CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17231/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 23 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettaval’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il differimento della pena exartt. 146 o 147 cod. pen., anche nelle forme della detenzione domiciliare, in ragione dellecondizioni cliniche della detenuta, affetta da carcinoma mammario in trattamentochemioterapico e radioterapico, e delle condizioni di salute dell’ultimo figlio minore, nato il[OSCURATO:DATA_NASCITA], che soffrirebbe di problemi respiratori che richiedono un costante monitoraggiocon eventuale utilizzo di strumentazione meccanica in caso di crisi respiratoria.Osservava che dalla relazione sanitaria della Casa di reclusione, relativamente allecondizioni di salute della detenuta, si evinceva che era terminato il ciclo di chemioterapia,che, a breve, ella avrebbe iniziato il ciclo di radioterapia della durata di una settimana, chesubito dopo, avrebbe iniziato la terapia sottocutanea trisettimanale; che, al momento, era indiscrete condizioni di salute, non necessitava di assistenza continua e che erano statieffettuati anche gli interventi e gli accertamenti necessari dopo l’episodio trombotico chel’aveva colpita.Quanto al minore, riferiva che era stato dimesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con parametri vitali stabili eadeguati, in buone condizioni generali, mantenendo il monitoraggio cardiopolmonare conriteneva insussistenti i presupposti di grave infermità fisica per il differimento obbligatorio ofacoltativo della pena in quanto le condizioni cliniche della ricorrente non presentavanofenomeni acuti, erano stabili e discrete, non veniva evidenziato pericolo di vita o particolariproblematiche che potessero determinare la incompatibilità con il regime carcerario.Rilevava, inoltre, la sussistenza di una assoluta pericolosità sociale nonché il pericolo direiterazione dei reati e il pericolo di fuga, desumibili dal certificato penale dal quale sievinceva che la donna ha riportato plurime condanne per reati contro il patrimonio e controla persona, arrivando a cumulare 28 anni di pena da espiare per reati commessi nonostantei numerosi figli in tenera età ed anche portando seco i minori durante la commissione delcrimine. Non sussistevano, quindi, neanche i presupposti per l’applicazione dell’art 147 cod.pen. in considerazione della pericolosità sociale di assoluto rilievo.Riteneva, inoltre, inapplicabile la disciplina previgente di cui all’art. 146 cod. pen. eosservava che, comunque, anche in base a detta disposizione non poteva essere concessoil differimento della pena in considerazione dell’elevatissimo pericolo di recidiva e di fuga cheavrebbero, comunque, comportato la necessità che la detenuta scontasse la pena presso unICAM. Affermava, in proposito, che ove non sussista la condizione per il differimentoobbligatorio ex art. 146 cod. pen. nella forma della detenzione domiciliare ex art. 47-tercomma 1-ter ord. pen. a causa dell’inidoneità del domicilio, in presenza di un concretopericolo di fuga è applicabile la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies comma1-bis ord. pen. da eseguirsi presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.Riferiva, infine, che il minore è attualmente presso la madre nella casa di reclusione diBollate, adeguatamente monitorato.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa della ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.Denuncia che il provvedimento è stato assunto in violazione di legge, avendo il Tribunale disorveglianza di Milano ritenuto inapplicabile alla ricorrente il disposto dell’art. 146, comma 2,cod. pen., in quanto abrogato dal decreto-legge n. 48 del 2025. Osserva che, essendo,quella introdotta, una norma meno favorevole al reo ed avendo la disposizione natura dinorma sostanziale, non è applicabile al caso di specie, nel quale i reati le cui pene sono oggiin esecuzione, sono stati commessi prima dell’entrata in vigore della norma citata. Evidenzia,inoltre, che le condizioni cliniche della ricorrente, affetta da carcinoma mammario intrattamento chemioterapico, non sono compatibili con lo stato di detenzione. Chiede,pertanto, l’annullamento dell’ordinanza e, per l’effetto, la