CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17652/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 3.11.2025 la Corte d’appello di Bari, in riforma dellapronuncia del locale Tribunale datata 5.5.2025 - che aveva dichiarato VitarellaGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loro ascritti (art. 73, commi 1 e4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309) e, ritenuta la continuazione ed applicata ladiminuente del rito, li aveva condannati alla pena di anni quattro e mesi quattrodi reclusione ed Euro 24.000,00 di multa ciascuno, riqualificata l’originariacontestazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, e, concessele circostanze attenuanti generiche - ha rideterminato la pena in anni uno e mesiotto di reclusione ed Euro 4000,00 di multa ciascuno, con il beneficio dellasospensione condizionale della pena.2. Il fatto oggetto del presente procedimento può essere così riassunto:in data 1 aprile 2025 in Bari, nel quartiere Carrassi, veniva fermataun’autovettura sulla quale viaggiavano il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] ed in cuiall’interno del poggiatesta lato passeggero era presente un’aperturaappositamente creata tagliando la cucitura del tessuto che racchiudeva unaspugna dove vi erano tre involucri di plastica, di cui uno aperto contenente n. 7dosi di cocaina, e due chiusi contenenti altre 13 dosi di cocaina ciascuno. Ma inpiù, nella zona di campagna dove gli stessi si erano fermati nei giorni precedenti,grazie alla loro collaborazione, venivano rinvenuti ulteriori tre involucri di plasticabianca assicurati con nastro isolante bianco contenenti altre 13 dosi di cocainaciascuno, corrispondenti sia per confezionamento che per quantitativo delle dosi,a quelli trovati nell’auto; inoltre nel casolare in uso agli imputati venivano trovatiulteriori 205,7 gr. di marijuana nonché materiale per il confezionamento delledosi ovvero un bilancino di precisione e diverse bustine di plastica trasparentecon chiusura a digitopressione.Gli imputati ammettevano gli addebiti e non contestavano il giudizio diresponsabilità ma solo la qualificazione giuridica del fatto.A differenza del giudice di primo grado, il giudice d’appello, valutati i mezzi e lemodalità dell’azione nonché la mancanza di elementi atti a supportarel’inserimento degli imputati nel circuito del narcotraffico, ha qualificato lacondotta contestata ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 dl 1990.3. Avverso la sentenza d’appello entrambi gli imputati, a mezzo dei loro difensoridi fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti.3.1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi.Con il primo deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale.Si censura la sentenza impugnata per non aver esteso la sospensionecondizionale della pena anche alla pena accessoria del ritiro della patente diguida per anni due, così come aveva disposto in sentenza il giudice di primecure.Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e)cod.proc.pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla mancata estensione degli effetti della sospensionecondizionale della pena ex art. 166 cod.pen. alla pena accessoria di cui all’art. 85d.p.r. n. 309 del 1990 ed al dissequestro e restituzione agli aventi diritto deitelefoni cellulari in sequestro ed oggetto di confisca ex art. 240 cod.pen.Si assume che la sentenza impugnata é carente di motivazione in ordine alleragioni per cui la sospensione condizionale della pena non debba estendere i suoieffetti alla pena accessoria. Si censura altresì la pronuncia in ordine allamancanza di motivazione sulla confisca dei telefoni cellulari in sequestro essendoonere del giudicante motivare in ordine al nesso di strumentalità tra l’utilizzo deltelefono cellulare e la commissione del reato contestato.3.2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi.Con il primo deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen.la violazione di legge in relazione all’art. 85 d.p.r. n. 309 del 1990 ed all’art. 597cod.proc.pen. e l’omessa motivazione sulla sussistenza dei presupposti perl’applicazione e la determinazione della durata della sanzione accessoria del ritirodella patente di guida.Si assume che la sentenza impugnata é viziata da una totale carenza dimotivazione in ordine alla conferma della sanzione accessoria del ritiro dellapatente di guida rilevando che l’art. 85 d.p.r. n. 309 del 1990 nello stabilire che ilgiudice può disporre il ritiro della patente di guida richiede un preciso oneremotivazionale stante la natura pacificamente facoltativa e discrezionale di talesanzione sia sull’an che sul quantum.Nella specie, la Corte d’appello, a fronte di una diversa qualificazione giuridicadel fatto, si é limitata a confermare la sanzione accessoria senza procedere aduna nuova ed autonoma valutazione.