CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17302/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza della Prima sezione della Corte di Cassazione n. 5161 del 2025 - che ne aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Catania, che a sua volta ne aveva confermato la penale responsabilità, sancita in primo grado, per il delitto di omicidio in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA]. 2.11 ricorrente, tramite difensore abilitato, ha formulato sei motivi di doglianza, comuni e sostanzialmente identici nella rubrica, di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., concentrati sull'addotta commissione di errori percettivi o di fatto da parte dei giudici di legittimità, che avrebbero travisato le argomentazioni specificamente esposte dal ricorrente e non si sarebbero confrontati con gli atti del processo, altrettanto specificatamente indicati nell'atto di impugnazione.2.1. Con il primo motivo si è sostenuto che la Corte di Cassazione avrebbe errato e omesso di motivare sulla "visibilità ad occhio nudo delle tracce di sangue rinvenute sugli indumenti di [OSCURATO:PERSONA]", tematica rilevante perché strettamente connessa "a quella della contaminazione della scena del crimine e, più in particolare, degli indumenti sequestrati e repertati". 2.2.11 secondo motivo ha denunciato che alla Corte di legittimità non sarebbe stato chiesto, con il ricorso del processo di cognizione, di pronunciarsi sulla "morfologia" delle tracce ematiche repertate, ma di vagliare e, nei limiti delle prerogative, approfondire l'analisi scientifica delle medesime allo scopo di acquisire un quadro di certezza della dinamica degli accadimenti; il tessuto giustificativo della motivazione non varrebbe ad escludere un fenomeno di accidentale contaminazione degli abiti del prevenuto, presente sul luogo dei fatti. 2.3. Il terzo motivo ha insistito sulle caratteristiche non conducenti delle tracce di sangue rinvenute sulla persona del Pepi, per quantità e qualità ed in un contesto nel quale v'era stato abbondante spargimento di sangue, mentre la Corte di Cassazione, incorrendo in travisamento, vi avrebbe erroneamente assegnato importanza fondamentale ai fini del verdetto di reità. 2.4. Con il quarto motivo, il deducente ha lamentato che la Corte di legittimità sarebbe incappata in altro errore, equivocando il contenuto delle censure del ricorso, intese a sottolineare che il perito nominato dalla Corte d'appello aveva riconosciuto la possibilità, nell'evoluzione di un evento connotato da un significativo sversamento di sangue, di "schizzi" ematici che avrebbero potuto intercettare casualmente gli indumenti del ricorrente. Inoltre, sarebbe del tutto erroneo affermare che la modesta quantità di sangue della vittima, trovata sugli abiti di [OSCURATO:PERSONA], non ne escluderebbe la responsabilità solo perché tracce marginali sarebbero state individuate anche sugli indumenti del correo [OSCURATO:PERSONA], perché a quest'ultimo non sono stati sequestrati tutti i capi di vestiario che indossava il giorno dell'omicidio, ma solo una maglietta. 2.5. La quinta censura si è appuntata sulla apoditticità della motivazione della pronuncia della Corte di Cassazione, che avrebbe disegnato una dinamica dei fatti diversa da quella ritenuta dalla Corte d'assise d'appello, con particolare riferimento alla colluttazione che si assume avvenuta tra Dezio e [OSCURATO:PERSONA], non provata ed anzi associata ad un contestuale contatto fisico tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA], escluso dalla Corte territoriale che ha ipotizzato, semmai, un'aggressione portata dal Dezio ai danni di quest'ultimo. 2.6. Il sesto motivo ha denunciato altro errore di fatto della sentenza di questa Corte, che sarebbe consistito nell'anomala "ricostruzione della condotta assunta dal PEPI Antonino ai fini dell'affermazione della di lui colpevolezza del reato a titolo di concorso morale e materiale", poiché ne sarebbe stato descritto un comportamento concretamente attivo mai illustrato dalla decisione della Corte d'appello e non confacente alle conclusioni rassegnate dal perito sullo sviluppo dell'azione omicidiaria.Considerato in diritto Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza a norma dell'art. 625 bis comma 4 cod. proc. pen., perché proposto fuori dai casi consentiti e manifestamente infondato. 1.Va ribadito il costante insegnamento di questa Corte, per il quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P, Rv. 221280). Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez. Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527). Infatti, il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p., può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto, e non per errore di diritto (Sez. 5, Sentenza n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062). 1.1. Costituisce allora ius receptum che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. Unite, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; conf. da ultimo Sez. 6, ord. n.28424 del 23 giugno 2022, Spadini, Rv. 283667). L'errore percettivo consiste in un errore materiale ed oggettivo, di circoscritta applicazione, di regola identificabile in una svista deliberativa "interna" o in un vizio incontrovertibile della decisione del giudice di legittimità che abbia omesso di considerare un motivo di ricorso o una memoria di parte di valenza decisiva, o abbia dato per esistente, con ricadute ineluttabili, un atto processuale inesistente o ancora come inesistenti un atto o un'iniziativa processuale, a loro volta di valenza dirimente, invece presenti e rinvenibili nel fascicolo procedimentale. 