concessione alla ricorrente deldifferimento obbligatorio della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha osservato che«quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione dellapena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen. nei confronti di madre con prole di età inferiorea un anno, si potrà applicare la detenzione domiciliare "umanitaria" ex art. 47-ter, comma 1-ter, in tutti i casi in cui il domicilio della condannata (socialmente pericolosa) risulti idoneo;mentre, nei diversi casi di inidoneità del domicilio, soccorrerà la detenzione domiciliarespeciale ex art. 47-quinquies da eseguirsi presso un istituto a custodia attenuata,sussistendo "un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga". In presenzadel concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, non contestato dallaricorrente, il Tribunale ha rigettato l’istanza, dando atto che la donna è detenuta in un istitutoa custodia attenuata, soluzione rispetto alla quale la modifica normativa è irrilevante (edinfatti il precedente giurisprudenziale è anteriore ad essa)».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Deve premettersi che il sistema dell’esecuzione penale relativo aidetenuti che siano genitori di figli minori prevede una serie di disposizioni voltea tutelare il superiore interesse del minore in tenera età «ad instaurare unrapporto quanto più possibile "normale" con la madre (o, eventualmente, con ilpadre) in una fase nevralgica del suo sviluppo», interesse che, malgrado il suoelevato rango, non forma oggetto di protezione assoluta, tale da sottrarlo adogni possibile bilanciamento con esigenze contrapposte, pure di rilevocostituzionale, quale quelle di difesa sociale, sottese alla necessariaesecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commissione di reati(Corte Cost. sent. n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009).Prima disposizione che viene in considerazione è quella dettata dall’art.146, comma 1, n. 2 cod. pen., il quale prevede(va) il rinvio obbligatoriodell’esecuzione della pena nei confronti di madre di prole di età inferiore adanni uno.L’art. 147, comma 1, n. 3 cod. pen., prevede(va) il rinvio facoltativodell’esecuzione nei confronti di madre di prole di età inferiore ad anni tre.In entrambi i casi, l’art. 47-ter, comma 1-ter legge n. 354 del 1975,introdotto dall’art. 4 legge n. 165 del 1998, dispone che, quando potrebbeessere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena aisensi dell’art. 146 e 147 cod. pen., il Tribunale di sorveglianza può disporrel’applicazione della detenzione domiciliare, anche se la pena supera il limite dicui al comma 1 (anni quattro), stabilendo il termine di durata di taleapplicazione. Ciò al fine di contemperare le esigenze di tutela del condannatocon quelle della collettività.La legge n. 40 del 2001 ha introdotto l’art. 47-quinquies Ord. pen.,prevedendo casi di detenzione domiciliare speciale nei confronti di madri diprole di età inferiore agli anni dieci, qualora non ricorrano le condizioni di cuiall’art. 47-ter del 2011, se non sussiste concreto pericolo di commissione diulteriori delitti, dopo l’espiazione di almeno 1/3 della pena o di 15 anni nel casodi ergastolo.L’art. 3 della legge n. 62 del 2011 ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 47-quinquies, il quale dispone che l’espiazione della pena prevista per accederealla detenzione domiciliare possa avvenire anche presso un istituto a custodiadi commissione di ulteriori delitti, nella propria abitazione o in altro luogo diprivata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza. Talepossibilità, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 2017,è stata estesa anche alle madri condannate per i reati di cui all’art. 4-bis ord.pen.Con la legge n. 48 del 2025 (c.d. decreto sicurezza), infine, è statoabrogato l’art. 146, comma 1, n. 2 cod. pen., con la conseguenza che, allostato, in presenza di prole di età inferiore agli anni uno, il rinvio non è piùobbligatorio, ma facoltativo, essendo stata spostata la relativa previsionenell’art. 147 cod. pen.4. Tanto premesso, si osserva che la ricorrente censura l’ordinanzaimpugnata per avere ritenuto inapplicabile il disposto dell’art. 146, comma 1, n.2 cod. pen., per effetto dell’entrata in