CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 febbraio 2021
Cassazione n. 38042/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 24110 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro PLEBANIMASSIMO rappresentato e difeso in forza di procura speciale inatti dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Lombardia sez. staccata di Brescia n. 636 / 25 / 2 1 depositata i n data 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: società cancellata–art. 28 d. Lgs. N.175/2014 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] , quale liquidatore della società GROUP s.r.l. in liquidazione, ricorreva contro l’avviso di accertamento notificato alla ridetta società per IRES, IRAP e IVA 2013, sostenendo che l’atto – notificatogli il 7 dicembre 2017 - era stato emesso nei confronti di una società già cancellata da registro imprese (in sentenzasi indica dapprima la data del 31 dicembre 2015, quindi quelladel 30 settembre 2015; in ricorso si indica la data del 10 luglio2017); - la CTP rigettava il ricorso; - impugnava parte soccombente e la CTR accoglieva l’impugnazione riformandola pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa un solo motivo; resiste con controricorso il PLEBANI; Consideratoche: - va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che parte controricorrente solleva con riferimento al difetto di procura da parte dell’Agenzia delle Entrate in favore dell’avvocatura dello Stato che sarebbe quindi priva di ius postulandi, alla luce della giuri sprudenza di questa Corte (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 23865 del 29/10/2020 ) secondo la quale in tema di contenzioso tributario, l' Avvocatura dello Stato, per proporrericorso per cassazione in rappresentanza dell'Agenziadelle Entrate, deve avere ricevuto da quest'ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzionenel ricorso, atteso che l'art. 366, n. 5, c.p.c., inserendo trai contenuti necessari del ricorso "l'indicazione della procura, se conferita con atto separato", fa riferimento esclusivamente allaprocura intesa come negozio processuale attributivo dello ius postulandi, peraltro non necessario qua ndo il patrocinio sia assunto dall'Avvocatura dello Stato e non invece al negozio sostanzialeattributivo dell'incarico professionale al difensore ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - va parimenti rigettata l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza , in quanto l’atto di gravame contiene elementi idonei e sufficienti a far percepirea questa Corte le questioni sottoposte al suo esame; - possono dunque esaminarsi le doglianz e di parte ricorrente; - l’unico motivo dedotto si incentra sulla vi olazione e/o falsa applicazionedell’art. 28 del d. l gs. n. 175 del 2014, dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento alla ritenuta inesistenza dell’atto impositivo notificato alla società di capitali GROUP s.r.l. inliquidazione entro il quadriennio dalla cancellazione del registro delleimprese; - il motivo è fondato; - la disposizione qui applicabile, vale a dire l’art. 28 sopra citato, nel comma4 recita: “ a i soli fin i della validità e dell'efficacia degli atti diliquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dallarichiesta di cancellazione del Registro delle imprese”; - esaminando fattispecie nelle quali l’atto impositivo è stato notificatoalla società cance llata prima dell’entrata in vigore del d. lgs.n. 175 del 2014, questa Corte ha chiarito come ( si vedano in argomento Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6743 del 02/04/2015; e anche Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 4536 del 21/02/2020 ) l'art. 28, comma 4, del d. l gs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capa cità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa,neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operantenei confronti soltanto dell'amministrazione f inanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (checostituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d. l gs., ossia il 13 dicembre2014, o successivamente; - come la Cor te Costituzionale ha chiarito (Corte Cost. n. 143 del 2020), questa disposizione, anche a fronte dell’estinzione della societàdi capitali (e di persone, come ha avuto modo di chiarire la Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 24 aprile 2015, n. 6743), consente la stabilizzazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria, potendo, infatti, quest’ultima effettuare le attività di controllo e di accertamento negli ordinari termini previsti dalla disciplina tributaria, nonché notificare i relativiatti direttamente all’originario debitore; - se ne trova conferma nella formulazione dello stesso art. 28, comma 4, del d. L gs. n. 175 del 2014, nel quale il termine quinquennale è stato individuato – si legge ancora nella citata relazione governativa – « avuto riguardo ai termini di cui agli articoli 43, comma 2, del d.P.R. n. 600/73 e 57, comma 2, del d.P.R.n. 633/1972 che disciplinano, rispettivamente, i termini per l’accertamentoin ipotesi di omessa dichiarazione II.DD. o IVA»; - la ratio della norma è chiaramente quella di consentire all’Amministrazione finanziaria di compiere le ordinarie attività di accertamento nonostante l’estinzione della società; dal punto di vista sistematico, la possibilità di notificare validamente gli atti intestati ad un soggetto non più esistente si presenta pur e coerente con il sistema tributario complessivamente considerato, in quanto l’art. 65, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 permette espressamente, con riguardo alle persone fisiche, che «la notifica degli atti intestati al dante causa [possa] essere effettuataagli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazionedi cui al secondo comma»; - alla luce delle sopra espo ste considerazioni, nel ritenere che l’atto impositivoqui impugnato notificato al PLEBANI quale liquidatore della GROUP s.r.l. (così risulta dalla sentenza pag. 2 penultimo periodo) fosse illegittimo, stante la cancellazione già avvenuta della stessa, la CTR ha quindi commesso errore di diritto poiché nonha fatto applicazione della disposizione di cui si è detto che fa salvi, in caso come quello che ci occupa, gli effetti di stabilizzazione degli atti notificati alla società cancellata ; effetti che la pro nuncia impugnata ha invece erroneamente posto nel nulla; - la cancellazione in parola, in questo caso, non era infatti ex lege ancoraavvenuta poiché dovevano ancora decorrere i cinque anni dicui sopra; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvioal giudice dell’appello per nuovo esame del merito; p.q.m. acc