CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto o per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di riconoscimento ed esecuzione della sentenza di condanna di Z.M. alla pena di mesi otto di reclusione, sospesa subordinatamente alla partecipazione alla sottoposizione ad un programma rieducativo, emessa dal Tribunale della violenza sulla donna n. 3 di Malaga (Spagna). Deduce la violazione del d. Igs. 15 febbraio 2016, n. 38, che ha attuato nell'ordinamento la [OSCURATO:PERSONA] 2008/9471GAI del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Rileva, in particolare che gli obblighi e prescrizioni previsti dall'art. 4, comma 1, lett. m), del citato d.lgs. corrispondono alle prescrizioni di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen. e che, in ogni caso, la corte di appello, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato d.lgs. ha la possibilità di procedere ai necessari adeguamenti. Ad avviso del ricorrente l'ordinanza impugnata ha violato tale norma ed ha ritenuto operante il medesimo automatismo previsto in relazione alla recidiva dal d.lgs. 12 maggio 2016 n. 73. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. L'istituto del riconoscimento delle sentenze penali straniere è disciplinato dall'art. 12 cod. pen. che prevede, tra l'altro, che alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento: 1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero di dichiarare l'abitualità, o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere; 2) qualora la condanna importerebbe secondo la legge italiana una pena accessoria; 3) quando, secondo la legge italiana, debba sottoporsi la persona condannata o prosciolta, che si trovi nel territorio italiano a misura di sicurezza personale. Per quanto attiene al procedimento da osservare, in linea generale, salvo quanto si dirà di seguito con riferimento al riconoscimento a determinati effetti delle decisioni adottate da altri Stati dell'Unione europea, trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 730 e ss. cod. proc. pen. 2.1 Va, in primo luogo, considerato che, nell'ambito dell'Unione europea, attraverso le tre decisioni quadro 2008/675/GAI, 2009/315/GAI e 2009/316/GAI si è, introdotta, a taluni limitati effetti, una semplificazione della circolazione delle informazioni relative alle decisioni adottate negli Stati membri. L'ambito di operatività di tale sistema emerge chiaramente dall'analisi della decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle 'decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Come emerge dai considerando 1 e 6, tale decisione quadro si prefigge Io scopo, non di far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri, ma di stabilire un obbligo minimo per gli Stati membri di prendere in considerazione, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale in altro Stato membro, le decisioni di condanna pronunciate In altri Stati membri, attribuendo a questa le medesime conseguenze delle precedenti condanne nazionali. Coerentemente con tale finalità della decisione quadro, al considerando 5, si afferma, l'opportunità di stabilire il principio secondo il quale a una decisione di condanna pronunciata (n uno Stato membro dovrebbero attribuirsi negli altri Stati membri effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali conformemente al diritto nazionale, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale esistenti nel diritto nazionale (considerando 5). Ed infatti, l'art. 3, par. 1, della decisione quadro prevede che n Ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti delta stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale." 2.2 Il d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/675 e, in particolare, all'art. 3 prevede che le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere. Il comma 3 dell'art. 3 prevede, inoltre, che "la valutazione delle condanne non comporta in ogni caso la loro revoca o il loro riesame, non ha effetto sulla loro esecutività e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione. Come chiarisce la Relazione al decreto legislativo n. 73 del 2016, la decisione quadro 2008/675/GAI, unitamente alle decisioni 2009/315/GAI e 2009/316/GAI, ha inteso migliorare la "circolazione" delle informazioni sulle condanne: con il sistema della cd. recidiva europea, si permette l'utilizzo del certificato ECRIS ([OSCURATO:PERSONA]) per ogni determinazione sulla pena, in particolare per l'applicazione della recidiva o per la dichiarazione di criminalità abituale dei condannato, oltre che di ogni altra valutazione che il giudice abbia a compiere, dalla fase delle indagini preliminari a quella dell'esecuzione. Il principio di assimilazione delle decisioni di condanna adottate dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro a quelle domestiche, ai soli fini degli effetti che il precedente giudicato spiega nell'ambito di un nuovo procedimento penale secondo la legge nazionale, comporta che esse possono essere utilizzate anche in assenza del loro riconoscimento, richiesto dalla normativa italiana. Il sistema è stato completato con I decreti legislativi emessi sempre il 12 maggio 2016, n. 74 e n. 75, con i quali lo Stato ha dato attuazione all'ultimo anello del progetto delineato dal legislatore europeo, previsto dalle [OSCURATO:PERSONA] quadro 2009/315/GAI e 2009/316/GAI. In particolare, con la decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009 si è stabilito che in caso di condanna pronunciata da uno Stato U.E. nei confronti di cittadino di altro Stato membro, questa sia comunicata a tale ultimo Stato che è tenuto a conservarla per fornire informazioni sul casellario giudiziario; con la decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009 gli Stati U.E. hanno di seguito creato un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro (ECRIS), per dare attuazione alla decisione attraverso un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, al fine di consentire la comunicazione delle informazioni sulle condanne in un modo facilmente comprensibile. Con il d.lgs. n. 74 del 2016 sono state, inoltre, modificate le norme del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ([OSCURATO:PERSONA] in materia di cesellarlo giudiziale e di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). In particolare, è stato aggiunto il Titolo II-bis relativo al «casellario giudiziale europeo» nell'ambito del quale l'art. 5-bis stabilisce la diretta iscrizione delle condanne pronunciate in un altro Stato membro dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani, trasmesse all'Ufficio centrale, e delle successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano o eliminano le condanne iscritte. Ciò a differenza dell'art. 3, relativo al casellario giudiziale ordinario, che prevede, invece, salvo limitate eccezioni, 'l'Iscrizione dei provvedimenti dì condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere «se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale». 2.3 Quanto al perimetro di operatività dell'istituto della 'presa in considerazione", questa Corte ha affermato che l'art. 3 d.lgs. n, 73 dei 2016 esclude la necessità del previo giudizio di riconoscimento ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen. per far assumere rilevanza, in sede di esecuzione in Italia della pena inflitta da sentenza emessa da giudice dello Stato, alle statuizioni contenute nella sentenza estera ai soli fini indicati dalla stessa norma, coincidenti con quelli di cui art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen. (Sez. 1, n. 25157 del 22/02/2017, dep. 2018, Cat serro, Rv. 273049). Tale principio è stato successivamente ribadito con riferimento alla rilevanza della sentenza penale emessa in altro Stato membro agli effetti della recidiva (Sez. 6, n. 29949 del 16/06/2022, Alesci, Rv. 283614). Per quanto attiene, invece, alla possibilità di estendere l'istituto della "presa in considerazione" anche agli effetti previsti dall'art. 12, comma primo, n. 2 cod. pen., ovvero per l'applicazione delle pene accessorie, l'orientamento più recente della giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente evidenziato taluni profili di criticità ostativi ad un'automatica estensione a tali "effetti" della condanna della disciplina prevista dall'art. 3 d. Igs. n. 73 del 2016. Da, un lato si è, infatti, rilevato che tale ipotesi, avendo ad oggetto per gli "stessi fatti" oggetto della sentenza di condanna straniera, non sembra rientrare nell'ambito di applicazione della decisione quadro 678/2005. Sotto altro profilo, si è rilevato che, anche a voler ritenere estensibile alle pena accessorie l'ambito di applicabilità della "presa in considerazione", è necessario valutare la compatibilità di tale assunto, per effetto del quale si impone al condannato un'ulteriore pena per il medesimo fatto, con il divieto di bis in idem operante nell'ambito dell'Unione europea (arti. 50 della Carta dei diritti fondamentali e 54 della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen), come interpretato dalla giurisprudenza sovranazionale e costituzionale (da ultimo, v. Corte EDU, A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016; Corte giust. LIE, 20 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SA e altri, in causa C-537/16, e [OSCURATO:PERSONA] e altri, in cause C-596/16 e C- 597/16; Corte cost., sent. n. 149 del 2022 e n. 43 del 2018) con riferimento alla possibilità di un doppio binario sanzionatorio per il medesimo tipo di illecito (Sez. 6, n. 3389 del 12/12/2022, dep. 2023, Guglielmino). In termini coerenti con siffatta impostazione ermeneutica, questa Corte ha recentemente affermato che il riconoscimento della sentenza straniera ai fine di applicare al condannato le pene accessorie previste dal nostro ordinamento (art. 12, comma primo, n. 2, cod. pen.) non rientra nell'ambito della presa in considerazione disciplinata dall'art. 3 del dAgs. 12 maggio 2016, n. 73, ostandovi il divieto di "bis in idem" poiché dette pene sono riferibili al medesimo fatto oggetto della decisione straniera, pur se non contenute nella stessa (Sez. 6, n. 11145 del 12/01/2023, Imbrosciano). 3. Appare, dunque, evidente che laddove la sentenza penale emessa In altro Stato membro venga in rilevo non quale "fatto" da prendere in considerazione agli effetti indicati dall'art. 3 d. Igs. n. 73 del 2016, ma quale "provvedimento" da porre in esecuzione all'interno dello Stato, è necessario il previo riconoscimento della sentenza straniera all'esito di un formale procedimento in cui l'autorità giudiziaria competente dovrà valutare la sussistenza delle condizioni espressamente previste dalla legge e, al contempo, l'insussistenza di eventuali motivi di rifiuto. In particolare, dovranno, a tal fine, applicarsi, a secondo del tenore della decisione da porre in esecuzione: a) il d. Igs. 7 settembre 2011, n. 161 contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI, ove si tratti di dare esecuzione ad una condanna che irroga ad una persona fisica una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà personale, b) il d. Igs. 15 febbraio 2016, n. 38, contenente disposizioni per conformare diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI, qualora si tratti di attuare la sorveglianza nell'Unione europea in relazione a sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive o a decisioni di liberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni; c) il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI, qualora venga in rilievo l'esecuzione nello Stato di una decisione emessa in altro Stato dell'Unione che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica; d) gli artt. 730 e ss. cod. proc. pen. qualora si tratti dell'esecuzione di sentenze aventi un differente contenuto o per finalità diverse da quelle espressamente contemplate dalle [OSCURATO:PERSONA] già attuate nell'ordinamento interno. Per quanto attiene, infine, ai provvedimenti di confisca, va, infine, considerato che dal 19 dicembre 2020 è applicabile il Regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 14 novembre 2018. In assenza di norme interne di attuazione di tale regolamento, dinanzi alla possibile applicabilità delle disposizioni del codice di procedura penale, si è prospettata l'applicabilità delle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35, di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, e dei d. igs. 7 agosto 2015, n. 137 di attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (si veda, al riguardo la Circolare del Ministero della Giustizia del 18 febbraio 2021 - Attuazione del Regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca). 4. Applicando al caso in esame le coordinate ermeneutiche sopra esposte, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata è incorsa nella dedotta violazione di legge nel momento in cui ha ritenuto non necessario il riconoscimento della sentenza straniera ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 73/2016. Come dedotto dal ricorrente, infatti, l'istanza aveva ad oggetto il riconoscimento della sentenza di condanna per il reato di "maltrattamento" emessa dal Tribunale di Malaga nei confronti dil Z.M. L residente nel territorio italiano omissis alla pena di mesi otto di reclusione in relazione alla quale gli è stata concessa la sospensione, per un periodo di tre anni, a condizione che il condannato si sottoponga ad un piano psicologico di rieducazione che gli faccia comprendere la situazione di uguaglianza tra uomo e donna. Tale istanza risulta, peraltro, formulata sulla base sia del certificato trasmesso dall'Autorità di emissione che della sentenza di condanna e della successiva decisione di concessione della sospensione dell'esecuzione della pena. Rileva il Collegio che tale istanza rientra nell'ambito di operatività del d.lgs. n. 38 del 2016, avendo ad oggetto il riconoscimento, ai fini della successiva vigilanza, di una condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa all'adempimento di specifiche prescrizioni, rientrante nella definizione contenuta all'art. 2 d.lgs. cit. Tale norma, alla lett. b), definisce la nozione di "sentenza" quale decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale penale di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale viene comminata nei confronti di una persona fisica una pena detentiva o comunque restrittiva della libertà personale con sospensione condizionale oppure una sanzione sostitutiva; la definizione della sospensione condizionale della pena è contenuta, invece, alla lett. c), in relazione alla pena detentiva o alla misura restrittiva della libertà personale, la cui esecuzione, come nel caso di specie, è sospesa condizionalmente al momento della condanna, con l'imposizione di obblighi e prescrizioni. Trattandosi, dunque, di un effetto diverso da quelli espressamente contemplati dall'art. 3 d.lgs. n. 73 del 2016 e, soprattutto, di un procedimento promosso in relazione al "medesimo fatto" per cui è stata pronunciata la condanna in Spagna al fine di assicurare la vigilanza sulle condizioni apposte alla sospensione dell'esecuzione della pena inflitta, la Corte di appello avrebbe dovuto procedere, nel rispetto della disciplina contenuta nel citato d.lgs. n. 38 del 2016, alla verifica della sussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento nonché all'eventuale adattamento, ove ritenuti incompatibili con l'ordinamento italiano, dalla natura e durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, nonché della durata della sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. cit. 5. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Cosi decisa il 16 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] -2-e/YtAki.A_R Depc: .,sitato I.2n C2emntlri2e023 a 8 e L, oggi, iro :,e'rzp."1)171kRio y yuirtv„