vigore del menzionato decreto sicurezza,nonostante la disposizione invocata abbia carattere di norma sostanziale esoggiaccia, quindi, al disposto dell’art. 2, comma 4 cod. pen. Sottolinea che lanovella, disponendo al comma 5 che la pena non possa essere differita neiconfronti di madre di prole di età inferiore a tre anni, se dal pericolo derivi unasituazione di pericolo di eccezionale rilevanza di commissione di ulterioridelitti, introduce un trattamento peggiorativo, con la conseguenza che, qualorale condanne da eseguire siano divenute esecutive prima dell’entrata in vigoredella disposizione, deve trovare applicazione la normativa previgente inquanto più favorevole al reo.Sul punto, deve osservarsi che la Corte Costituzionale, con sentenza n.32 del 2020, ha espresso principi applicabili anche in questa sede, allorché haritenuto illegittima per contrasto con l’art. 25 Cost. l’applicazione retroattiva didisposizioni che hanno «un effetto di trasformazione della pena inflitta e dellasua concreta incidenza sulla libertà personale in senso peggiorativo rispetto alquadro normativo vigente al momento del reato». In tali casi, la successione dinorme determina l ’effetto di rendere applicabile una pena che èsostanzialmente aliud rispetto a quella stabilita al momento del fatto-reato, conla conseguenza che vengono in rilievo le ragioni che giustificano il divieto diapplicazione retroattiva delle leggi che aggravano il trattamento sanzionatorioprevisto per il reato. In tali ipotesi, quindi, occorre verificare se la normativasopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive dellapena prevista dalla legge al momento del fatto, bensì una trasformazione dellanatura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale delcondannato. Ciò si verifica quando, al momento del fatto, fosse prevista unapena da eseguirsi al di fuori del carcere che, per effetto di una novellanormativa, diventi, invece, da eseguirsi dentro il carcere, pur mantenendoimmutato il proprio nomen juris. In tali casi, la pena da scontare diventa,effettivamente, qualitativamente diversa da quella prevista al momento dellacommissione del reato con la conseguenza che deve trovare applicazione ilprincipio della irretroattività della norma sfavorevole. [OSCURATO:PERSONA],pertanto, proprio con riferimento agli effetti prodotti dalla disposizione sulregime di accesso alle misure alternative alla detenzione di cui al Titolo I,Capo VI della legge n. 354 del 1975 ha osservato che si tratta di «misure dinatura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena […] e cheper ciò stesso modificano il grado di privazione della libertà personale impostoal detenuto».Ebbene, questa Corte, con recente pronuncia (Sez. 1, n. 3547 del04/12/2025) cui si intende dare continuità, ha ritenuto che questi principidebbano trovare applicazione anche quando la ratio delle norme si giustifichiin ragione dell’esigenza di assicurare che i minori in tenera età possanogodere di una relazione diretta con almeno uno dei due genitori, finalità,questa, che costituisce un beneficio del quale è titolare il soggetto condannato.Ne consegue che, anche nel caso in esame, nel quale i reati sono staticommessi e le pene inflitte prima della modifica normativa introdotta dal c.d.decreto sicurezza, debba trovare applicazione l’art. 146 cod. pen. nellaprecedente formulazione in quanto più favorevole al reo.5. Nel caso in esame, tuttavia, viene in considerazione un profilopeculiare costituito dalla eccezionale pericolosità della ricorrente, chiaramenteargomentata nell’ordinanza impugnata, nella quale si sottolinea che lacapacità criminale e, quindi, la pericolosità sociale della XXXXXXXXX èdesumibile sia dall’esame del certificato penale, che annovera numerosi reaticontro il patrimonio, taluni anche connotati da gravità (rapine), posti in esseresenza soluzione di continuità sin da quando la ricorrente era minore di età(sino a maturare una pena da espiare di anni 28, mesi 5 e gg. 18 direclusione), sia dai carichi pendenti che confermano l’attualità dellapericolosità sociale, sia dalle modalità delle condotte, poste in essere ancheportando al seguito un proprio figlio minore. In considerazione di taleeccezionale pericolosità nonché del concreto pericolo di fuga desunto dal fattoche la