforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 17 gennaio 2025, esclusouno degli episodi di truffa in concorso contestati nonché il reato di sostituzione dipersona, per i quali l’imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna,confermava nel resto, in relazione alle ulteriori condotte truffaldine, erideterminava la pena.2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], articolandoun unico motivo di ricorso con il quale eccepisce la mancata declaratoria di nondoversi procedere in quanto estinti i reati per intervenuta prescrizione. Evidenziaal riguardo che la corte territoriale aveva collocato temporalmente i reati contestati“dopo agosto 2017” ed aveva escluso “l’intervenuta prescrizione, atteso che siapplica la sospensione di cui alla legge n.103 del 2017 per i fatti commessi tra il3.8.2017 e il 31.12.2019”.Posto che il dies a quo andava individuato, al più tardi, nella data del 19ottobre 2017 e che non erano state applicate le aggravanti della truffa, il termineordinario di prescrizione di sei anni era decorso il 18 ottobre 2023, prima dellapronuncia di prima grado, in assenza di validi atti interruttivi, in quanto l’atto dicitazione a giudizio, pur recando la data di compilazione del 28 giugno 2023, eraprivo dell’attestazione di deposito e, quindi, di data certa idonea a produrrel’effetto interruttivo (la prima notificazione del decreto si era perfezionata il giorno11 dicembre 2023).3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.Va ribadito infatti il principio di diritto secondo cui, ai finidell'interruzione della prescrizione del reato, non è necessariala notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio all'imputato, essendosufficiente la sola emissione del decreto stesso, sottoscritto dal pubblico ministero,indicativa della persistenza dell'interesse punitivo dello Stato (in termini, Sez. 1,n. 2113 del 22/11/2007, dep. 2008, Russo, Rv. 238478 – 01).La sentenza di primo grado da atto (pag. 2) che il [OSCURATO:PERSONA] è stato citatodirettamente a giudizio con decreto del 28 giugno 2023, così come peraltroriportato nel motivo di ricorso, con riferimento alla data di sottoscrizione delprovvedimento da parte dell’autorità giudiziaria requirente, con conseguenteinterruzione del termine di prescrizione.4. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]