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione per manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione in ordine alla proporzionalità della sanzioneaccessoria rispetto alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod.proc.pen.).Si assume che la sentenza impugnata ha adottato in punto di sanzioneaccessoria una motivazione apparente, intrinsecamente contraddittoria emanifestamente illogica in quanto non dà conto delle ragioni per cui, a fronte diun fatto ritenuto “lieve” si sia ritenuto necessario e proporzionato mantenere unasanzione accessoria così gravosa e calibrata su presupposti di gravità superatidalla Corte d’appello.3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] é parzialmente fondato.Il ricorrente si duole, anche sub specie di vizio motivatorio, della mancataestensione degli effetti della sospensione condizionale della pena principale allapena accessoria di cui all’art. 85 d.p.r. n. 309 del 1990 e ciò in quanto lapronuncia d’appello si è limitata a confermare la sentenza di primo grado, cheaveva disposto il ritiro della patente di guida nei confronti degli imputati per ladurata di anni due, senza indicare in parte motiva le ragioni per cui lasospensione condizionale della pena non dovesse estendere i suoi effetti allapena accessoria.1.1. Giova a riguardo premettere che l’art. 85 d.p.r. n. 309 del 1990 rubricato"Pene accessorie", prevede che, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 73(nonché di cui agli artt. 74, 79 e 82 d.p.r. cit.) il giudice possa disporre il divietodi espatrio e la revoca della patente di guida per un periodo non superiore a treanni.Si tratta di pena accessoria di natura facoltativa con la conseguenza che ilgiudice è tenuto a motivare in ordine all'esercizio del suo potere (Sez. 3, n.10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278537; Sez. 6, n. 41727 del18/11/2010, Rv. 248812; Sez. 6, 43308 del 29/10/2009, Rv. 245025).Quanto al suo fondamento si è precisato che "in tema di reati concernenti lesostanze stupefacenti, la misura del ritiro della patente di guida, non presupponenecessariamente che l'autore di uno o più dei delitti di cui agli artt. 73, 74, 79 e82 del citato d.P.R. si sia servito di un'auto o di un motoveicolo per porre inessere l'attività criminosa, essendo unicamente volta a disincentivare lo stessodalla reiterazione del reato” (Sez. 3, n. 31917 del 17/05/2022, Rv. 283444).Una volta chiarito che il ritiro della patente previsto dall'art. 85 del d.P.R. 9ottobre 1990 n. 309 ha natura di pena accessoria, va rilevato che, secondo ilconsolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il beneficio dellasospensione condizionale della pena si applica alle pene principali nonché aquelle accessorie, con esclusione delle sole sanzioni amministrative accessorie.In particolare, si é affermato che il beneficio della sospensione condizionale dellapena, ove concesso, possa estendersi alla pena accessoria in questione (vediSez. U. n. 2246 del 19.12.1990, Rv. 186721).Ebbene, nella specie il giudice dell’appello ha omesso di pronunciarsi sul punto,limitandosi a concedere la sospensione della pena principale ed omettendopertanto ogni valutazione in ordine all’estensione del beneficio anche alla penaaccessoria.1.2. Venendo alla doglianza proposta nella seconda parte del secondo motivo delricorso del [OSCURATO:PERSONA], riguardante la confisca dei telefoni cellulari in sequestro, lastessa propone una questione non prospettata nei motivi di appello. Ne consegueche il ricorso va sul punto rigettato.2. Venendo al ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi vannoscrutinati congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione,lacensura con cui ci si duole della mancata valutazione da parte del giudicedell’appello dei presupposti applicativi nonché della durata e della proporzionalitàdella pena accessoria in ragione della riqualificazione del fatto contestatonell’ipotesi di minore gravità, é fondata.Va ricordato che, in materia di stupefacenti, le pene accessorie del ritiro dellapatente di guida e del divieto di espatrio (articolo 85, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309) hanno natura facoltativa e non obbligatoria, la cui irrogazione, in quantodiscrezionale, richiede pertanto una specifica motivazione da parte del giudice(Sez. 3, n. 10081 del 21.11.2019, dep. 2020, Rv. 278537).Nella specie tale specifico vaglio é mancato, essendosi il giudice dell’appellolimitato a confermare la pena accessoria irrogata in primo grado, senza in alcunmodo rivalutarne l’applicazione nonché la durata, alla luce della riqualificazionedel reato originariamente contestato nella fattispecie di minore gravità.A ciò si aggiunge che la durata delle pene accessorie per le quali la leggestabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo,ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice inbase ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U n. 28910 del 28/02/2019, Rv.276286) e l'onere di motivazione è tanto più penetrante, quanto più la durata siadeterminata in misura superiore alla media edittale, tenendo conto della funzionerieducativa, retributiva e preventiva della pena.3. In conclusione, in integrale accoglimento del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e in parzialeaccoglimento del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata va annullatalimitatamente al ritiro della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sugliaspetti evidenziati ad altra sezione della Corte d’appello di Bari. Va invecerigettato nel resto il ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.Mannulla la sentenza impugnata limitatamente al ritiro della patente di guida conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel resto.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]