ricorrente ha riferimenti in Croazia dove si è recata durante lagravidanza, omettendo anche di sottoporsi ai controlli a tutela della salutepropria e del feto, il Tribunale ha ritenuto che il domicilio indicato sia inidoneoa fronteggiare il grave pericolo di recidiva. Per tale motivo, ha ritenutoapplicabile il disposto dell’art. 47-quinquies Ord. pen. che, nel caso di pericolodi fuga o di grave rischio di recidiva, prevede la possibilità di espiare la penapresso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.In tal modo, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principioespresso da questa Corte con la sentenza della Sez. 1, n. 2358 del12/10/2023, dep. 2024, Rv. 285616-01, la quale, nella vigenza dell’art. 146cod. pen. precedente formulazione, ha ritenuto che in base al tenore testualedell’art. 47-quinquies, tale disposizione va applicata proprio "quando nonricorrono le condizioni di cui all'art. 47-ter". In particolare, la menzionatapronuncia ha affermato che «[...]si ritiene possibile ravvisare un collegamentotra le disposizioni di cui agli artt. 146 e 147 cod. pen. e quella di cui all'art. 47-quinquies Ord. pen., che è, invero, rappresentato dalla norma-ponte dell'art.47-ter, commi 1 e 1-ter, Ord. pen. Con ciò si vuol dire che, quando potrebbeessere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della penaai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen. nei confronti di madre con prole di etàinferiore a un anno, si potrà applicare la detenzione domiciliare "umanitaria" exart. 47-ter, comma 1-ter, in tutti i casi in cui il domicilio della condannata(socialmente pericolosa) risulti idoneo; mentre, nei diversi casi di inidoneità deldomicilio, soccorrerà la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies daeseguirsi presso un istituto a custodia attenuata, sussistendo "un concretopericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga"».Nel caso in esame, il giudizio di inidoneità del domicilio della ricorrentecostituisce un giudizio di fatto, non contraddetto da nessun elemento contrarioprospettato in ricorso, sicché la soluzione cui è approdato il Tribunale disorveglianza giunge a contemperare efficacemente le esigenze di tutela dellacollettività sociale con l'interesse del minore a vedersi assicurate la cura el'assistenza del genitore.Da quanto esposto consegue che, pur a prescindere dalla modificanormativa, nessun trattamento deteriore è derivato alla condannatadall’applicazione del collocamento in ICAM secondo quanto si deduce dallastessa ordinanza impugnata (pag.1).6. Solo per completezza, deve aggiungersi che la difesa della ricorrenteargomenta la richiesta di differimento ex art. 146, comma 1 n. 2 cod. pen., anchefacendo riferimento al quadro clinico della ricorrente, “condizione di evidenteincompatibilità con qualsivoglia regime carcerario”. Sul punto, si osserva che lacensura è generica. Il Tribunale di Sorveglianza ha esaminato la condizione clinicadella detenuta, osservando che le relazioni redatte dalla [OSCURATO:PERSONA] dellaCasa di Reclusione riferiscono che non sono presenti fenomeni acuti, le condizionicliniche generali sono stabili e discrete, non viene evidenziato pericolo di vita oparticolari problematiche che possano determinare l’incompatibilità con il regimedetentivo. Ha ritenuto non necessario disporre perizia in quanto le relazioni sanitariesono chiare ed esaustive e che anche quelle redatte dal consulente tecnico di parteconvergono sulla diagnosi di neoplasia, che è stata trattata con cicli di chemioterapia,seguiti da cicli di radioterapia, secondo lo stesso protocollo che sarebbe stato seguitoin regime di detenzione domiciliare. Ha riferito che le condizioni cliniche sono noteall’Istituto, costantemente monitorate, stabili, curabili in ambiente carcerario e nonviene evidenziata la necessità di costanti e continui contatti con presidi sanitariesterni.La difesa della ricorrente non ha contestato né si è, comunque, confrontato contali argomenti, limitandosi ad affermare la evidenza della incompatibilità del regimedetentivo con la condizione clinica. Si tratta, tuttavia, di mera asserzione, generica,non argomentata e inidonea a inficiare l’apparato argomentativo del Tribunale disorveglianza. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.