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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 34080/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 12168/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate oltre che generiche.

Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.384 cod. pen. in ragione della stessa dichiarazione della imputata, resa in sede di testimonianza, di non essere più legata sentimentalmente al Guarini e che anche all'epoca del fatto non erano conviventi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1 ere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 12168/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate oltre che generiche. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.384 cod. pen. in ragione della stessa dichiarazione della imputata, resa in sede di testimonianza, di non essere più legata sentimentalmente al Guarini e che anche all'epoca del fatto non erano conviventi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1 ere estensor
Sentenza Cassazione n. 34080/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris