CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09572/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocatoCANDIDO BONAVENTURA-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti incidentali-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13792/2020Numero sezionale 2532/2025Numero di raccolta generale 9572/2026Data pubblicazione 14/04/2026SILEMAR S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LAVIANOELOISA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n.108/2019 depositata il 19/02/2019.Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del23/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto deiricorsi.Uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.-[OSCURATO:PERSONA] con atto avviato per la notifica il 13 marzo 2020ha proposto ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza n.108/2019 della Corte d’appello di Messina pubblicata il 19 febbraio2019.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato in data 16 giugno2020 (come documentato dalla relata di notifica telematica a mezzoposta elettronica certificata in atti) ricorso incidentale articolato indue motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha notificato in data 19 giugno 2020 (comedocumentato dalla relata di notifica in atti) ricorso incidentale “inadesione ai motivi di ricorso” proposti da [OSCURATO:PERSONA].Gli altri intimati, indicati in epigrafe e nei ricorsi, non hanno svolto2. – La Corte d’appello di Messina, pronunciando in sede di rinvio aseguito della sentenza di questa Corte n. 8096 del 2014, ha2 di 10Numero registro generale 13792/2020Numero sezionale 2532/2025Numero di raccolta generale 9572/2026Data pubblicazione 14/04/2026condannato nei rispettivi importi al pagamento della indennità disoprelevazione ex art. 1127 c.c.:la [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di Gioacchino, Concetta e [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], deglieredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore di Concetta, Costantino eGioacchino Vita;[OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA].3. – La sentenza di cassazione n. 8096 del 2014 pronunciò sui ricorsiavverso la sentenza n. 634/2011 della Corte d'appello di Messinaproposti:in via principale da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](ricorso poi rinunciato con conseguente estinzione) e di CarmeloRigano, il quale non si costituì;in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimasti inappello soccombenti in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA];in via incidentale altresì dalla [OSCURATO:SOCIETA]La sentenza n. 8096 del 2014, per quanto ancora rilevi:accolse il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diCarmelo Rigano limitatamente al “sesto motivo, prima parte”, nonchéil ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alterzo motivo, quanto alla discordanza dagli esiti della CTU in rapportoal riferimento temporale degli accertamenti (marzo 2002, ovveromarzo 1989);accolse il quarto motivo del ricorso principale Ammannato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché il primo motivo del ricorsoincidentale [OSCURATO:PERSONA] – Muscolino, per la mancata detrazione della quotaspettante al condomino autore della sopraelevazione dal quozientevalore suolo/numero piani;3 di 10Numero registro generale 13792/2020Numero sezionale 2532/2025Numero di raccolta generale 9572/2026Data pubblicazione 14/04/2026accolse il quarto motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] – Muscolinoquanto al vizio di ultrapetizione della condanna rispetto alla domandadi [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto il pagamento "nella misura di Euro25.000,00 oltre interessi e svalutazione dal 13/7/1994 al soddisfo".Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleCarmelo Celentano, ha depositato memoria, chiedendo il rigetto deiricorsi.Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria,eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità delle censure delricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sua mancata costituzionenel giudizio rescindente definito con la sentenza n. 8096 del 2014.MOTIVI DELLA DECISIONE1.-Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censura la violazioneo falsa applicazione dell’art. 1127 c.c. e l’omesso esame circa il fattodella rilevanza di un manufatto sul lastrico solare preesistente allasopraelevazione e demolito.Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censura la violazioneo falsa applicazione dell’art. 1127 c.c. e l’omesso esame circa il fattodella determinazione del valore al mq. dell’indennità disopraelevazione.Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censura la violazione ofalsa applicazione dell’art. 1127 c.c. e l’omesso esame circa il fattodella erronea quantificazione in perizia dei piani del fabbricato e dellaquantificazione dell’indennità di sopraelevazione dovuta al ricorrentee agli altri attori.Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censura la violazione ofalsa applicazione dell’art. 1127 c.c. e l’omesso esame circa il fattodell’adesione prestata dai giudici di rinvio al contenuto ed ai conteggidell’elaborato peritale.4 di 10Numero registro generale 13792/2020Numero sezionale 2532/2025Numero di raccolta generale 9572/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censura la violazione ofalsa applicazione dell’art. 1127 c.c., per la disposta condanna alpagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria dal“6.12.1994 al soddisfo”, e cioè dalla domanda al soddisfo.Il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censura la violazionedelle tabelle di cui al d.m. 10 marzo 2014, tenuto conto del valoredella causa (superiore ad € 52.000,01 ed inferiore ad € 260.000,00.2. - I primi quattro motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possonoesaminarsi congiuntamente e si rivelano inammissibili.3. – Occorre premettere una considerazione in diritto che si riveleràdirimente anche ai fini dell’esame dei ricorsi incidentali.3.1. – [OSCURATO:PERSONA] agì nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perottenerne la condanna al pagamento dell’indennità ex art. 1127,comma 4, c.c. Altri condomini del medesimo fabbricato di viaCentonze isolato 218 di Messina agirono nell’ambito dei diversi giudiziriuniti per ottenere a loro volta l’indennità ex art. 1127, comma 4,c.c. da [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] eAmalia Muscolino, quali autori della sopraelevazione di due pianioperata sull’edificio.4. – L'indennità di sopraelevazione prevista dall'art. 1127, comma 4,c.c., è dovuta individualmente e proporzionalmente dai singoliproprietari dell'ultimo piano che abbiano visto aumentare, a scapitodegli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell'edifici.Tale indennità intende, perciò, compensare in parte i condomini,assumendo a parametro il valore del suolo occupato. Lalegittimazione ad esercitare il diritto all'indennità di sopraelevazioneex art. 1127, comma 4, c.c., spetta, a sua volta, ai singoli condominiche rivestivano tale qualifica al tempo della sopraelevazione e nonall'ente condominiale unitariamente inteso, né collettivamente aciascun condomino (Cass. n. 11490 del 2020; n. 23256 del 2016).5 di 10Numero registro generale 13792/2020Numero sezionale 2532/2025Numero di raccolta generale 9572/2026Data pubblicazione 14/04/20265. – Deve pertanto enunciarsi il seguente principio:ove la sentenza determinativa dell'indennità di sopraelevazione siastata pronunciata, come nella specie, individualmente eproporzionalmente nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimopiano ed in favore degli altri condomini, si ha comunque riguardo adun caso di litisconsorzio facoltativo. Le cause, per loro naturascindibili, restano, infatti, distinte, per cui, pur nell'identità dellequestioni, permane l'autonomia dei diversi rapporti processuali e dellesingole causae petendi. Ne consegue che l’impugnazione dellasentenza resa in tale situazione di cumulo di cause scindibili rimaneriferita ad uno o ad alcuni dei rapporti processuali cumulati e nonpreclude la formazione del giudicato con riguardo agli altri.6. – Nel distinto ed autonomo rapporto processuale inerenteall’indennità di sopraelevazione spettante a [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], il thema decidendum del presentegiudizio di cassazione, avente ad oggetto il ricorso avverso lasentenza pronunziata dai giudici del rinvio prosecutorio, resta limitatoalle questioni affrontate e decise in occasione del primo giudiziorescindente, ovvero a quelle delineate nella sentenza n. 8096 del2014: discordanza dagli esiti della CTU in rapporto al riferimentotemporale degli accertamenti (marzo 2002, ovvero marzo 1989);mancata detrazione della quota spettante al condomino autore dellasopraelevazione dal quoziente valore suolo/numero piani.6.1. - I primi quattro motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], oltre aprospettare una violazione o falsa applicazione dell’art. 1127 c.c., inragione, a ben vedere, della asserita carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa, richiedono in realtà a questaCorte di esaminare nuovamente la rilevanza di un preesistentemanufatto sul lastrico solare, la determinazione del valore al mq.6 di 10Numero registro generale 13792/2020Numero sezionale 2532/2025Numero di raccolta generale 9572/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’indennità, la quantificazione dei piani del fabbricato e della stessaindennità, il contenuto e i conteggi presenti dell’elaborato peritale.La sentenza rescindente n. 8096 del 2014, nell’ambito del rapportoprocessuale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disponendo ildescritto annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, sibasava su accertamenti dei presupposti di fatto che costituivanoaltresì le premesse logico-giuridiche della decisione. Il riesame inquesta sede dei fatti su cui si incentrano i primi quattro motivi delricorso di [OSCURATO:PERSONA] verrebbe a porre nel nulla o a limitare glieffetti di quella sentenza.7. - Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è invece fondato.La Corte d’appello di Messina ha disposto la condanna al pagamentodegli interessi e della rivalutazione monetaria dal “6.12.1994 alsoddisfo”.Come invece aveva deciso già la stessa sentenza rescindente n. 8096del 2014, l'indennità prevista dall'art. 1127 c.c. è oggetto di un debitodi valore, da determinarsi con riferimento al tempo dellasopraelevazione, sicché non trova applicazione la regola dettatadall'art. 1224 c.c. per i debiti di valuta, secondo cui gli interessi legalisono dovuti dalla costituzione in mora, spettando gli stessi, invece,dal giorno di ultimazione della sopraelevazione, che dovrà accertarsiin fatto in sede di rinvio (anche Cass. n. 7028 del 2019; n. 12292 del2003).7.1. – Al riguardo, nella memoria depositata dal Pubblico Ministero siè osservato che “[l]a data del 6/12/1994 indicata dalla sentenzarescindente è stata quindi già ritenuta corretta o comunque copertadal giudicato”. Si tratta, invece, di circostanza che non può dirsiaccertata nelle premesse logico-giuridiche della sentenza rescindenten. 8096 del 2014, leggendosi in essa che “il dies a quo degli interessiavrebbe dovuto essere identificato, addirittura, col dì — antecedente7 di 10Numero registro generale 13792/2020Numero sezionale 2532/2025Numero di raccolta generale 9572/2026Data pubblicazione 14/04/2026al 6.12.1994, individuato, viceversa, dal secondo giudice - diultimazione della sopraelevazione”.8. - Il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] rimane assorbito inconseguenza dell’accoglimento del quinto motivo, in quanto larelativa censura in tema di liquidazione delle spese processuali èdiretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio,resta travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenzaimpugnata.9. – Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciala violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in subordine, la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c., per l’omessa pronuncia sull’eccezionedi giudicato interno in ordine al valore dell’area di sedime, ocomunque per l’inosservanza di tale giudicato.Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] dichiara la “adesione ai motividi ricorso” proposti da [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di ricorsi incidentali tardivi, non avendo essi rispettato iltermine lungo annuale di cui all'art. 327 c.p.c., qui operante rationetemporis: la sentenza n. 108/2019 della Corte d’appello di Messina fupubblicata il 19 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannonotificato in data 16 giugno 2020 e [OSCURATO:PERSONA] ha notificato indata 19 giugno 2020 (con sospensione dei termini ex art. 83, comma2, d.l. n. 18 del 2020 dal 9 marzo all'11 maggio 2020).10. - I due ricorsi incidentali operano in rapporti processuali distintirispetto a quello oggetto del ricorso principale, corrente fra CarmeloRigano e [OSCURATO:PERSONA]. Essi invero concernono i rapporti didebito/credito per l’indennità di sopraelevazione tra [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Per il principio dapprima enunciato, ove la sentenza determinativadell'indennità di sopraelevazione sia stata pronunciata, come nellaspecie, individualmente e proporzionalmente nei confronti dei singoli8 di 10Numero registro generale 13792/2020Numero sezionale 2532/2025Numero di raccolta generale 9572/2026Data pubblicazione 14/04/2026proprietari dell'ultimo piano ed in favore degli altri condomini, si hacomunque riguardo ad un caso di litisconsorzio facoltativo e le cause,per loro natura scindibili, restano distinte, per cui l’impugnazionedella sentenza resa in tale situazione di cumulo di cause scindibilirimane riferita ad uno o ad alcuni dei rapporti processuali cumulati enon preclude la formazione del giudicato con riguardo agli altri.Non è pertanto ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva,vertendosi in caso di cumulo soggettivo di attori e convenuti perl'accertamento di crediti e di debiti a ciascuno di loro autonomamentespettante, senza che l’impugnazione principale proposta da [OSCURATO:PERSONA]Rigano contro [OSCURATO:PERSONA] potesse rimettere in discussione leposizioni delle altre parti.11.- Pertanto:va accolto il quinto motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]Rigano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], vanno dichiaratiinammissibili i primi quattro motivi dello stesso ricorso e va dichiaratoassorbito il sesto motivo;vanno dichiarati inammissibili i ricorsi incidentali proposti da AldoUrsino e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].Consegue la cassazione della sentenza impugnata nel rapporto traCarmelo Rigano e [OSCURATO:PERSONA], nei limiti della censuraaccolta, con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversacomposizione, la quale procederà a nuovo esame della questione,uniformandosi al principio enunciato, e provvederà anche in ordinealle spese del giudizio di cassazione nel medesimo rapporto traCarmelo Rigano e [OSCURATO:PERSONA].Possono invece compensarsi, in ragione della reciproca soccombenza,le spese processuali del giudizio di cassazione nel rapporto tra AldoUrsino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].9 di 10Numero registro generale 13792/2020Numero sezionale 2532/2025Numero di raccolta generale 9572/2026Data pubblicazione 14/04/2026Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per la rispettivaimpugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo del ricorso principale proposto da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarainammissibili i primi quattro motivi dello stesso ricorso e dichiaraassorbito il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata nel rapportotra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nei limiti della censuraaccolta, e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione;dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti da [OSCURATO:PERSONA] eAmalia Muscolino e da [OSCURATO:PERSONA] e compensa nei rapporti fratali parti le spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civiledella Corte suprema di cassazione, il 23 ottobre 2025.Il Consigliere estensoreANTONIO SCARPALa PresidenteMILENA FALASCHI10 di 10