CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14235/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con note di replica ed allegati [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1°/10/2025, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 3/12/2024 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole di plurime violazioni degli artt. 110 cod. pen., 40, comma 1, lett. b), coma 4 e 49, d. Igs. 26 ottobre 1995, n. 504. 2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo'i seguenti motivi:- inosservanza dell'art. 270 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe confermato l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, nei confronti del ricorrente, ribadendo il medesimo, errato argomento già speso dal primo Giudice. In particolare, non risulterebbe corretta l'interpretazione della norma richiamata, nella parte in cui individua i caratteri in forza dei quali i procedimenti possono essere ritenuti "diversi": la giurisprudenza di legittimità, diffusamente citata, avrebbe infatti sposato un approccio sostanzialistico, che prescinderebbe da elementi formali, mentre le sentenze di merito avrebbero richiamato una mera "convergenza investigativa" non ritenuta sufficiente dagli indirizzi nonnofilattici. Ne conseguirebbe che le intercettazioni disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quanto ai reati di riciclaggio ed intestazione fittizia di beni, non potrebbero essere utilizzate a carico del ricorrente, al quale erano state contestate condotte di importazione di prodotti petroliferi in evasione di accise; - travisamento della prova per manifesta contraddittorietà. La Corte di appello avrebbe commesso un errore attribuendo al ricorrente un ruolo diverso rispetto a quello emerso dalle parole del teste Labella, militare della Guardia di Finanza; sebbene da queste, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] fosse risultato soltanto un cliente finale, dunque esente da responsabilità penale, la sentenza impugnata lo avrebbe qualificato come partecipe e consapevole delle importazioni illecite. Il travisamento della prova, pertanto, risulterebbe evidente; - inosservanza degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. con riguardo al concorso nel reato. L'esame delle emergenze dibattimentali, con particolare riguardo alle dichiarazioni del citato Labella, consentirebbe di riscontrare l'assenza di elementi certi quanto alla colpevolezza, e dunque il mancato superamento del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ancora dalla testimonianza del Labella, infatti, emergerebbe che il ricorrente avrebbe ricoperto la sola veste di acquirente finale, così che la responsabilità non apparirebbe neppure a livello indiziario; - infine, la contraddittorietà della motivazione è contestata quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo alla prima censura, con la quale si contesta la inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], occorre innanzitutto evidenziare che, per come riportato in entrambe le sentenze, le contestazioni a carico di questi erano emerse nell'ambito di un'indagine nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni, all'interno della quale era risultata anche un'attività di importazione di prodotti petroliferi in evasione delle 2accise, strutturata in forma organizzata (dal che, il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA], quale acquirente/destinatario finale). 4.1. Muovendo da questa premessa in fatto, i Giudici del merito hanno dunque affermato che il procedimento dal quale origina la presente vicenda è il medesimo nel quale furono disposte le intercettazioni. In particolare, per come riportato nella sentenza impugnata: a) le conversazioni intercettate riguardano gli stessi episodi contestati al ricorrente; b) nei due procedimenti, vi è piena identità di oggetto (contrabbando di gasolio) e di protagonisti. Alla luce di questi elementi, la Corte di appello ha quindi concluso per la piena utilizzabilità delle intercettazioni anche in questo processo, sul presupposto che l'art. 270 cod. proc. pen. - il cui primo comma stabilisce, per quel che qui rileva, che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti - mira ad impedire "indebite estensioni, ma non preclude la circolazione fisiologica di prove tra procedimenti che condividono medesimi fatti e soggetti". 4.2. Tale affermazione, peraltro, è speculare a quella contenuta nella sentenza di primo grado: in quest'ultima, in particolare, il Tribunale aveva individuato: a) quanto al reato qui contestato, una piena identità di condotte rispetto a quelle oggetto del procedimento a carico dei concorrenti del [OSCURATO:PERSONA], compreso il citato [OSCURATO:PERSONA]; b) quanto al reato associativo, una connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto tutti i reati fine - compresi quelli qui in esame - erano risultati commessi in esecuzione del programma del sodalizio. In piena adesione, dunque, al principio di diritto fissato da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, in forza del quale il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge. Con l'effetto, qui da ribadire, che, in tema di intercettazioni, si vede nell'ambito del "medesimo procedimento" nel caso in cui il reato per il quale si procede, pur se non indicato nel decreto autorizzativo, attiene a un fatto storico il cui nucleo centrale coincide od è incluso in quello posto a fondamento di tale provvedimento, sicché, per la legittima acquisizione dei risultati dell'attività captativa, la relativa autorizzazione deve intendersi disposta "ab origine" per questo reato, sebbene connesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 3, n. 18413 del 14/4/2025, Padovani, Rv. 28815). 4.4. Tutte queste considerazioni, evidentemente congrue e prive di vizio, impediscono, peraltro, ogni più specifica valutazione del primo motivo di ricorso,il cui esame - nell'ottica prospettata - imporrebbe accertamenti di merito preclusi alla Corte di legittimità. In particolare, l'ampio richiamo giurisprudenziale contenuto alle pagine 4-6 dell'impugnazione - nella parte in cui menzionano la necessaria verifica di una stretta connessione tra i procedimenti, sotto un profilo oggettivo, probatorio o finalistico - richiederebbe un accertamento in fatto di tutti i caratteri propri dei procedimenti medesimi, non consentito alla Corte di cassazione e, peraltro, neppure esposto nel motivo in esame: questo, infatti, in esito all'ampio rinvio giurisprudenziale, si limita ad affermare che la convergenza investigativa non giustificherebbe l'applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen., e che le intercettazioni poi utilizzate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato qui giudicato, sarebbero sorte in un procedimento per riciclaggio ed intestazione fittizia di beni. Senza, dunque, individuare alcun rapporto tra i due procedimenti, diversamente da quello riportato dai Giudici del merito, con la cui motivazione, pertanto, la censura non si confronta. 4.3. Il primo motivo di ricorso, quindi, è del tutto infondato. 5. Il secondo ed il terzo motivo, concernenti il ruolo ricoperto dal ricorrente nella vicenda, anche in termini concorsuali, sono inammissibili. 5.1. Lungi dal prospettare un effettivo vizio di motivazione, nella forma del travisamento della prova, le censure tendono invero ad ottenere in questa sede una nuova rilettura in fatto delle dichiarazioni del teste Labella, riportate per stralci, con la conclusione che dalle stesse non emergerebbe alcuna figura di concorrente, ma soltanto quella di cliente finale, come tale esente da responsabilità. 5.2. Ebbene, questa operazione valutativa non è consentita alla Corte di legittimità, alla quale ,è precluso l'esame dei profili di merito propri di una testimonianza (peraltro, più che diffusamente riportata nella sentenza di primo grado), limitandosi il relativo sindacato alla verifica di eventuali vizi della motivazione nei rigorosi e non superabili termini di cui all'art. 606 cod. proc. pen. 5.3. I due motivi di ricorso, peraltro, non si confrontano affatto con l'ampio tenore della prima pronuncia di merito, integralmente ripresa e fatta propria dalla Corte di appello, con la quale - capo per capo, in relazione ad ogni singolo episodio contestato - è stato accertato che: a) le operazioni concernenti il trasporto del prodotto erano state ricostruite sulla base di sistemi satellitari, "incrociati" con videoriprese ed intercettazioni; b) quanto agli episodi contestati a [OSCURATO:PERSONA], titolare di "MLT Logistica", in un'occasione era stato visto l'arrivo del camion, con la successiva operazione di consegna, mentre nelle altre i militari avevano fatto riferimento alle captazioni; c) il modus operandi era sempre uguale, ad esempio quanto ai pagamenti (ad un prezzo inferiore a quello di mercato), che avvenivano spesso nelle mani degli autisti, a consegna effettuata. In forza di questi elementi, 4le sentenze di merito hanno dunque concluso che [OSCURATO:PERSONA] era un utilizzatore finale del prodotto importato, pienamente consapevole del carattere illecito dell'importazione (anche per l'assenza di doverosa documentazione, che un operatore del settore come lui avrebbe dovuto riscontrare, se in buonafede) e della natura del prodotto consegnatogli, anche in ragione della pluralità di operazioni (7 qui contestate), così da risultare evidentemente concorrente nell'importazione illecita. 6. Il ricorso, infine, risulta manifestamente infondato anche sul quarto motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non riscontrandosi alcun vizio di motivazione, né, tantomeno, "presunzioni e automatismi" denunciati dal ricorrente. 6.1. Pronunciandosi sulla medesima questione, infatti, la Corte di appello ha ribadito gli argomenti già contenuti nella prima sentenza, relativi alla gravità complessiva della condotta ed alla reiterazione degli episodi criminosi, tutt'altro che occasionali, peraltro inseriti in un contesto organizzato e finalizzato all'evasione delle accise. Una motivazione del tutto solida ed adeguata, dunque, che evidentemente sfugge alle censure proposte. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichia P.Q.M',r/IARIO