CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07458/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, quale giudice del rinvio, per quanto qui rileva, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 8 luglio 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, ha rideterminato la pena complessivamente irrogata a [OSCURATO:PERSONA]Agate, per i reati di cui agli artt. 110-629 cod. pen. e 73 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, previa applicazione della continuazione con la pena inflitta con precedente sentenza irrevocabile. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Agate, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione; con cui lamenta la violazione di legge (in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. e 546 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione. Per il delitto di traffico di stupefacenti già giudicato, la Corte di appello ha applicato un aumento di due anni di reclusione: tale segmento sanzionatorio, per un unico fatto di reato, risulterebbe del tutto sproporzionato e, comunque, non sorretto da alcuna motivazione. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono. 2. La prima decisione di appello aveva rigettato la richiesta di continuazione tra il delitto associativo e i conseguenti reati-fine in tema di stupefacenti (capi 8) e 9) della rubrica imputativa del presente procedimento) e il reato ex art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Adrano il 5 marzo 2016, oggetto della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 20 giugno 2016, confermata dalla Corte di appello di Catania il 4 novembre 2016, punito con cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro 18.000 di multa. La Sesta Sezione penale di questa Corte, con la sentenza n. 33753 del 25/05/2023, aveva parzialmente accolto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]Agate, rinviando al giudice del merito per verificare se, rispetto al fatto separatamente giudicato, potessero ravvisarsi gli stessi indici sintomatici di attuazione di un medesimo disegno criminoso al pari dei reati-fine contestati nel presente procedimento (per i quali il vincolo della continuazione era già stato riconosciuto), annullando sul punto la decisione di appello per difetto di motivazione e dichiarando inammissibile nel resto l'impugnazione. Con la sentenza qui impugnata, la Corte ionica, nel perimetro cognitivo così devolutole, richiamato il dictum della pronuncia di legittimità, ha ritenuto avvinti ex art. 81 cod. pen., attesa l'omogeneità cronologica, anche i reati precedentemente giudicati, in ordine ai quali ha ritenuto «pena congrua», senza ulteriori specificazioni, quella di due anni di reclusione. 3. Non è revocabile in dubbio l'obbligo per il giudice di argomentare, quanto alle modalità di determinazione della pena complessiva, anche in merito all'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01, che sottolinea, d'altronde, come il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena sia correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore, poiché di una pena non si può affermare o negare l'esattezza, ma si può riconoscere o criticare la ragionevolezza, intesa come relazione di coerenza tra la specie e la misura della sanzione individuate e gli elementi che devono essere presi in considerazione per la dosimetria). Si ritiene non necessaria una motivazione specifica e dettagliata solo quando siano individuati aumenti di esigua entità, poiché in tal caso è escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e possono ritenersi sufficienti espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", ovvero il semplice richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005- 01, in motivazione; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). 4. Nel caso di specie, in presenza di un aumento di tangibile consistenza e ben lontano dal minimo edittale (a fortiori, laddove si consideri che il dato finale postula implicitamente una precedente diminuzione ex art. 442 cod. proc. pen.), il minimale accenno alla congruità dell'ulteriore segmento sanzionatorio non dà conto di una ponderata valutazione degli elementi posti a base della decisione in ordine al trattamento punitivo e non consente il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale. 5. In conclusione, in conseguenza della suddetta insuperabile lacuna argomentativa per quanto attiene al dovere di motivazione che sorregge la quantificazione della pena anche con riferimento agli aumenti riguardanti i reati satellite, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catana che - nel valutare nuovamente l'entità dell'aumento per la riconosciuta continuazione - terrà conto dei rilievi sopra indicati, argomentando adeguatamente le proprie conclusioni.Consegue, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul predetto punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara irrevocabile l'affer