1.2. Ed a proposito della portata infirmante del dedotto errore, quello rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. deve assumere connotato disarticolante, nel senso che deve aver condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata ove esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20 marzo 2014, Apicella, Rv. 259503). Principio, questo, di cui deve tenersi conto anche qualora l'errore di fatto denunciato riguardi l'omesso esame di un motivo dell'originario ricorso per cassazione giacché, anche in questo caso, è necessario che l'omissione abbia influito sulla decisione finale, nel senso che l'errore non può essere considerato decisivo quando quest'ultima non avrebbe comunque potuto essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10 febbraio 2010, Cillari, Rv. 247236). 1.3.E' di ogni evidenza che, nel caso in esame, le censure articolate con il mezzo d'impugnazione straordinario - nemmeno velatamente, dal momento che sin dall'incipit prospettano la necessità di rivisitare "l'analisi di due temi fondamentali, quello della "valutazione delle tracce ematiche" e quello della "presunta attività di ausilio di PEPI Antonino all'azione del padre" - investano il tessuto squisitamente valutativo della decisione della prima sezione della Corte di Cassazione nello scrutinio dei motivi concernenti l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], questione estranea al perimetro dell'istituto processuale e certamente insindacabile in questa sede, salvo congetturare l'introduzione nel sistema di un improprio strumento impugnatorio di indifferenziata "revisione" di tutte le pronunce irrevocabili, sulla cui inammissibilità, anche alla luce di un principio generale dell'ordinamento, che il diritto positivo consente di trarre dal dato testuale dell'art. 637 comma 3 cod. proc. pen., si è espressa la Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza n. 90 del 2014. E sono dunque ictu ocu/i travolte dalla medesima critica le argomentazioni che riguardano la percepibilità ad occhio nudo delle tracce ematiche, ritenuta comunque non decisiva dalla Corte di Cassazione; l'eventualità di una contaminazione involontaria, etero-indotta o casuale - che in tesi difensiva avrebbe potuto essere scientificamente accertata attraverso "le analisi connesse, ivi inclusa quella delle fibre dei tessuti coinvolti" così da concludere, o escludere "se dette tracce ematiche si fossero formate nel contesto dinamico di un'aggressione[...] ovvero se fossero riconducibili ad episodi di contaminazione del reperto" - perché la sentenza de quo ha considerato e diversamente apprezzato la rilevanza del dato probatorio (pag. 5), elaborato un'interpretazione della presenza delle tracce ematiche sulla persona del ricorrente, della loro conciliabilità con la ricostruzione operata dalla sentenza di merito; la classificazione e il rilievo, anche nella interazione, attribuiti al compendio delle prove ritenute dimostrative della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio in discorso, il relativo giudizio di compatibilità con la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA]; la ponderazione e l'inquadramento del cosciente contributo causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] alla soppressione della vittima; più in generale, l'esegesi tecnico-giuridica delle singole condotte contestate, la ricostruzione e l'interpretazione delle prove, la preferenza accordata alle une piuttosto che alle altre (sez.5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193); o, ancora, l'omessa disamina di motivi di ricorso, o di loro frammenti, di cui non sia dimostrata l'efficacia demolitiva rispetto alla "ratio decidendi" della decisione della Corte di Cassazione (sez.1, n. 391 del 09/11/2023, Piromalli, Rv. 285553; sez.3, n. 27622 del 26/04/2023, Domi, Rv. 284804). 1.4.Del resto, non può essere in proposito sottaciuto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha da tempo chiarito che, benché l'articolo 6 § 1 della Convenzione obblighi i giudici a motivare le loro decisioni, tale dovere non può essere inteso nel senso di esigere una risposta minuziosa o dettagliata a ciascun argomento (Van de Hurk c. [OSCURATO:PERSONA], 19 aprile 1994, § 61), e che, nel rigettare una impugnazione, il giudice di appello ben possa, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione gravata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, 20 ottobre 2015; [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, 9 dicembre 1994). Si tratta, insomma, sempre e comunque di profili di natura valutativa del tutto fuori fuoco - e dunque affetti, accanto all'improponibilità originaria, da manifesta infondatezza - rispetto ai presupposti e alle finalità del mezzo straordinario di impugnazione che ne occupa, offerti al collegio, nel caso di specie, con l'obbiettivo di invitarlo sic et simpliciter a riesaminare i motivi del ricorso per cassazione già partitamente ed ampiamente affrontati dalla sentenza della Prima sezione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore